TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-11-25, n. 201905558
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Pubblicato il 25/11/2019
N. 05558/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03116/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3116 del 2017, proposto da
C B, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato E D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Prefetto legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
nei confronti
A Buonocore e G B, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sasso in Napoli, via Toledo, n. 156;
Lea Buonocore, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 5863/2016 del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VII.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A Buonocore, G B, del Comune di Vico Equense e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra C B ha agito per l’ottemperanza alla sentenza specificata in epigrafe, con la quale questa Sezione del T.A.R. - in accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale resistente sulla diffida del 16.6.2016 (prot. 18876) volta alla conclusione del procedimento inerente la rimozione dei manufatti abusivi oggetto di ordinanze di demolizione notificate ai sig.ri A e G B, mediante l’esecuzione dell’ingiunzione ripristinatoria rimasta ineseguita -:
- ha dichiarato “ l'obbligo del Comune di Vico Equense di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi commessi dagli odierni controinteressati, sfociato nelle citate ingiunzioni di demolizione, mediante l'adozione di tutti gli atti e le operazioni giuridiche e materiali all'uopo occorrenti .”;
- ha nominato, per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario ad acta .
2. – La ricorrente ha riferito che il Comune non ha dato esecuzione alla sentenza suindicata e di avere per questo notificato il titolo al Prefetto di Napoli, che, tuttavia, non avrebbe provveduto all'insediamento in qualità di nominato commissario ad acta.
Ha per questo proposto ricorso per chiedere l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, unitamente alle “ spese della procedura oggetto di notifica della sentenza e del precetto ”.
3. – Si sono costituiti in giudizio, in data 27.7.2017, i controinteressati A e G B, in data 10.6.2019 il Comune di Vico Equense, e il 21.10.2019, l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
4. – Con successiva memoria dell’8.10.2019 il Comune di Vico Equense ha dedotto sull’inammissibilità e sull’infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, che gli uffici competenti hanno avviato un nuovo procedimento sulle istanze di condono, allo stato non concluso.
5. – I controinteressati, in data 22.10.2019, hanno depositato istanza di sospensione del giudizio, per la ritenuta necessità della preventiva definizione di giudizi connessi a quello in esame (R.G. n. 4309 e 4310/2015).
6. - All’udienza camerale del 24 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., è stato dato avviso al legale della ricorrente della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
7. - Il ricorso è inammissibile.
6. - Occorre, innanzitutto, precisare che per giurisprudenza consolidata condivisa dal Collegio “ non è consentito dall’ordinamento processuale il ricorso all’ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in tema di silenzio, ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm..
Infatti detto rito speciale già contiene (cfr. in particolare il comma 3 ed il comma 4 del richiamato art. 117) la possibilità di richiedere senz’altro al giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento (statuendo la sussistenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione) di nominare (nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato) un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza”. E che “a configurare una diversa via processuale (cioè che il giudizio di ottemperanza possa avere applicazione anche per l’esecuzione delle sentenze rese a seguito dello speciale procedimento previsto avverso il silenzio) si verrebbe a determinare un inutile quanto defatigante aggravamento dei rimedi processuali (con un possibile profilo, per il ricorrente in ottemperanza, di abuso del processo);infatti la legge prevede il detto strumento diretto per dare esecuzione piena e satisfattiva alle sentenze che hanno accertato un’inerzia amministrativa, consentendo l’immediata nomina del commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente per l’adozione dell’atto mancato ” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 4844 del 22.10.2015;in tal senso v. anche T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 3955/2019).
6.1. - Come sopra rilevato, con la sentenza n. 5863/2016 questa Sezione, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio, ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere e, per il caso, di perdurante inerzia dell’amministrazione ha nominato il commissario ad acta , al fine di assicurarne l’esecuzione.
6.2. - Nel rispetto del rito del silenzio è evidente che sono già stati adottati i rimedi processuali previsti dall’ordinamento avverso l’inerzia dell’amministrazione, e che, pertanto, il ricorso in ottemperanza è inammissibile e nulla può, pertanto, essere preteso dalla ricorrente neanche per le spese della procedura oggetto di notifica della sentenza e del precetto.
7. - Nel caso in esame, l’esito del giudizio nei termini appena evidenziati rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla rilevanza degli eventi sopravvenuti alla sentenza n. 5863/2016 rappresentati dal Comune e dai controinteressati.
7. – In conclusione, il ricorso è inammissibile.
8. – Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito del giudizio.