TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-06-20, n. 202400586

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-06-20, n. 202400586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400586
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2024

N. 00586/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00617/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2015, proposto da:
Comune di Serra Sant'Abbondio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. P T ed E T, domiciliato in forma digitale come in atti;

contro

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A C, M F, M L G, e C M, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona presso l’Ufficio Legale Poste Italiane in Ancona, piazza

XXIV

Maggio;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

del provvedimento di riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Serra Sant'Abbondio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane s.p.a. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO



1.Con ricorso iscritto al n.617/2015, notificato il 6.10.2015 e depositato il 16.10.2015, il Comune di Serra Sant’Abbondio impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota prot. n. 2265 dell’1.07.2015, unitamente agli atti ad essa presupposti, avente ad oggetto la riduzione dell’orario di apertura dell’Ufficio Postale del Comune con decorrenza dal 7.09.2015, da sei giorni settimanali a tre e precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 8,20 alle ore 13,45 ed il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,45.

Premesso che Serra Sant’Abbondio è un Comune totalmente montano e rurale con una densità di circa 31 abitanti per kmq, la cui popolazione complessiva calcolata al 31.07.2015 è di 1037 abitanti di cui il 31,63% di età pari o superiore a 65 anni (a fronte di un valore medio nominale Istat 2011 del 20,8%) e con il 10,48% di età pari o superiore a 80 anni, inserito con delibera della Regione Marche n.1126 del 6.10.2014 all’interno delle “Aree Pilota-Basso Appennino Pesarese e Anconetano” in quanto ambito territoriale caratterizzato da perifericità, spopolamento e invecchiamento della popolazione e declino delle attività economiche, deduceva l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge e falsa applicazione del d.lgs. 261 del 22.7.1999, del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 7.10.2008, della Deliberazione della Autorità Garante Comunicazioni n. 342 del 26.6.2014;
violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza, adeguatezza e proporzionalità espressamente applicabili e richiamati dall'art. 1 l.n. 241/1990;
violazione dell'art.3 legge 241/1990 per omessa motivazione;
violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria ed alla omessa ponderazione e valutazione degli essenziali elementi di fatto su cui si basa 'la decisione;
violazione di legge ed eccesso di potere per avere ritenuto la sola "asserita" ed indimostrata antieconomicità parametro sufficiente a determinare la massima riduzione di servizio postale nei confronti della comunità serrana;

La decisione impugnata è motivata in ragione del presupposto piano di efficientamento volto all’adeguamento dell’offerta all’effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale a causa del comprovato disequilibrio economico nella erogazione del servizio postale universale.

L’asserita “diseconomia” che, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del contratto di programma 2009-2011 giustifica l’inserimento del Comune ricorrente nell’elenco degli uffici che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, non è stata per nulla dimostrata e provata, dal momento che la società poste italiane benché espressamente sollecitata dal Comune non ha fornito alcun dato contabile e/o economico. Infatti non è dato sapere a quanto ammontano gli introiti giornalieri, settimanali o mensili generati dall’ufficio postale di Serra Sant’Abbondio, i costi per la erogazione dei predetti servizi, di quanto la produttività si discosterebbe dal parametro medio di rendimento fissato da poste italiane, se ed in quale misura l’abbattimento orario consenta di raggiungere la produttività auspicata, e se sia garantito l’equilibrio economico. Del resto l’ufficio postale di Serra Sant’Abbondio risulta aver eseguito dai mesi di aprile a settembre del 2015, già in costanza di vigenza della riduzione oraria gravata, una media superiore a cento operazioni giornaliere che si discosta ampiamente dalla media di 5 operazioni giornaliere quale indicatore degli uffici marginali da sopprimere ai sensi del punto 68 della delibera AGCOM n.342/14 del 26.06.2014.

Il provvedimento è quindi viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione attestata sul solo dato economico che integra una valutazione generica astrattamente utilizzabile per un numero indefinito di uffici postali e non idonea a giustificare la massima riduzione dell’orario di servizio in danno della comunità serrana (cfr Cons. St. sez. III 27.05.2014 n.2720;

6.06.2014 n.2873).

2) Violazione di legge e falsa applicazione del d.lgs. 261 del 22.7.1991, del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 7.10.2008, della Deliberazione della Autorità Garante Comunicazioni n. 342 del 26.6.2014. Violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza, adeguatezza e proporzionalità espressamente applicabili e richiamati dall'art. 1 L. 241/1990. Violazione dell'art.3 Legge 241/1990 per omessa motivazione. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria ed alla omessa ponderazione e valutazione degli essenziali elementi di fatto su cui si basa la decisione. Violazione di legge e difetto di istruttoria sotto il profilo della mancata ponderazione tra il dato economico e la specificità territoriale, sociale e demografica del Comune e della popolazione di Serra Sant' Abbondio,

