TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-09-14, n. 202300529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-09-14, n. 202300529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300529
Data del deposito : 14 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2023

N. 00529/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, proposto da
- Tecla-Market s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, alla via Mazzini n. 23/A, e domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Brienza, non costituito in giudizio;

nei confronti

- F A Smercati, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Brienza protocollo REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO/0003981 del 18/01/2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il menzionato verbale dei Carabinieri di Brienza (n. CC-TPZ27674-0000186-17/01/2023), per quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Tecla-Market s.r.l., con atto depositato il 24 gennaio 2023, è insorta avverso l’atto in epigrafe, avente a oggetto: “richiesta conformazione attività pratica n. 01560060764-20122018-1016 -

SUAP

2851 - 01560060764 Tecla market s.r.l.”.

1.1. In fatto, il personale del Comando Carabinieri di Brienza, nel corso di sopralluogo svoltosi il 17 gennaio 2023 presso la sede dell’attività commerciale della ricorrente, ha contestato che: «avviavano attività di media struttura senza la prescritta autorizzazione/SCIA. Di fatto avevano trasformato attività di vicinato in attività di media struttura con realizzazione di area di vendita pari a circa 185 mq. Tale circostanza costituisce violazione degli artt. 8, c.1, art. 22 c. 1 e 6, d.lgs. n. 114/98 che si contesta».

A seguito della trasmissione del citato verbale alla competente Amministrazione comunale, quest’ultima ha emanato la nota qui avversata.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Ente civico intimato, ritualmente evocato, non è comparso in lite.

3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 22 febbraio 2023, con ordinanza n. 25 del 2023 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di “ fumus boni iuris ”, avuto riguardo «alla natura dell’atto avversato, che sembra carente di immediata lesività, e dell’apparente inidoneità della segnalazione certificata già presentata a costituire titolo autorizzatorio idoneo all’esercizio di una media struttura di vendita».

4. Il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 1108 del 2023, ha accolto l’appello cautelare.

5. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi, il procuratore della ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.

6. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, alla stregua della motivazione che segue.

La nota qui avversata, sul versante dispositivo, si limita laconicamente a «chiedere all'impresa di conformare l'attività entro il termine massimo 10 giorni (con decorrenza immediata) ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 30/09/2008».

Ora, l’evocato art. 3, rubricato “limiti dimensionali degli esercizi”, nel sostituire il previgente testo dell’art. 4 della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19, si limita a stabilire la dimensione della superficie di vendita per le varie tipologie degli esercizi commerciali, senza null’altro disporre, segnatamente in relazione all’irrogazione di misure repressive e sanzionatorie.

Quanto all’inciso «fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 d.lgs. 114 del 31/03/1998», pure recato dall’atto avversato, deve ritenersi che esso si riferisca, come chiaramente desumibile dal sintagma “fermo restando”, all’atto di accertamento di illecito amministrativo del 17 gennaio 2023 posto in essere dai Carabinieri di Brienza, con applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi, appunto, dell’art. 22, comma 1, dello stesso decreto n. 114 del 1998.

6.1. Allo stato, dunque, la nota avversata risulta sprovvista di autonoma e diretta lesività, occorrendo, per la «chiusura immediata» dell’attività commerciale, apposito provvedimento del Sindaco ai sensi del comma 6 dell’art. 22 del ripetuto decreto.

6.2. Infine, la contestazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo va coltivata ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 689, dinanzi all’Autorità giurisdizionale ordinaria.

7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

8. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’Ente civico intimato.

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