TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-09-15, n. 202301057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-09-15, n. 202301057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301057
Data del deposito : 15 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2023

N. 01057/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01224/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2022, proposto da
Voma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della nota del Comune di Castrignano del Capo, Comando di Polizia Locale prot. n. 0013712 del 18 Ottobre 2022, notificata in pari data, avente ad oggetto "Occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunicazioni", che così dispone: “.. è emerso che nelle pertinenze dell’attività commerciale all’insegna Voma S.r.l. risulta persistere l’occupazione di una porzione di area pubblica della Piazza Savoia, mediante il posizionamento di strutture al suolo e una struttura metallica ancorata ad esso. Premesso che tale occupazione ha carattere temporaneo e che pertanto la stessa deve essere rimossa allo scadere dell’autorizzazione concessa. Considerato che l’A.C. intende promuovere interventi di riqualificazione di alcune aree del territorio tra le quali è prevista la citata Piazza Savoia, si invita la S.V. a provvedere alla rimozione della suddetta struttura ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di gg. 10 dal ricevimento della presente. In difetto si procederà unilateralmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con totale addebito di spese a suo carico. Si comunica sin d’ora che la predetta occupazione non potrà più trovare accoglimento e pertanto non sarà più autorizzata dai competenti Uffici Comunali. La presente vale quale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to E. Gaetani e avv.to D. Mastrolia.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente - che dal 2005 svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande nella Marina di Leuca tramite un chiosco bar con annessi servizi e accessori ubicato su un’area pubblica di mq. 72 in Piazza Savoia all’angolo sud est, in forza di autorizzazione stagionale n. 11 del 7 luglio 2005 (concessa per l’esercizio del commercio su area pubblica di tipo “A”) e successivo rilascio di P.d.C. per ampliamento del chiosco preesistente n. 70/2018 (con autorizzazione all’installazione temporanea di sedie, tavolini, recinzione in pallet e di una struttura ombreggiante su piazzale adiacente a chiosco esistente) - con il ricorso all’esame, proposto il 7 novembre 2011, impugna

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