TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-11-20, n. 201806702
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2018
N. 06702/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06856/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6856 del 2007, proposto da
R G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F S E, presso la Segreteria del Tar Campania, P.zza Municipio, 64;
contro
Comune di S. Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P, G R, R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E F in Napoli, via C. Console, 3;
A.S.L. Napoli 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E M, G D'Antonio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E M in Castellammare di Stabia;
Sindaco Ufficiale di Governo per il Comune di S. Agnello;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 186 del 21 settembre 2007 avente ad oggetto la rimozione dei veicoli parcheggiati e di bonifica area;
- di tutti gli atti specifica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S. Agnello e dell’A.S.L. Napoli 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Giuseppe Russo, proprietario di un fondo sito in Sant'Agnello, contesta la legittimità dell’epigrafata ordinanza contingibile e urgente, con cui, a seguito di rapporto istruttorio dell'ASL NA5 - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. Distretto 87/88, il Sindaco di S. Agnello ha ordinato la rimozione ad horas delle auto ivi parcheggiate, risultando l’area "priva di idonea pavimentazione nonché di griglie di raccolta dei reflui di dilavamento" .
L'ordine censurato si fonda sulla considerazione che " le acque meteoriche dilavano un'area esterna destinata ad attività per cui venendo a contatto con i residui della stessa (materiali inquinanti provenienti dai motori dei mezzi) perdono la loro natura per caratterizzarsi come acqua di scarico assoggettabile alla relativa disciplina compreso l'eventuale regime autorizzativi" .
2. A sostegno del gravame proposto, il ricorrente ha articolato tre motivi in diritto.
2.1 Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 3 L. 241/90 e l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza della motivazione e di istruttoria, nonché la violazione del principio del giusto procedimento, il ricorrente ha rilevato la carenza di adeguata motivazione del provvedimento, in ragione del generico richiamo ai Decreti Legislativi nn. 152/99 e 152/06 e 267/2000, così determinando incertezza sulla potestà di cui il Sindaco ha inteso avvalersi.
2.2 Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione di legge (segnatamente degli artt. 50 e 54 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 242 e 244 D.Lgs. 152/06, art. 54 D.Lgs. 152/99, nonché l’erroneità dei presupposti di fatto, illogicità, carenza istruttoria e di motivazione), parte ricorrente ha rilevato che anche a voler considerare l'ordinanza come emessa ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, il provvedimento, basato su una istruttoria del tutto inadeguata, sarebbe privo delle indefettibili condizioni previste dalla norma, mancando, nel caso di specie, sia una situazione di pericolo ben individuata che l'urgenza di provvedere per ovviare al pericolo, limitandosi l’Amministrazione a qualificare erroneamente come acque di scarico le acque meteoriche di dilavamento, sol perché finirebbero sulle auto in sosta prima di precipitare al suolo.
2.3