Nell’adozione del provvedimento massimamente restrittivo di riduzione del servizio, Poste Italiane ha omesso di considerare la particolarità territoriale, sociale e infrastrutturale del Comune che è interamente montano e rurale con una popolazione al 31.07.2015 di 1037 unità di cui 31,63% ultrasessantacinquenni, non ha valutato che la popolazione servita entro la distanza massima di 6km è di 957 unità, detratti gli 80 abitanti della frazione di Montevecchio che dista 6,2 km, a fronte delle 1.011 unità di cui all’art. 2 comma 2 del d.m. 7.10.2008, non ha considerato che rispetto all’ufficio postale del limitrofo Comune di Frontone la popolazione massima servita entro la distanza di 3 km è di 382 unità a fronte delle 778 unità pari al 75% della popolazione di cui all’art. 2 comma 2 cit., non ha tenuto conto delle difficoltà di raggiungere la sede degli uffici postali per la non facile percorribilità delle montane, della non equivalente efficacia del servizio di c.d. postino telematico accessibili solo ai soggetti dotati di carta prepagata poste.

La decisione è quindi illegittima per violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità se si tiene conto che l’art. 4 della delibera

AGCOM

342/14 del 26.06.2014 garantisce ai Comuni non montani e non rurali, con popolazione residente inferiore a 500 abitanti, almeno cinque giorni di apertura di un ufficio postale di cui due dell’ufficio locale e tre dell’ufficio limitrofo posto entro i 3 km dalla residenza degli utenti.

Con la decisione contestata la società Poste Italiane non garantisce alla popolazione del Comune ricorrente, rurale, interamente montano e di oltre 1000 abitanti la accessibilità per cinque giorni settimanali presso un ufficio postale situato entro il raggio di 3 km dal luogo di residenza, dal momento che nei tre giorni di chiusura ad oltre il 63% della popolazione residente nel capoluogo e nelle frazioni di Leccia, Poggeto e Montevecchio è interdetta la fruizione del servizio entro il raggio di 3 km dal luogo di residenza.

3) Violazione di legge e falsa applicazione del d.lgs. 261 del 22.7.1991, del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 7.10.2008, della Deliberazione della Autorità Garante Comunicazioni n. 342 del 26.6.2014, violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza, adeguatezza e proporzionalità espressamente applicabili e richiamati dall'art. 1 l. 241/1990. Violazione dell'art.3 Legge 241/1990 per omessa motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria ed alla omessa ponderazione e valutazione degli essenziali elementi di fatto su cui si basa la decisione, violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della mancata considerazione della inidoneità del limitrofo ufficio postale di Frontone a garantire livelli accettabili di servizio all'utenza proveniente da Serra;

La società Poste Italiane non ha adeguatamente considerato le caratteristiche strutturali, dimensionali e logistiche dell’ufficio postale situato nel limitrofo Comune di Frontone ad una distanza di oltre 4 km dal capoluogo del Comune di Serra Sant’Abbondio.

L’ufficio postale di Serra Sant’Abbondio, di proprietà della società intimata, si sviluppa su due piani: quello destinato all’utenza ha una superficie di 182 m.q. è dotato di sistemi di separazione e sicurezza tra lo spazio destinato all’utenza e quello riservato agli operatori, ed è servito da idoneo parcheggio adiacente la struttura.

L’ufficio postale di Frontone è costituito da un unico piano, misura appena 42 m.q., non è dotato di sistemi di separazione e di sicurezza e nemmeno di parcheggio, per cui è evidente il vizio di eccesso di potere per omessa considerazione del maggiore afflusso di utenza che graverà su questo ufficio.

4) Violazione di legge e falsa applicazione del d.lgs. 261 del 22.7.1991, dell'art. 5 della Deliberazione dell’Autorità Garante Comunicazioni n. 342 del 26.6.2014, violazione di legge in relazione all'art. 97 Cost. per la mancata attivazione della fase di effettiva e leale concertazione con le istituzioni Locali e violazione dei principi di autovincolo, di adeguatezza e proporzionalità, violazione dell'art.3 Legge 241/1990 per omessa motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria ed alla omessa ponderazione e valutazione degli essenziali elementi di fatto su cui si basa la decisione;

La società convenuta, dopo aver comunicato, con nota del 21.05.2015, l’avvio del piano di razionalizzazione ed efficientamento, non ha attivato nessun tavolo di confronto, non ha effettuato alcuna analisi di dettaglio dei territori, e non ha operato alcun contemperamento tra esigenze aziendali e locali.

Sulla base di tali motivi instava per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Poste Italiane si costituiva con memoria del 29.10.2015 ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del T.a.r. adito in presenza di decisioni di organizzazione aziendale di una società per azioni aventi natura privatistica ex art. 22 del d.lgs. n.58/2011 ( cfr T.a.r. Umbria 223/2003;
Cons. St. sez. II 19.02.2014 n1772), ed in subordine il difetto di competenza territoriale ricorrendo la delibera AGCOM tra gli atti presupposti impugnati unitamente al Piano di efficientamento/razionalizzazione degli uffici postali dell’anno 2014, al decreto ministeriale 7 ottobre 2008, ed al contratto di programma 2009/2011. Nel merito sosteneva l’infondatezza del ricorso, sul rilievo che, come stabilito dalla sentenza Almark

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi