TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-03, n. 201800704

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-03, n. 201800704
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800704
Data del deposito : 3 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2018

N. 00704/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da:
A. A., rappresentato e difeso dall'avvocato A. A., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti n. 15;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi con la conferma, con la sentenza n. 170 del 4 luglio 2017 del Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro che ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero della Salute avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2017 del Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro, munita della formula esecutiva in data 8 settembre 2017 e con essa notificata al Ministero della Salute in data 5 ottobre 2017, passata in giudicato per decorrenza dei termini di legge, per le somme dovute al procuratore dichiaratosi antistatario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il ricorrente procuratore agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 40 del 2017, confermato dalla citata sentenza n. 170 del 2017 del medesimo Tribunale.

Con il suddetto decreto, allo Stato italiano, e per esso al Ministero della Salute, è stato ingiunto il pagamento a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (e odierno ricorrente) delle spese di causa nella somma di € 2.135 per compenso, aumentata del 15% per spese generali, CAP e IVA come per legge.

Il decreto è stato notificato presso la sede dell’Avvocatura dello Stato di Ancona in data 3 marzo 2017. Il Ministero della Salute ha successivamente opposto il decreto, integralmente confermato con la citata sentenza n. 170 del 2017 del Tribunale di Fermo. Detta sentenza è stata notificata presso il domicilio reale dell’amministrazione intimata in data 5 ottobre 2017. Ciononostante, il procuratore ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditore.

Conseguentemente, egli chiede in questa sede l’integrale esecuzione della pronuncia sulle spese del decreto in questione e chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio depositando memoria formale. Con ordinanza n. 404 del 2018, questo Tribunale ha richiesto documentazione al Ministero della Salute. La richiesta istruttoria non è stata eseguita.

Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2018 la causa è stata posta in decisione.

1 Preliminarmente, il Collegio rileva la regolarità, in rito, del proposto ricorso per l’ottemperanza.

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