TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2009-01-08, n. 200900007
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00007/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00735/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 735 del 2008, proposto da:
Carminati Allestimenti Srl, rappresentato e difeso dagli avv. F N, P S, con domicilio eletto presso F N in Brescia, via Cadorna, 7;
contro
Comune di Edolo, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso D B in Brescia, via Cadorna, 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del responsabile del servizio 18.4.2008 n. 42372, di diniego autorizzazione ad installare tre cartelli pubblicitari, ed atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Edolo;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/01/2009 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’ANAS ha dato parere positivo per un solo cartello, mentre per i restanti due il parere della stessa è negativo e che tale ultima circostanza parrebbe impedire ogni ulteriore corso alla relativa domanda di installazione;