TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-06-06, n. 201205112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-06-06, n. 201205112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201205112
Data del deposito : 6 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04449/2000 REG.RIC.

N. 05112/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04449/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2000, proposto da:
R C e proseguito da M E e da M P in qualità di eredi della ricorrente, loro congiunta deceduta, rappresentati e difesi dall’Avv. B A presso il cui studio in Roma Via Cicerone, n. 44 sono elettivamente domiciliati;

contro

la Fondazione ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico D’AMATO e F D L ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 111;

per l'accertamento

a) del diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato per il servizio prestato in qualità di pubblico dipendente con qualifica di dirigente, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito alla data del soddisfo,


b) alla riliquidazione della pensione integrativa e del trattamento di fine rapporto con il computo delle due predette voci retributive, con interessi e rivalutazione come per legge,

c) ad ottenere la regolarizzazione della posizione INPS sulla base del diverso imponibile contributivo e

per l’accertamento

e la declaratoria dell’obbligo della Fondazione ENPAIA di dare attuazione agli articoli 33 e seguenti del CCNL sottoscritto l’11 ottobre 1996 per il comparto enti pubblici non economici ed agli articoli 4 e seguenti del CCNL autorizzato con

DPCM

14 febbraio 1997, relativamente alla costituzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato prevista in favore dei dipendenti con qualifica dirigenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Enpaia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons P Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25 febbraio 2000, la Sig.ra R C adiva questo Tribunale Amministrativo, per sentirsi riconoscere il diritto:

a) a percepire la retribuzione di posizione e di risultato per il servizio prestato in qualità di pubblico dipendente con qualifica di dirigente, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito alla data del soddisfo;

b) alla riliquidazione della pensione integrativa e del trattamento di fine rapporto con il computo delle due predette voci retributive, con interessi e rivalutazione come per legge;

c) ad ottenere la regolarizzazione della posizione INPS sulla base del diverso imponibile contributivo;
e, per quanto potesse occorrere, per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Fondazione ENPAIA di dare attuazione agli artt. 33 e segg. del CCNL sottoscritto l’11 ottobre 1996 per il comparto enti pubblici non economici ed agli artt. 4 e segg. del CCNL autorizzato con

DPCM

14 febbraio 1997, relativamente alla costituzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato previsti in favore dei dipendenti con qualifica dirigenziale.

Deduceva in fatto di essere stata assunta alle dipendenze dell’ENPAIA il 26 novembre 1958;
di avere conseguito la qualifica di dirigente il 1 agosto 1975 e di dirigente superiore il 1 gennaio 1990: di avere ottenuto, con ordine di servizio n. 681 del 15 febbraio 1991, le funzioni di coordinamento e programmazione dell’area contributi e previdenza;
di avere assunto, a seguito di ordine di servizio n. 18 del 29 dicembre 1995, la dirigenza ad interim del Servizio previdenza;
di avere optato, a seguito della trasformazione dell’ENPAIA in Fondazione secondo le disposizioni del D.Lgs. 509/94, per la permanenza nel pubblico impiego.

Evidenziava che, con delibera n. 1 del 26 giugno 1996, la Fondazione ENPAIA, in conformità al programma di ristrutturazione organizzativa avviato per conseguire un assetto ancor più consono alla sua nuova natura, aveva istituito tre Divisioni Generali, assegnando alla ricorrente il compito di dirigente della divisione attività di istituto, ed aveva previsto la stipulazione di nuovi ed autonomi contratti a tempo indeterminato con i tre dirigenti nominati, previa cessazione degli eventuali loro rapporti già esistenti,

Nelle more, veniva stipulato, in data 11 ottobre 1996, il CCNL relativo al comparto enti pubblici non economici, il quale prevedeva una validità 1 gennaio 1994/31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi, e 1 gennaio 1994/31 dicembre 1995 per gli aspetti economici.

Successivamente, veniva stipulato il CCNL relativo al secondo biennio economico, autorizzato con

DPCM

14 febbraio 1997,.

Tre le novità introdotte dal suddetto CCNL, vi era il recepimento, con validità per tutto il comparto, dell’indennità di funzione prevista dall’art. 13 della legge 9 marzo 1989 n. 88 per il personale dirigente, denominata retribuzione di posizione e di risultato, nonché la previsione di una specifica disciplina di costituzione dei fondi e di erogazione a seconda che gli enti pubblici non economici interessati fossero stati o meno destinatari del citato art. 13 L. 88/89.

