TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2012-11-10, n. 201200770
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Testo completo
N. 00770/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2007, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dagli avv. F C, M I A, con domicilio eletto presso Valter Avv. Grante in L'Aquila, S.S. 17, N.44 - Sassa Scalo;
contro
Ministero della Giustizia Dipartimento - Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
M S, A S;
per l'annullamento
dei decreti del Direttore Generale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 10.7.2007 prot. n. gdap0226193 - 2007 e 5.7.2007 prot. n. gdap 0213792-2007 aventi ad oggetto assegnazione della sede di servizio al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento - Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente premette in fatto che in data 15 novembre 2002 veniva bandito il concorso interno per titoli ed esami a 500 posti della qualifica iniziale degli Ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Superate le prove scritte e orali (approvata la graduatoria del concorso) veniva avviato al corso di formazione che terminava in data 17 maggio 2006.
Con nota del 6 giugno 2007, i vincitori di concorso, tra cui anche il ricorrente, venivano convocati presso la scuola di formazione per la scelta della sede di assegnazione ma la tabella allegata alla predetta nota prevedeva sedi di destinazioni diverse da quelle indicate nel bando di concorso.
In data 28 agosto del 2007 venivano notificati i provvedimenti impugnati, il primo dei quali, disponeva l'assegnazione del ricorrente alla casa circondariale di Milano San Vittore, mentre il secondo disponeva, in parziale modifica del precedente, l'assegnazione del ricorrente alla casa circondariale di Busto Arsizio.
Avverso i provvedimenti impugnati vengono dedotti i seguenti motivi:
1)violazione della legge n.241 del 1990 e del decreto ministeriale 7 novembre 1997 n.448. Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
La procedura concorsuale doveva essere terminata entro 780 giorni dalla pubblicazione del bando e pertanto l'assegnazione alla sede di servizio disposta a notevole ritardo, deve ritenersi illegittima. Inoltre il ricorrente nel lungo lasso di tempo trascorso dal conseguimento della nomina ad oggi ha consolidato una posizione di aspettativa a rimanere nella sede di appartenenza che l’amministrazione non ha considerato.
2)violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 8 del decreto legislativo n.444 del 1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità.
La modifica del numero e della ripartizione dei posti da assegnare, è stata adottata con un semplice provvedimento amministrativo gerarchicamente inferiore all'atto con cui è stato approvato il bando. Tale modifica deve in ogni caso ritenersi non supportata da una sufficiente motivazione ed inoltre non può giustificarsi in forza del comportamento delle organizzazioni sindacali.
3)violazione del decreto presidenziale n.487 del 1984. Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.
L'amministrazione ha determinato nuovi criteri in base ai quali alcuni vincitori del concorso non sarebbero stati assegnati a sede diverse da quelle ove già prestavano servizio. Ciò è avvenuto in modo illegittimo con riferimento ai dipendenti che prestavano servizio presso gli istituti penitenziari minorili e a quelli che usufruivano dei benefici della legge n.104 del 1992 e cioè a coloro che assistevano un familiare disabile.
4) e 5) Eccesso di potere che manifesta ingiustizia disparità di trattamento.
Nei precedenti concorsi ai vincitori che non gradivano la sede di assegnazione veniva concessa la possibilità di rinunciare al grado ed essere restituiti nella sede di origine e pertanto anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché non viene ora riconosciuta la stessa possibilità.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
All'udienza del 24 ottobre 2012 la causa è stata ritenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento ai primi due motivi il Collegio osserva che, in disparte la circostanza che nella specie il ritardo nell'assegnazione è stato causato anche dal comportamento delle organizzazioni sindacali di categoria che hanno contestato la ripartizione che inizialmente era stata effettuata dall'amministrazione, va rilevato che in ogni caso il mero ritardo con il quale l'amministrazione ha proceduto all'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di concorso non costituisce un vizio di legittimità della procedura concorsuale.
È evidente poi che l'Amministrazione in sede di assegnazione, non poteva non tener conto delle circostanze fattuali medio tempore intervenute (tra le quali anche l'indulto concesso con legge n.241 del 31 luglio 2006) che avevano comportato oggettive necessità di redistribuzione del personale tra le varie Case Circondariali. In disparte poi il fatto che la possibilità di rivedere la distribuzione delle assegnazioni con riguardo alle esigenze medio tempore intervenute era anche prevista nel bardo di concorso (articolo 1 comma primo).
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione, in disparte il fatto che in punto di assegnazione dei dipendenti vincitori di concorso, l’interesse pubblico alla razionale distribuzione delle risorse del personale non può non prevalere sull'interesse del singolo a conseguire una determinata sede di servizio, va rilevato che le ragioni per le quali è stata rivista la ripartizione del personale tra le varie sedi, sono state ben evidenziate nel provvedimento del Capo Dipartimento 28 maggio 2007;provvedimento richiamato nel provvedimento impugnato.
Sul terzo motivo , per quanto riguarda l'assegnazione delle 23 unità di personale in servizio presso il dipartimento della Giustizia Minorile, si osserva che la previsione di far permanere le unità stesse nelle sedi ove già prestavano servizio rispondeva ad oggettive esigenze organizzative (specifiche competenze, razionalizzazione risorse personali e finanziarie, riduzione dei costi) che l'Amministrazione non poteva non prendere in considerazione.
Per quanto concerne invece il medesimo privilegio concesso ai dipendenti che prestavano attività assistenziale nei confronti dei familiari diversamente abili, va rilevato che alla luce della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che anche in sede di prima assegnazione il dipendente vanta una posizione qualificata ad ottenere una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza (Tar Lazio, sezione prima quater, sentenza 2488/2007).
Alla luce di quanto rilevato appare evidente anche l’infodatezza delle censure di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.