TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-09-02, n. 202001821

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-09-02, n. 202001821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202001821
Data del deposito : 2 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2020

N. 01821/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01212/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2019, proposto da
FONDAZIONE EMANUELE PARRINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, G I, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G I, sito in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

U.T.G. - PREFETTURA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato dal Prefetto di Palermo del 2 aprile 2019, prot. n. 50214, di rigetto dell'istanza di iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Palermo della Fondazione Emanuele Parrino, con sede legale in Palermo, via Brigata Aosta n. 15;

- nonché, ove occorra, della nota n. 8881 del 18.1.2019 di avvio del procedimento della medesima Prefettura di Palermo;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Palermo;

Vista la istanza dell’11/05/2020, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo, depositato in data 30.05.2019, la Fondazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento adottato dal Prefetto di Palermo il 2 aprile 2019, prot. N. 50214, di rigetto dell'istanza di iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Palermo della medesima Fondazione Emanuele Parrino, con sede legale in Palermo, via Brigata Aosta n. 15. Con vittoria di spese.

2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

3. Con ordinanza cautelare n. 741/2019 del 20.06.2019 questa Sezione ha disposto il riesame, da parte dell’Amministrazione, della posizione della ricorrente alla luce di quanto prospettato nel ricorso.

4. In data 07/08/2019 la Prefettura di Palermo ha depositato il provvedimento con il quale ha dato esecuzione all’ordinanza di riesame.

5. Con memoria depositata l’11/05/2020 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che in esito al disposto riesame, con provvedimento prot. n. 0115456 del 05.08.2019, la Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – Area IV-bis ha comunicato la iscrizione della ricorrente nel registro delle persone giuridiche, a far data dal 02.07.2019;
ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

6. Ciò posto, non resta al Collegio che prendere atto di quanto sopra e pertanto dichiarare, ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.

7. In relazione alla soccombenza, seppur virtuale, dell’Amministrazione resistente, va disposta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi