TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-02-04, n. 201000248
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Testo completo
N. 00248/2010 REG.SEN.
N. 01646/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2008, proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica “Barletta Calcio a Cinque”, rappresentata e difesa dall’avv. Sofia Pasquino, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Nanula in Bari, via G. Petroni, 132/Bis;
contro
il Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Monica Danzi e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
nei confronti di
Service Coop. BAT a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Augusto De Nicolo e Manuela Magistro, presso i quali elegge domicilio in Bari, via Dante Alighieri, 142;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 1442 del 31.7.2008 del responsabile del Settore Manutenzione del Comune di Barletta, con cui è stata aggiudicata in via definitiva, alla Service Coop. BAT, la concessione d’uso novennale del verde pubblico attrezzato di proprietà comunale, sito in Barletta alla via Rossini;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare dei verbali di gara del 16.1.2008, del 18.3.2008, del 22.4.2008, del 5.5.2008, del 20.5.2008 e del 23.5.2008; nonché della nota prot. 50759 del 28.8.2008, con cui il Comune ha comunicato alla ricorrente l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; nonché del contratto avente ad oggetto la concessione de qua ;
per la reintegrazione in forma specifica ovvero per il risarcimento per equivalente dei danni patiti per effetto dei provvedimenti impugnati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di Service Coop. BAT;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Corvasce (per delega di Sofia Pasquino), Domenico Cuocci Martorano, Rossana Monica Danzi, Pietro Augusto De Nicolo e Manuela Magistro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
L’associazione ricorrente impugna gli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Barletta, in esito alla procedura aperta indetta con bando del 27.11.2008, ha aggiudicato alla Service Coop. BAT la concessione d’uso novennale del verde pubblico attrezzato e degli impianti sportivi siti in via Rossini.
Si affida a motivi così rubricati:
1) violazione degli artt. 42 e 48 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione delle prescrizioni del bando di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti;
2) violazione del bando di gara e del verbale del 16.1.2008, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
Si sono costituiti il Comune di Barletta e la società controinteressata, resistendo al gravame.
Questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva con ordinanza n. 725 del 5.12.2008, poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 563 del 30.1.2009.
Le parti hanno svolto ulteriori difese in vista della pubblica udienza del 4 novembre 2009, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con bando pubblicato il 27.11.2007, il Comune di Barletta ha indetto una procedura aperta per la concessione d’uso novennale del verde pubblico attrezzato e degli impianti sportivi siti in via Rossini, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando ha previsto l’ammissione alla selezione degli operatori economici elencati all’art. 34 del d. lgs. n. 163 del 2006, anche nella forma del raggruppamento temporaneo, “ … svolgenti attività di cui alla presente concessione, nonché società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni