TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-07-30, n. 202402767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-07-30, n. 202402767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402767
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 02767/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01171/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2024, proposto da
Zancle 757 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A A e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Industrie Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della nota prot. M_D AF47957 REG2024 0004408 del 23.04.2024 con cui l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia Industrie Difesa ha comunicato la scadenza dell’accordo quadro stipulato il 12.03.2020 e richiesto il rilascio delle aree oggetto dello stesso entro sessanta giorni dalla comunicazione con la rimessione in pristino;

- della nota prot. M_D AF47957 REG2024 0005637 del 30.05.2024 con cui l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia Industrie Difesa ha confermato la suddetta richiesta di rilascio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Industrie Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Zancle 757 s.r.l., odierna ricorrente, è una società che svolge attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di grandi yacht, la quale ha stipulato in data 12.03.2020 con l’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) un accordo quadro avente ad oggetto le condizioni generali per la fornitura di lavori di cantieristica per imbarcazioni e navi da diporto presso l’Unità Produttiva di Messina. I servizi oggetto del contratto consistono in “ prestazioni lavorative di cantieristica navale, a misura, a tempo o a cottimo per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per la trasformazione di imbarcazioni e navi da diporto, da realizzare nelle aree di pertinenza dell’Arsenale Militare di Messina ”.

Il medesimo accordo stabilisce che la “ Zancle potrà richiedere, qualora disponibili, l’utilizzo degli impianti fissi presenti in cantiere (bacini, officine, depositi, uffici, etc.) o mobili (gru, mezzi navali, etc.) per i quali corrisponderà un compenso a misura, a tempo o a cottimo …”

La durata dell’accordo è stata fissata in “ 4 anni rinnovabili, decorrenti della sottoscrizione dello stesso ”, con possibilità di rinnovo “… per tre volte consecutive, salvo che non venga data disdetta scritta da una delle parti a mezzo PEC o raccomandata a/r almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza ”. Ai sensi dell’art. 3 dello stesso accordo la disdetta formulabile dalla A.I.D., con riguardo rispettivamente al primo rinnovo e a quelli successivi, viene correlata alla presenza di specifiche condizioni ivi indicate.

La società ricorrente asserisce di non aver avuto la possibilità, nei primi quattro anni, di sviluppare in pieno il proprio piano industriale per le attività di manutenzione di yacht a causa della indisponibilità dei bacini di carenaggio, in quanto il bacino in muratura è stato principalmente utilizzato dalla A.I.D. per la manutenzione dei traghetti delle Ferrovie dello Stato e reso disponibile alla Zancle solo in due occasioni, mentre il bacino galleggiante è risultato costantemente non utilizzabile.

Con pec del 23.04.2024 la A.I.D. ha invitato la società ricorrente “… a lasciare libera, da persone e cose, e in pristino stato, l’area demaniale in oggetto ”, considerato che l’accordo “… è venuto in scadenza il 12 marzo 2024, essendo stato sottoscritto il 12 marzo 2020 per una durata di quattro anni ”, evidenziando che “ La clausola di cui all’art. 3, comma 2, della Convenzione, relativa all’ipotesi di rinnovo, salvo il caso di disdetta, è infatti nulla e priva quindi di ogni effetto, atteso che le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate né prorogate in moto automatico, a ciò ostando la normativa europea, come peraltro applicata ed interpretata anche dal Giudice nazionale (cfr. Cons. Stato sent. n. 17 e n. 18 del 9.11.2021;
TAR Salerno n. 913/2022)
”.

Con successiva pec di riscontro del 16.05.2024 la Zancle ha contestato il contenuto della predetta missiva, sostenendo la legittimità del rinnovo dell’accordo quadro e chiedendo la revoca della richiesta di rilascio delle aree dell’arsenale. La società ricorrente ha evidenziato, in particolare, la natura commerciale dell’accordo, stipulato in attuazione dell’art. 133, comma 4, del D.P.R. n. 90/2010, aggiungendo che l’uso delle aree nella propria disponibilità all’interno dell’arsenale di Messina è stato autorizzato mediante due successive convenzioni di couso per fini commerciali (n. 9 del 24.06.2021 e n. 2 del 2.02.2022), previamente autorizzate con determinazione n. AOP/2019- G/15/02.00007 del 27.04.2021 del Ministro della Difesa.

