TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-04-02, n. 202100483

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-04-02, n. 202100483
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100483
Data del deposito : 2 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2021

N. 00483/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01478/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fenix Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P Q e L Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;

contro

Comune di Galatone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

I.P.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Responsabile del Servizio 4° Settore - Servi Tecnici del Comune di Galatone n. 1014 del 04/11/2020 con cui è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta I.P.C. S.r.l. l'appalto per l'esecuzione dei “ lavori relativi all'attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, ed in particolare all'implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in Zone A e B del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative, finanziati con il P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.4. – Sub – Azione 6.4.d.” – CUP 136B18000260008 – CIG 8160847FF9 ”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, nei limiti dell'interesse, i verbali di gara nella parte in cui hanno attribuito alla I.P.C. S.r.l. il miglior punteggio per l'offerta tecnica ed hanno complessivamente individuato la proposta contrattuale della predetta concorrente quale offerta economicamente più vantaggiosa;

- del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro, previa declaratoria del diritto della Società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione;

e per il risarcimento del danno in forma specifica, ed in subordine, per equivalente (danno emergente, lucro cessante e danno curriculare) nella misura che sarà dimostrata in corso di causa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 20 Gennaio 2021:

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione n. 16 R.G. del 13/1/2021 con cui il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Galatone ha convalidato ex art. 21 nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990 la determinazione n. 1014 del 04/11/2020 con cui è stato aggiudicato in via definitiva alla I.P.C. S.r.l. l'appalto per l'esecuzione dei “ lavori relativi all'attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, ed in particolare all'implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in Zone A e B del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative, finanziati con il P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.4. – Sub – Azione 6.4.d.” – CUP 136B18000260008 – CIG 8160847FF9” ;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente il verbale della Commissione Valutatrice del 8/1/2021 e tutti gli allegati che in parte integrano, ed in parte sostituiscono, i precedenti verbali di gara, già oggetto di impugnazione;

- della nota R.U.P. del 17/12/2020;

- del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro, previa declaratoria del diritto della Società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione;

e per il risarcimento del danno in forma specifica, ed in subordine, per equivalente (danno emergente, lucro cessante e danno curriculare) nella misura che sarà dimostrata in corso di causa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatone e di I.P.C. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La Società Consortile ricorrente espone quanto segue.

Il Comune di Galatone ha bandito una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. con il criterio qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del citato Decreto Lgs. n.50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori relativi all’attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, e in particolare all’implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in Zone A e B del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative.

L’importo dell’appalto è stato fissato in € 957.828,36.

All’esito della valutazione anche delle offerte economiche, secondo quanto risulta dal verbale di gara n. 4 del 12/06/2020 (seduta pubblica), la graduatoria finale ha visto classificata al primo posto la concorrente I.P.C. S.r.l. con un punteggio complessivo di 93,581 ed al secondo posto la Società ricorrente Fenix Consorzio Stabile a r.l. con punti 91,283, con un distacco di appena 2,298 punti.

Dalla tabella di pag. 6 del predetto verbale risulta che all’offerta tecnica di I.P.C. S.r.l. è stato assegnato il punteggio riparametrato di 84,741 ed a Fenix quello di 81,377.

1.1. Avverso gli atti epigrafati, culminati nella determinazione n. 1014 del 04/11/2020, adottata dal Responsabile del Servizio 4° Settore - Servizi Tecnici del Comune di Galatone, con cui è stato aggiudicato in via definitiva alla I.P.C. S.r.l. l'appalto suindicato, è insorta la Società Consortile ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.

I. ECCESSO DI POTERE PER ABNORMITÀ E PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/016. ECCESSO DI POTERE PER

ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1.2. Con atti, depositati in date 9.12.2020 e 18.12.2020, si sono costituiti in giudizio la Società controinteressata I.P.C. S.r.l. e il Comune di Galatone, contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

1.3. Con motivi aggiunti notificati alle parti resistenti il 20.01.2021 e depositati in giudizio in pari data, la Società Consortile ricorrente ha impugnato anche la sopravvenuta determinazione n. 16 del 13/1/2021 di “convalida ex art. 21 nonies, comma 2, L. n. 241/90 della determinazione R.G. n. 1014 del 04/11/2020 ”, adottata dal Responsabile del Servizio 4° Settore - Servizi Tecnici del Comune di Galatone, rassegnando le seguenti ulteriori censure:

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES,

COMMA

2, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER ABNORMITÀ E PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1.4. Alle Camere di Consiglio del 22.12.2020 e 14.1.2020 la causa è stata rinviata su richiesta della Società ricorrente, anche al fine della proposizione di motivi aggiunti;
alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2021, quest’ultima ha richiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari in vista della celere fissazione dell’udienza di merito.

In data 17 febbraio 2021, la parte ricorrente ha riproposto l’istanza cautelare chiedendo l’adozione di misure monocratiche ex art.56 c.p.a., in considerazione dell’avvenuta consegna piena/incondizionata e dell’avvio dei lavori pubblici in questione.

Con decreto cautelare monocrativo n. 98/2021, il Presidente della Sezione (“ considerato che l’avvenuta consegna piena/incondizionata e l’avvio dei lavori pubblici in questione implicante una modificazione dello stato luoghi possono compromettere irrimediabilmente sia l’asseverazione (anche tramite Verificazione tecnica) delle tesi difensive sostenute in giudizio dalla parte ricorrente, sia la realizzazione delle proposte migliorative offerte dalla medesima ricorrente (nell’ipotesi di accoglimento nel merito del ricorso)” , ravvisando “ la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile ”) ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso provvisoriamente l’efficacia di tutti i provvedimenti comunali impugnati.

Con ordinanza collegiale n.121/2021, pronunciata all’esito della Camera di Consiglio del 9 marzo 2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente “ Ritenuto che, stante l’imminente delibazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 23 marzo 2021 e l’opportunità di approfondire - in tale sede - le plurime questioni (che sembrano apprezzabili, prima facie, sotto il profilo del fumus boni iuris) poste con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, anche al fine di pervenire alla prossima decisione re adhuc integra della causa, debba essere confermato il decreto cautelare presidenziale n.98/2021 del 17 febbraio 2021,…e che indipendentemente da ogni altra considerazione e nel bilanciamento tra i vari interessi sembra opportuno dare prevalenza al profilo del “periculum in mora” evidenziato nel citato decreto cautelare presidenziale n. 98/2021” .

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nel merito e devono essere accolti nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

2.1. Ritiene, il Tribunale, di dover esaminare - per ragioni di ordine logico pregiudiziale - prioritariamente le censure espresse dalla Società ricorrente nei motivi aggiunti proposti in data 20 Gennaio 2021 avverso l’epigrafata determinazione n. 16 del 13/1/2021, adottata dal Responsabile del Servizio 4° Settore - Servizi Tecnici del Comune di Galatone, con la quale quest’ultimo ha i “ convalidato, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della L. n. 241/90, con effetto ex tunc, la propria precedente determinazione R.G. n. 1014 del 04/11/2020, avente ad oggetto “affidamento mediante procedura aperta dei lavori, relativi all’attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, ed in particolare all’implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone a e b del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n° 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative' finanziati con il P.O.R.

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