TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza collegiale 2021-11-19, n. 202100887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza collegiale 2021-11-19, n. 202100887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100887
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2021

N. 00674/2020 REG.RIC.

N. 00887/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00674/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2020, proposto da


M L S e C M, rappresentate e difese dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Asp-Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 950 del 10.09.2019 emessa dal Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, tra Stilo Maria Lucia contro l’ASP di Reggio Calabria, passata in giudicato in data 18.11.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14.12.2020 e depositato il successivo 28.12.2020, le ricorrenti, ciascuna a diverso titolo, hanno agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 950 del 10.09.2019 emessa dal Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro.

2. Con il predetto provvedimento ormai irrevocabile, il Tribunale di Palmi ha condannato l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della sig.ra Stilo Maria Lucia della somma di € 6.668,50, oltre interessi e al rimborso a delle spese legali anticipate in qualità di difensore distrattario dall’avv. Mini (€ 3.463,26) che le reclama nel presente giudizio per ottemperanza.

3. Le ricorrenti si dolgono della mancata esecuzione del giudicato, stante che la citata sentenza non è stato appellata nei termini di legge, sicché essa è stata munita di formula esecutiva in data 08.10.2019 e notificata in data 28.10.2019 all’ASP di Reggio Calabria la quale, però, non vi ha dato esecuzione.

Conseguentemente, si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata.

4. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non si è costituita in giudizio ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito alla Camera di Consiglio del 17 novembre 2011.

5. Osserva il Collegio che, rispetto al ricorso in trattazione, è pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata da questo Tribunale Amministrativo che, con ordinanze nn. 228 e 229 del 31 marzo 2021, ha affermato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 177, come modificato dall’art. 3, comma 8, del D.l. 28 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 per contrasto con gli artt. 24, commi 1 e 2, 111, comma 2, e 3 della Costituzione.

Essendo evidente la pregiudizialità logico-giuridica della questione già sollevata dal Tribunale rispetto alla risoluzione della presente controversia, con riguardo alla disposta proroga dell’efficacia temporale del divieto di azioni esecutive verso le Aziende Sanitarie, appare opportuno, in ossequio ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di tale incidente di legittimità costituzionale.

Tale soluzione, peraltro, è compatibile con la disciplina del processo amministrativo nel quale, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014, trova ingresso la cosiddetta sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa.

6. In conclusione, a mente del combinato disposto degli articoli 79 del codice del processo amministrativo e 295 del codice di procedura civile, il presente giudizio deve essere sospeso in attesa della definizione dell'incidente di legittimità costituzionale attivato da questo Tribunale Amministrativo. Il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di 90 giorni sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale di definizione del giudizio.

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