TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2010-02-12, n. 201000798
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N. 00798/2010 REG.DEC.
N. 02211/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 2211 del 1995, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dagli avv. prof. C D P e C E G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Agostino, 12;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto emanato dal Prefetto della Provincia di Torino in data 22 luglio 1995 e notificato l’11 settembre 1995, che ha vietato al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione ed ha revocato l'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale ed il relativo libretto;
nonchè per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 novembre 1995;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;