TAR Palermo, sez. II, sentenza 2010-04-30, n. 201006091

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2010-04-30, n. 201006091
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201006091
Data del deposito : 30 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01180/1997 REG.RIC.

N. 06091/2010 REG.SEN.

N. 01180/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 1997, proposto da Catanzaro Benedetto, rappresentato e difeso dall'avv.to M B, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, p.zza F. Crispi, n.9;

contro

l’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
il Comune di Palermo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n.69 dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Palermo del 17/01/1997 con la quale è stata disposta la cancellazione del ricorrente dagli elenchi speciali di cui all’art.19 della legge 482/1968 ed è stato revocato il suo avviamento al lavoro;
di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n.920 del 23/04/1997 di rigetto della domanda di sospensiva;

Vista l’ordinanza collegiale n.119 del 10/09/1997;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il Consigliere Cosimo Di Paola e uditi l'avv.to M B, per il ricorrente e l'Avv.to dello Stato Giuseppina Tutino, per l’Amministrazione regionale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Sig. Catanzaro Benedetto impugnava il provvedimento indicato in epigrafe e ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento per il motivo seguente : eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposti, contraddittorietà, violazione del D.M. 25/07/1980;violazione dell’art.7 D.Lgs. 23/11/1988, n.509;
motivazione incongrua.

Con ordinanza n.920 del 23/04/1997 veniva rigettata la domanda di sospensiva.

Con ordinanza collegiale n.119 del 10/09/1997, ineseguita, veniva disposta incombenza istruttoria.

L’Avvocatura dello Stato si costituiva per l’Amministrazione regionale intimata, senza svolgere difese scritte.

Con memoria depositata il 31/03/2010 il difensore del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010 il ricorso è stato posto in decisione, su conforme richiesta delle parti.

Il ricorso è fondato.

La cancellazione dell’odierno ricorrente dagli elenchi speciali di cui all’art. 19 della L. 482/1968 e la conseguente revoca del suo avviamento al lavoro, sono stati disposti a seguito dell’accertata riduzione del grado di invalidità dello stesso al 35% ad opera della Commissione medica dell’Azienda U.S.L. 6 di Palermo, nella seduta del 05/11/1996.

L’interessato ha impugnato, col ricorso in esame, detta cancellazione, e col ricorso RG 1179/1997, la nota n.326 del 27/01/1997 del Comune di Palermo con la quale si revocava l’assunzione del medesimo, avvenuta con contratto a tempo determinato sottoscritto il 31/05/1996. Nel giudizio instaurato col secondo ricorso si disponeva verificazione medico legale, eseguita il 20/01/1998 a cura dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Palermo che riconosceva al Catanzaro un grado di invalidità pari al 52%. Di conseguenza, con ordinanza n.348/98 veniva accolta la relativa domanda di sospensiva, in esecuzione della quale il Comune di Palermo, con determinazione sindacale n.155/05 del 28/02/1998, riammetteva in servizio il ricorrente.

Ciò posto, sulla base della medesima risultanza istruttoria, deve condividersi la dedotta censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso appunto l’accertato e non più contestato dall’Amministrazione resistente grado di invalidità al 52% a carico del Catanzaro.

Il ricorso va quindi accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo valide ragioni, anche tenuto conto della concessa misura cautelare e della puntuale ottemperanza alla stessa.

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