TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-16, n. 202315299

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-16, n. 202315299
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315299
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 15299/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15630/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15630 del 2016, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati G V e N T che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- decreto n. 7 del 19/07/16 con cui il Comandante del Comando Logistico dell’Esercito ha accertato la responsabilità del ricorrente, in qualità di -OMISSIS- dal -OMISSIS-, in relazione al danno erariale ivi indicato e gli ha ordinato di restituire la somma in esame;

- lettera di addebito e costituzione in mora del Polo di Mantenimento Pesante Sud prot. n. M_DE22501 REG2016 0504370 del 14/10/16.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 23/12/16 -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. 7 del 19/07/16, con cui il Comandante del Comando Logistico dell’Esercito ha accertato la responsabilità del ricorrente, in qualità di -OMISSIS- dal -OMISSIS-, in relazione al danno erariale ivi indicato e gli ha ordinato di restituire la somma in esame, e la lettera di addebito e costituzione in mora del Polo di Mantenimento Pesante Sud prot. n. M_DE22501 REG2016 0504370 del 14/10/16.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l’08/02/17, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-il Tribunale ha ordinato al Ministero della difesa di depositare la documentazione ivi indicata.

All’udienza di riduzione dell’arretrato del 22/09/23, tenutasi in modalità da remoto, come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso della possibile inammissibilità del gravame per carenza d’interesse;
all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

-OMISSIS- impugna il decreto n. 7 del 19/07/16, con cui il Comandante del Comando Logistico dell’Esercito ha accertato la responsabilità del ricorrente, in qualità di -OMISSIS- dal -OMISSIS-, in relazione al danno erariale ivi indicato e gli ha ordinato di restituire la somma in esame, e la lettera di addebito e costituzione in mora del Polo di Mantenimento Pesante Sud prot. n. M_DE22501 REG2016 0504370 del 14/10/16.

Deve, innanzi tutto, in via pregiudiziale, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo non potendosi ritenere che nella fattispecie venga in rilievo una domanda di accertamento negativo dell’addebito di danno erariale appartenente alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 172 lettera d) d. lgs. n. 174/16.

Infatti, l’art. 172 lettera d) d. lgs. n. 174/16, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione in merito agli “ altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato ”, non è applicabile alla fattispecie per mancanza dell’espressa previsione di legge attributiva della giurisdizione al giudice contabile;
ne consegue che il presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di accertamento della responsabilità per danno erariale emesso dal Ministero della difesa ai sensi degli artt. 452 e ss. d.p.r. n. 90/10, è devoluto alla cognizione del giudice amministrativo secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione.

Il ricorso, poi, è inammissibile per carenza d’interesse.

L’atto impugnato, infatti, risulta emesso all’esito di una “ inchiesta amministrativa ” (così espressamente definita dall’art. 452 comma 2 d.p.r. n. 90/10), e, come tale, ha carattere e rilevanza meramente interna e limitata all’ambito dell’amministrazione di talchè da tale provvedimento non derivano effetti pregiudizievoli immediati per il dipendente.

Ed, infatti, qualora si riconoscesse all’amministrazione e, di riflesso al giudice amministrativo adito a seguito di gravame, il potere di accertare la responsabilità per danno erariale nei confronti del dipendente sarebbe vulnerata la competenza esclusiva che, in merito, gli artt. 1 d. lgs. n. 174/16 e 1 l. n. 20/94, in ossequio a quanto previsto dall’art. 103 Cost., attribuiscono alla Corte dei Conti.

La natura meramente ancillare, rispetto alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti (nell’ambito della quale il dipendente fruisce di garanzie d’imparzialità di gran lunga superiori rispetto a quelle che caratterizzano il procedimento amministrativo), dell’accertamento disciplinato dagli artt. 452 e 453 d.p.r. n. 90/10, è, del resto, confermata dagli artt. 452 comma 1 e 9 e 453 comma 2 lettera c) d.p.r. n. 90/10 i quali impongono all’autorità amministrativa di comunicare alla Corte dei Conti le varie fasi del procedimento amministrativo avente ad oggetto la responsabilità per danno erariale del dipendente;
tali plurimi obblighi di comunicazione sono proprio finalizzati a raccordare il procedimento amministrativo di accertamento della responsabilità con quello giurisdizionale sull’evidente presupposto della prevalenza di quest’ultimo.

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