TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-25, n. 202201449
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Pubblicato il 25/10/2022
N. 01449/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e G S, domiciliato presso la segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Comune di San Severo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L P in Bari, corso Vitt.Emanuele, 52, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza-OMISSIS- prot.-OMISSIS-emessa e notificata in data 28.09.2016;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Severo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori nessuno è collegato per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con verbale-OMISSIS- del 17.04.2009, la Polizia Municipale di San Severo ha constatato un abuso edilizio presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in San Severo alla Via -OMISSIS-angolo Via -OMISSIS-censito nel N.C.E. del Comune di San Severo al Fg. -OMISSIS- mapp. 4792.
Con ordinanza -OMISSIS- prot. gen.-OMISSIS- del 28.07.2009 il Comune di San Severo ha ordinato la demolizione ex art. -OMISSIS- del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. per abusi edilizi.
In data 12.02.2010, con verbale di constatazione è stata accertata l'inottemperanza alla predetta ordinanza di demolizione nei termini assegnati.
Con ordinanza-OMISSIS- emessa e notificata il 28.9.2016 del Dirigente dell'Area V del Comune di San Severo, in applicazione dell'art. -OMISSIS-, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. è stata applicata “ la sanzione pecuniaria amministrativa per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 28.07.2016 notificata il 03.08.2016 nel termine massimo di 90 giorni… presso l'immobile di proprietà dei Sigg. ti -OMISSIS- e -OMISSIS-sito in San Severo alla Via -OMISSIS-angolo Via -OMISSIS- censito nel N.C.E.0 del Comune di San Severo al Fg. -OMISSIS- mapp. 4792 ed accertate con verbale di constatazione di abuso edilizio-OMISSIS- R.V. del 17.04.2009 ".
Tale atto è stato impugnato dai ricorrenti che hanno dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. -OMISSIS- comma 4-bis, d.p.r. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;art. 1, l. n. 689/1981), violazione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost);eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati e per illogicità.
La legge n. 164/2014, in sede di conversione del D.L. n. 133/2014 (cd. decreto "Sblocca Italia”) ha aggiunto all'art. 17, comma 1, il comma q-bis), che, a sua volta, ha modificato l'art. -OMISSIS- del D.P.R. n. 380/2001, inserendo tre commi.
Il comma 4-bis dell'art. -OMISSIS- dei Testo Unico dell'Edilizia, così come introdotto dal decreto "Sblocca Italia", ha introdotto una sanzione amministrativa - d'importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro - da irrogare in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti norme.
Tali novità normative si applicherebbero, tuttavia, solo a decorrere dal 12.11.2014, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 164/2014, mentre l'inottemperanza all'ordine di demolizione sarebbe avvenuta il 12.2.2010, data dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale.
L'inottemperanza si è perfezionata in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sblocca Italia" che ha introdotto tale nuova sanzione amministrativa pecuniaria, cosicché per effetto del principio dell'irretroattività di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981, la sanzione amministrativa impugnata non avrebbe potuto essere irrogata.
Il Comune di San Severo si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.A. e la infondatezza del ricorso nel merito
Alla udienza dell’11 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.