TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-09-02, n. 201401050
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N. 01050/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da M A, D Bceglie Marina e B F, rappresentati e difesi dagli avv.ti M B e S D, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Filomena Bruno in Bari, via Beata Elia di San Clemente, 20;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L e B M, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura sita nel Palazzo Ateneo in Bari, piazza Umberto I, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
nei confronti di
V M;
per l’annullamento, in parte qua,
previa concessione di misura cautelare,
- del Regolamento di Ateneo in tema di “Richiesta di nulla osta al trasferimento da altra Università della Comunità Europea di altri studenti (comunitari e non comunitari) iscritti ai corsi di laurea a numero programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’iscrizione ad anni successivi al primo” per tutti i motivi in atti e nella parte in cui non consente l’ammissione dei ricorrenti;
- della graduatoria nella parte in cui non prevede l’ammissione dei ricorrenti al corso di laurea prescelto;
- del verbale della Commissione trasferimenti prot. n. 73/2012 del 19.10.2012 nella parte indicata in ricorso;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 agosto 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
delle note, entrambe del 19 giugno 2013, prot. n. 42097 rep. 7133/2013 e prot. n. 42098 rep. 7134/2013, con le quali l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in sede di riesame, ha confermato i provvedimenti impugnati affermando che “la commissione ritiene non ammissibili le istanze di trasferimento prodotte dagli studenti Antonello Mecca e Marina D Bceglie”;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota di parte ricorrente depositata in data 9 luglio 2014;
Visto l’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti F F, su delega dell’avv. M B, M L e B M;
Rilevato che, con produzione documentale depositata in data 30 maggio 2014 e nota del 9 luglio 2014, i ricorrenti evidenziavano l’avvenuta concessione, con provvedimenti rispettivamente del 12 dicembre 2013 (per M A e D Bceglie Marina) e del 20 settembre 2013 (per B F), del nulla osta richiesto, in conformità alle ordinanze cautelari di accoglimento n. 300 del 6 giugno 2013 e n. 557 del 10 ottobre 2013;
Ritenuto che ciò determina la piena soddisfazione della pretesa dei ricorrenti e la sussistenza, in senso tecnico processuale, di una cessazione della materia del contendere, piuttosto che di un sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della diversità di orientamenti giurisprudenziali sul tema, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;