TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2023-03-24, n. 202300368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2023-03-24, n. 202300368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300368
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 00368/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2022, proposto da
Associazione Global Campus of Human Rights, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, E F e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G Q, C D e C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;



per l'annullamento

- dell'atto della Direzione servizi sociali della Regione Veneto del 15 settembre 2022 (trasmesso alla ricorrente in pari data), con cui è stato comunicato l'annullamento dell'istanza di iscrizione (codice pratica n. 564208) al R.U.N.T.S., Registro unico nazionale del Terzo settore, presentata dall'Associazione Global Campus of Human Rights E.T.S. in data 21 luglio 2022 tramite il notaio Elena Bressan;

- dell'atto prot. n. 478031 del 13 ottobre 2022 (notificato alla ricorrente in pari data) emesso dalla stessa Direzione, recante “riscontro alle osservazioni presentate in merito all'annullamento dell'istanza di iscrizione al RUNTS Associazione global campus of human rights ETS”, con cui sono state ulteriormente illustrate le ragioni per cui è stata rigettata la richiesta di iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S.;

e per la condanna della Regione al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'illegittimità degli atti qui impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. L’Associazione ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Regione del Veneto ha negato l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito, RUNTS), presentata con modalità telematica il 21 luglio 2022, tramite il notaio Elena Bressan.

Quest’ultima aveva dava atto, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2007 (Codice del Terzo settore), della sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione e allegato la documentazione necessaria.

La Regione riteneva tuttavia che tali condizioni non fossero sussistenti. Interloquiva col notaio richiedente, che, deducendo nel merito, segnalava come l’Associazione fosse titolare dei requisiti richiesti per l’iscrizione, circostanza che, del resto, sarebbe stata certificata nella relativa domanda e che la Regione, a fronte dell’attestazione notarile, non avrebbe potuto contestare, specie in fase di mera iscrizione al registro.

2. Disattendendo tali rilievi, la Regione non dava corso alla richiesta di iscrizione sulla base di un duplice ordine di considerazioni (parzialmente anticipate nel corso dell’interlocuzione procedimentale).

Sotto un primo profilo, osservava che l’Associazione non possiederebbe il carattere aperto, proprio degli enti del terzo settore: sarebbero infatti legittimati ad aderire ad essa soltanto le università e gli istituti di istruzione superiore.

Sotto un secondo profilo, veniva sottolineato che la formulazione dell’art. 4, comma 2, d. lgs. n. 117 del 2017 (“ non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […] nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti ”) porterebbe a dubitare della possibilità di qualificare come ente appartenente al Terzo settore la compagine associativa, dal momento che essa, comprendendo università ed istituti di istruzione superiore, sarebbe sottoposta al controllo di tali soggetti e si verrebbe così a posizionare nella sfera delle amministrazioni pubbliche escluse dalla normativa.

3. L’Associazione contesta in questa sede le argomentazioni sottese al diniego di iscrizione.

Lamenta, in primo luogo, l’invasione, da parte della Regione, dello spazio valutativo riservato dalla legge al notaio in violazione dell’art. 22, d.lgs. 117 del 2017 e degli artt. 16 e 17 del regolamento ministeriale di attuazione n. 106 del 2020. Sostiene che l’Ufficio regionale preposto alla tenuta del RUNTS, una volta ricevuta la domanda di iscrizione e la correlata attestazione dal notaio, è deputato a svolgere un controllo limitato alla regolarità formale della richiesta, senza poter tuttavia svolgere alcun sindacato in merito alla sussistenza dei requisiti, essendo questi ultimi oggetto della suddetta attestazione notarile (1° motivo).

Eccepisce, in secondo luogo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto della richiesta di iscrizione, con conseguente violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990 (2° motivo).

Nel merito delle valutazioni della Regione, l’Associazione assume di essere in possesso del carattere aperto richiestole, evidenziando che a detta connotazione non si oppone la previsione, da parte dello statuto, di specifici requisiti di

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