Ha fatto seguito la pec del 30.05.2024, con la quale la A.I.D. ha confermato la richiesta di rilascio delle aree in uso alla Zancle 757 s.r.l., rilevando che l’accordo quadro “… ha carattere di contratto normativo e prefigura le condizioni generali dei servizi di cantieristica per imbarcazioni e navi da diporto che la Zancle richiederà all’A.I.D. presso l’Unità Produttiva di Messina ” e che entrambe le convenzioni di couso “ sono venute a scadenza per espressa previsione ” ivi inserita.



2. Con ricorso notificato in data 21.06.2024 e nello stesso giorno depositato Zancle 757 s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, dei seguenti atti: 1) nota protocollo M_D AF47957 REG2024 0004408 del 23.04.2024 a firma della Dott.ssa I C, Capo Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia Industrie Difesa, a mezzo della quale è stata comunicata la scadenza dell’accordo quadro stipulato tra l’Agenzia Industria Difesa e la Zancle 757 s.r.l. il 12.03.2020 ed è stata formulata richiesta di rilascio delle aree oggetto dello stesso entro sessanta giorni dalla comunicazione con la rimessione in pristino;
2) nota protocollo M_D AF47957 REG2024 0005637 del 30.05.2024 a firma della Dott.ssa I C, Capo Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia Industrie Difesa, a mezzo della quale è stata confermata la richiesta di rilascio delle aree in uso alla Zancle 757 in relazione al contratto quadro del 12.03.2020.

I suddetti atti sono stati impugnati per i seguenti motivi di ricorso: 1) Difetto di competenza riguardante la rappresentanza di A.I.D. ;
2) Violazione di legge - Eccesso di potere per sviamento, travisamento, erronea valutazione dei fatti e carenza di motivazione .



2.1. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta il difetto di competenza delle due note avversate, in quanto sottoscritte dalla dott.ssa I C, Capo Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia Industrie Difesa, la quale non sarebbe legittimata a rappresentare l’A.I.D. nei rapporti con i terzi, essendo tale potere di rappresentanza riservato dall’art. 136, lett. a) del D.P.R. 90/2010 al Direttore Generale, firmatario dell’accordo quadro stipulato con la stessa Zancle 757 e unico soggetto che può incidere sulla validità della clausole facenti parte del predetto accordo.



2.2. Con la seconda doglianza viene rilevata la presunta erroneità dell’asserita nullità della clausola di cui all’art. 3, comma 2, dell’accordo quadro, motivata dal fatto che “… le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate né prorogate in modo automatico, a ciò ostando la normativa europea, come peraltro applicata ed interpretata anche dal giudica nazionale (cfr. Cons. Stato sent. 17 e 18 del 9.11.2021;
Tar. Salerno n. 913/2022)
”, in quanto l’accordo quadro per cui è causa non sarebbe da qualificarsi quale atto di concessione di aree demaniali in favore dell’odierna ricorrente, avendo al contrario natura imprenditoriale ed essendo stato stipulato in attuazione dell’art. 133, comma 4, del D.P.R. n. 90/2010 per l’erogazione di servizi di cantieristica navale. A tale attività di cantieristica navale sarebbero funzionali, tra l’altro, sia l’uso delle banchine che l’utilizzo degli impianti fissi e mobili del cantiere navale di Messina, così come le due convenzioni di couso per fini imprenditoriali (n. 9 del 24.06.2021 e n. 2 del 2.02.2022) stipulate per attuare il nuovo corso produttivo del suddetto arsenale.

Ciascuno di tali atti non sarebbe sottoposto alla disciplina di cui all’art. 36 del Codice della Navigazione, con conseguente impossibilità di applicare i principi stabiliti in materia dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021.

Anche ove tale clausola venisse qualificata come nulla, continua la parte, la A.I.D. avrebbe dovuto comunque rivolgersi al giudice competente per la relativa declaratoria, piuttosto che dichiararla ex se .

Tale nullità, inoltre, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio non avrebbe potuto esser fatta valere dopo che la suddetta clausola avesse già prodotto i propri effetti.

In ogni caso, conclude la parte, l’Agenzia Industrie Difesa non avrebbe il potere di adottare un provvedimento con il quale viene disposta la riconsegna dei beni e se ne vieta l’utilizzo, risultando necessario - anche in questo caso - rivolgersi al giudice competente per ottenere il relativo provvedimento giurisdizionale.



3. Con decreto monocratico n. 252 del 21.06.2024 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, rilevando il requisito dell’estrema gravità e urgenza. È stata quindi disposta la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati sino alla camera di consiglio del 24.07.2024, fissata per la trattazione collegiale della predetta istanza cautelare.

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