TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-16, n. 202111805
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2021
N. 11805/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da
Società Agricola Joshua Park S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 22 luglio 2020, pubblicata sul B.U.R.L. n. 127 - Supplemento n. 3 del 20 ottobre 2020, recante approvazione del “Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede”, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso, tra cui:
- la deliberazione del Consiglio direttivo di RomaNatura n. 16 del 12 maggio 2005, recante approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano adottato;
- la determinazione 30 ottobre 2019, n. G14845 del Direttore della “Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette”, con la quale è stato preso atto delle risultanze della Relazione istruttoria redatta dagli uffici e sono state formulate proposte di modifica e integrazione;
- la proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 13 novembre 2019 adottata con decisione 12 novembre 2019, n. 86 e i relativi allegati, con la quale la Giunta regionale del Lazio ha sottoposto al Consiglio regionale l'approvazione del Piano della Riserva naturale di Decima Malafede, approvando contestualmente le proprie modifiche ed integrazioni allo stesso;
- la nota di Roma Natura prot. n. 649 del 27 febbraio 2017, dal contenuto ignoto, recante attestazione di esclusione del Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede dalla procedura di VAS
NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO
- del “Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede” approvato, nella parte in cui classifica come zona D1 l'area ove ricadono i fabbricati di proprietà della ricorrente;
- delle disposizioni di cui all'art. 17, par. 3.1 delle N.T.A. - Normativa Generale del Piano e di cui all'art. 10 delle N.T.A. – Normativa Specifica del Piano, recanti disciplina delle sottozone D1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ente Regionale Romanatura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, nella qualità di proprietaria di una porzione del territorio sito nella riserva naturale di Decima Malafede, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 20 ottobre 2020, con la quale è stata approvato il piano della riserva. Di tale atto è stato chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
La ricorrente ha esposto che il piano è stato adottato dall’ente gestore Roma Natura fin dal 25 novembre del 2002, ed è stato pubblicato il 23 maggio 2003.
Nel 2008 il piano è stato trasmesso alla Regione Lazio, dopo l’acquisizione e la valutazione delle osservazioni previste dall’art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997.
Solo il 12 novembre 2019 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale il piano ai fini dell’approvazione, che è infine intervenuta con l’atto impugnato e pubblicato il 20 ottobre del 2020.
Ciò premesso, la ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso: a) violazione dell’art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997, poiché sono state introdotte modifiche al piano adottato a molti anni di distanza, e senza che esse corrispondessero alle osservazioni prodotte in atti; b) violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e della direttiva 2011/42/CE, perché il piano non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS); c) violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l’area della ricorrente è stata inserita nella zona D1, benché nelle deduzioni dell’ente gestore si dia conto del passaggio, a seguito di osservazioni, alla zona D5, e perché, in ogni caso, sarebbe stata negata la facoltà, propria della zona D5, di esercitare attività sportive, culturali e ricreative; d) violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento all’art. 17 delle NTA, nella parte in cui, destinando l’area della ricorrente a zona D1 (servizi e attrezzature della riserva), opererebbe una “espropriazione larvata” della proprietà, senza indennizzo.
A seguito di fissazione di udienza ex art. 55, comma 10, cpa, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1.Il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa sottoposizione a VAS del piano della Riserva, va esaminato per primo in ordine logico ed è fondato.
2. Va premesso che, in linea astratta, non vi sono dubbi in ordine alla riconducibilità del piano della riserva all’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la parte in cui indica i piani e programmi che sono soggetti a VAS, includendovi la “pianificazione territoriale”.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, della legge regionale n. 29 del 1997 il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico territoriale, sicché esso ricade ad ogni titolo nella previsione di legge appena rammentata.
Di ciò si trae ulteriore conferma dal testo attualmente vigente dell’art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, costituente la legge quadro sulle aree naturali protette, che, con valore ricognitivo di un vincolo già vigente nella trama legislativa, afferma ora espressamente la assoggettabilità a VAS del piano.
Del resto, nel