TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-06-28, n. 202404050

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-06-28, n. 202404050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404050
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 04050/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05873/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5873 del 2023, proposto da
A D G, P P, Y M V, G B, M F, rappresentati e difesi dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

R A, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale n. 1936 del 31.10.2023 U.O.C. Gestione Risorse Umane - Progressivo U.O.C. n. 450 del 30.10.2023 recante oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Dirigente Medico Radiodiagnostica - Ammissione Candidati";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 106 - Napoli 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, iscritti (alla data di proposizione del ricorso) al secondo anno della scuola di specializzazione in radiodiagnostica, hanno chiesto di partecipare al concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Dirigente medico radiodiagnostica indetto dalla ASL resistente;
lamentano che, nonostante l’intervenuta modifica della L 145/2018, art. 1, comma 547, che consentirebbe l’accesso al concorso degli specializzandi già iscritti al secondo anno di corso, sono stati esclusi per ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione che, in base al bando - ancorato al detto comma 547 dell’art. 1 della L. 145/2018 -, avrebbe consentito la partecipazione degli specializzandi, ma solo a partire dal terzo anno di corso.

Lamentano violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo, in estrema e doverosa sintesi, che il bando avrebbe dovuto prevedere, ovvero dovrebbe consentire in forza del principio di eterointegrazione e sulla base della sopravvenuta normativa di favore, la partecipazione anche agli specializzandi a partire dal secondo anno.

L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

Con Ordinanza n. 38/2024, il Collegio accoglieva la proposta istanza cautelare.

All’esito della pubblica udienza del 18 giugno 2024, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

E’ controversa la legittimità della disposta esclusione dei ricorrenti dal concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Dirigente medico di radiodiagnostica, sul presupposto della carenza dei requisiti di partecipazione in capo agli stessi ricorrenti, specializzande al secondo anno di corso, laddove il bando avrebbe previsto, sì, la partecipazione degli specializzandi, ma a partire dal terzo anno di corso, conformemente a quanto disposto dal comma 547 dell’art. 1 della L. 145/2018 nella sua versione originaria.

Per quanto rileva, il richiamato comma 547 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nel testo originario, recitava: “I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”;
il successivo comma 548 chiarisce che “l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.

Il richiamato comma è stato poi modificato dal D.L. 10 maggio 2023, n. 51 (“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”), come convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 8;
l’attuale testo recita: “A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi ritualmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”.

La modifica normativa consente, dunque, la partecipazione alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario agli specializzandi “nella specifica disciplina bandita” a partire “dal secondo anno del corso di formazione specialistica”, e tanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata L. 3 luglio 2023, n. 87 (6 luglio 2024).

La intervenuta modifica normativa opera nel senso della determinazione ex lege dei requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali (rectius, della obbligatoria ammissione anche degli specializzandi al secondo anno del corso di formazione specialistica), che non possono essere obliterati dalle singole Amministrazioni nei confronti delle quali si atteggia come elemento “obbligatorio”, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 C.C..

Limitatamente alle verifica dei requisiti di partecipazione, il principio di esclusività del bando subisce, dunque, una rilevante attenuazione, non potendo essere considerato l’unica ed esclusiva fonte per la previsione e la disciplina dei requisiti di partecipazione ad una procedura selettiva e non potendo esso prescindere dalle fonti esterne che, rispetto al bando stesso, in quanto disposizioni di legge, devono considerarsi prevalenti o, comunque, integrative (cfr. TAR Lazio – Roma, n. 6037/2023 e n. 9938/2023, quanto alle procedure di gara;
principio applicato alle procedure concorsuali, da ultimo, da TAR Campania, Napoli, V, n. 3014/2024).

La previsione recata da una norma di rango primario che consente, come nel caso di specie, l’ampliamento dei requisiti richiesti, integra dunque pacificamente la disciplina di gara nel rispetto del principio di etorointegrazione, che neppure lede il concorrente principio del favor partecipationis.

Nel caso di specie, peraltro, come puntualmente fatto osservare dai ricorrenti, il bando fa espresso richiamo alle pertinenti disposizioni di legge (il citato comma 547 dell'art. 1 della L. 145/2018), che però, come sopra detto, è stato modificato nel senso sopra spiegato, con decorrenza dal 6 luglio 2023, sicché il rinvio operato nel bando deve essere inteso come “rinvio” mobile alle disposizioni normative (e dunque ai loro contenuti innovati in quanto obbligatori), che “eterointegrano” il bando stesso.

Inoltre, occorre considerare che, ancora sulla base del bando, i requisiti di partecipazione avrebbero dovuto essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ossia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U. (n. 51 del 7.7.2023), con la conseguenza che, alla data di pubblicazione del bando e di sua piena operatività, era già vigente la sopra richiamata modifica normativa (decorrente, come detto, dal 6 luglio 2023), come detto “incorporata” nella lex specialis per effetto della entrata in vigore della novella.

Il ricorso va dunque accolto con l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, e dunque con riguardo alle impugnate esclusioni.

La novità della questione impone la integrale compensazione delle spese di giudizio inter partes.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi