TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-05, n. 201805031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-05, n. 201805031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805031
Data del deposito : 5 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2018

N. 05031/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06222/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6222 del 2007, proposto da
-OS-, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OS-, non costituito in giudizio;



per il risarcimento

dei danni da attività vessatoria e ritorsiva posta in essere dai superiori gerarchici (mobbing).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OS-, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, agisce in giudizio per ottenere la condanna delle parti intimate al risarcimento di tutti i danni, ammontanti a complessivi € 439.082,87, oltre rivalutazione e interessi, subiti a causa degli atti e provvedimenti posti in essere nei suoi confronti dall'intimata amministrazione, danni specificati come segue:

€ 99.082,87 per danno biologico e morale per la lesione all'integrità psico-fisica e per il grave patimento d'animo;

€ 30.000,00 per danno esistenziale e all'identità personale per il notevole peggioramento della qualità della propria vita e per la forzosa rinuncia ad attività realizzatrici della propria personalità;

€ 35.000,00 per danno derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti quali l'onore, il decoro, la reputazione personale, professionale e quella di militare;

€ 275.000,00 per danno patrimoniale, compreso quello alla professionalità oggettiva, considerata l'età del ricorrente, la sua capacità lavorativa, le sue aspettative di carriera e quelle, di riflesso, pensionistiche ed assistenziali, da calcolarsi con riferimento al danno emergente ed al lucro cessante.

Chiede, altresì, la condanna della parte convenuta alle spese del giudizio e la pubblicazione della sentenza.

2. Il ricorrente riferisce i fatti come segue.

Il sig. -OS-, dovendo partecipare all'11° corso trimestrale allievi vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri, in svolgimento a Roma il 23 ottobre 2005, due giorni prima (il 21 giugno), tentò di far presente ai suoi superiori: a) che, il giorno prima di partire per Roma (il 22 giugno, con orario fissato per le ore 05:00), dove sarebbe dovuto arrivare entro e non oltre le ore 13:00 (del 23 giugno), avrebbe dovuto svolgere servizio di vigilanza con turno di 14 ore (08:00-20:00) - con partenza alle ore 07:00 e rientro alle ore 21:00; b) che il giorno successivo al suo rientro da Roma (primissime ore della mattina del 24 giugno), avrebbe poi dovuto svolgere servizio 06:30-12:30; c) che, essendo stato indetto uno sciopero dei treni dalle ore 20:00 del 23 giugno alle ore 20:00 del 24 giugno, avrebbe dovuto necessariamente viaggiare con l'auto privata.

Chiamato a rapporto alle ore 10:30 del 21 giugno 2005, il -OS-, in presenza del -OS-, ebbe a dirgli "che non si sarebbe dovuto arrendere così facilmente; che avrebbe dovuto necessariamente partecipare a quel concorso perché ne avrebbe giovato la sua carriera; e che, in caso contrario, avrebbe dimostrato di non avere carattere"; che il servizio previsto per il giorno prima della partenza e per quello dopo il rientro non potevano essere cambiati o modificati; che al bisogno avrebbe potuto noleggiare un'auto; e che aveva giusto un'ora di tempo per prendere una decisione sul da farsi.

Egli decise di partire anche a quelle condizioni e, rientrato in sede da Roma solo alle ore 01:00 del 24 giugno, dovette prestare servizio la mattina dello stesso giorno alle ore 06:30.

In seguito, intendendo presentare un'istanza per acquisire copia della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione del 20 dicembre 1996, avente ad oggetto il trattamento economico di missione, onde verificare la legittimità di quanto disposto in occasione della sua partecipazione al corso di cui sopra, il 7 luglio 2005 si recò presso l'ufficio del -OS-e, stante l'assenza dello stesso, consegnò l'istanza al -OS-che non si mostrò felice di riceverla: in tono alterato costui disse che lui non faceva vedere nulla e che il loro operato era immune da vizi.

Il giorno dopo, anche grazie all'interessamento del -OS-, del Comando CC di Padova, al quale il ricorrente si era nel frattempo rivolto per avere ausilio sul da farsi, il -OS-consegnò la circolare richiesta ed il ricorrente ne fece copia; nell'occasione i due ebbero anche un colloquio privato durante il quale gli fu spiegato che aveva ragione a lamentarsi dell'accaduto poiché sarebbe dovuto partire molto prima; che era oggetto di particolari attenzioni poiché in passato aveva presentato varie richieste per la concessione di medaglie e rivolto quesiti per le turnazioni esterne; e che il turno non venne cambiato perché non era particolarmente simpatico al -OS-.

Il 26 luglio 2005, alle ore 07:10 circa, mentre era in servizio presso il sito "T" in località S. Anna — Alfaedo (VR), il ricorrente venne contattato dal -OS-che, inizialmente, mostrò sarcasticamente interesse al suo stato di salute e, subito dopo, disse che finito il servizio sarebbe dovuto passare da lui per essere poi accompagnato a rapporto dal magg. -OS-.

Non volle discutere sul fatto che il ricorrente, smontando dal servizio, fosse comprensibilmente stanco, ma disse invece che "gli ordini non si discutono".

Arrivato in caserma alle ore 09:20, il ricorrente si presentò al -OS-e, subito dopo, si recarono insieme dal -OS-, dove il comandante contestò che la richiesta di accesso presentata per ottenere copia della circolare non era corretta, nella forma e nel contenuto, che così facendo egli aveva messo in dubbio l'operato dei superiori gerarchici; disse inoltre che tale mancanza lui non gliel'avrebbe perdonata.

Il -OS-intervenne dicendo che era stato il ricorrente a voler partire per Roma in quelle condizioni, ma, al suo far presente che non era vero, dal momento che aveva chiesto il cambio turno, fu apostrofato come bugiardo e il -OS- disse che non lo avrebbe più voluto al suo reparto, che avrebbe aperto una pratica disciplinare nei suoi confronti e avrebbe formalmente chiesto un suo allontanamento per intervenuta incompatibilità ambientale.

A quel punto il ricorrente svenne per tre volte consecutive.

Rinvenuto, si accorse che era stato chiamato il -OS-, ufficiale medico della Caserma "-OS-", il quale gli versò una bottiglietta d'acqua in testa, ordinando, nel frattempo, che fosse trasportato con l'autoambulanza militare, senza sirena, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo Trento (VR), ove rimase ricoverato per circa 13 giorni.

Nonostante avesse chiesto più volte, nell'ufficio del comandante, che fosse subito avvisata sua moglie, la comunicazione avvenne soltanto dopo due ore.

Il rapporto nell'ufficio del -OS- durò quasi 40 minuti.

Una volta dimesso, nella mattinata dell’8 agosto 2005, si recò presso gli uffici della Caserma "Aldo Li Gobbi" di Verona per

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