TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202101346

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202101346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101346
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2021

N. 01346/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00236/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2021, proposto da
S G, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l’esecuzione

della sentenza n. 1068/19 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 2388/17 R.G. in data 10 ottobre 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 10 febbraio 2020, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1068/19 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 2388/17 R.G. in data 10 ottobre 2019, passata in giudicato in data 10 giugno 2020 e notificata in forma esecutiva in data 6 luglio 2020.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 10 febbraio 2021 e la notifica in forma esecutiva della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 6 luglio 2020, con la conseguenza che, dal momento della notifica del ricorso, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.

Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.

Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, tenuto conto che l’organo chiamato ad adempiere è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Segretario Generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine assegnato all’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.

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