La Fondazione ENPAIA, sebbene il CCNL prevedesse il diritto dei dipendenti con qualifica dirigenziale alle predette voci retributive, non dava attuazione a tale normativa nel senso che la delibera del C.diA. del 24 gennaio 1996, mentre stabiliva al punto h, di riconoscere l’indennità di funzione a coloro che sarebbero stati assegnati a coordinare le attività dell’ente, attribuiva tale beneficio economico soltanto ai nuovi assunti con contratto di diritto privato.

In data 20 gennaio 1997, la dott.ssa R rassegnava le dimissioni ed informava l’Ente che il suo rapporto di impiego sarebbe cessato il 30 aprile 1997: la Fondazione provvedeva, pertanto, a liquidarle quanto spettante per TFR, omettendo, tuttavia, di computare, nel relativo calcolo, la retribuzione di posizione e di risultato, che la dipendente avrebbe dovuto già percepire in attività di servizio.

Tale omissione si riverberava, ovviamente, anche sulla liquidazione della pensione integrativa.

Il tentativo di ottenere quanto a lei spettante, effettuato in via stragiudiziale in data 16 dicembre 1999, non trovava riscontro da parte dell’ente/datore di lavoro.

Il ricorso giudiziario veniva iscritto al n. 4449/00 RG e deciso con sentenza di parziale accoglimento n. 3295/10.

Con ricorso notificato l’11 giugno 2010, la Fondazione ENPAIA impugnava in Appello la sentenza predetta, sul rilievo che i suoi procuratori non erano stati avvisati dalla Segreteria del TAR dell’udienza di discussione e quindi, a causa del difetto di procedura, non avevano potuto depositare memoria e documenti difensivi ed esercitare in conclusione il loro diritto di difesa.

Con decisione n. 8136/10 depositata il 22 novembre 2010, la VI Sezione del Consiglio di Stato annullava con rinvio la sentenza del TAR Lazio Sezione III Bis del 3 marzo 2010 n. 3295, affinchè il ricorso di primo grado fosse deciso dal TAR in composizione diversa,

I sigg.ri M E e P, già costituiti nel procedimento di primo grado nella loro qualità di eredi legittimi della loro congiunta deceduta nelle more, hanno provveduto a riassumere il giudizio, riproponendo i motivi di diritto già formulati dall’originario ricorrente e che si riportano nei seguenti punti.

Il CCNL per personale con qualifica dirigenziale degli enti pubblici non economici, sottoscritto l’11 ottobre 1996 e relativo al biennio economico 1994-1995, include, tra le componenti delle retribuzioni, le voci “retribuzione di posizione” e “retribuzione di risultato” (art. 33): la prima, “finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità”;
la seconda, “diretta ad apprezzare l’impegno realizzativo e la qualità della prestazione di ciascun dirigente” (art. 38).

L’ampliamento delle voci retributive trova il suo precedente nella disciplina dell’art. 13 della legge n. 88/89, che, per i soli enti ivi contemplati (INPS ed INAIL), aveva previsto una indennità di funzione per i dirigente.

Tale collegamento è rinvenibile nella prescrizione dettata per la costituzione dei fondi, laddove il CCNL distingue le relative fonti a cui attingere le risorse economiche a seconda che si tratti di enti destinatari della legge 88 ovvero non destinatari della medesima legge.

Il CCNL pubblicato sulla G.U. (S:O.) n. 258 del 4 novembre 1996, prevede appositamente la costituzione di fondi ed indica i criteri da adottare per il finanziamento degli stessi, rinviando per la relativa disciplina al CCNL relativo al biennio economico 1996-1997 (artt. 38, 39, 40, 41 e 44) il quale ultimo, a sua volta, detta modalità di alimentazione dei fondi predetti (art. 4, 5, 6 e 7).

Tale norma non avrebbe mai trovato attuazione presso la Fondazione ENPAIA (quanto meno nei confronti del personale optante ex lege 50)/94 per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, essendo stato attribuito soltanto ai nuovi assunti con rapporto privatistico), sicchè la struttura della retribuzione del relativo personale dirigente non è mai stata modificata nel senso innovativo suddetto. Viene perciò denunciata la omessa attuazione del CCNL e formulata domanda per la declaratoria dell’obbligo dell’ENPAIA di darvi attuazione per quanto attiene, in particolare, agli artt. 39 e 40 del

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