TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2018-07-26, n. 201801599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2018-07-26, n. 201801599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801599
Data del deposito : 26 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2018

N. 01599/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00992/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2018, proposto dalla
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via S. S.p.A.venta n. 2 Piano 1°;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , ed Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti

a) del provvedimento emesso in data 13.03.2018, notificato in data 23 marzo 2018, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata da -OMISSIS-, volta ad ottenere la licenza, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., per la gestione di attività di -OMISSIS- da parte dell’istituto -OMISSIS-;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo provincia di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con ricorso spedito per la notifica a mezzo PEC il 18 maggio 2018 ai sensi della L. n.53/1994 dall’avv.

IACONO

Fabio ed in pari data notificato ai sensi dell’art.41 c.p.a. al Ministero dell’Interno ed all’Ufficio Territoriale del Governo – Provincia di Siracusa presso l’Avvocatura dello Stato, Distrettuale di Catania ai sensi dell’art.11 R.D. 1611/1933, nonché depositato in segreteria il 13 giugno 2018 ai sensi dell’art.45 c.p.a., unitamente all’istanza di fissazione d’udienza ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., la -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava il decreto di rigetto dell’istanza presentata per il rilascio della chiesta licenza prescritta dall’art.134 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS-, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, in quanto adottato sull’erroneo presupposto della sufficienza della mera notitia criminis secondo cui il legale rappresentante della società ricorrente sarebbe indagato per la contravvenzione prevista dall’art.140 T.U.L.P.S. per avere in precedenza svolto la suddetta attività di vigilanza senza alcuna licenza, non potendosi ascrivere rilevanza penale a fatti non ancora accertati in modo definitivo con una sentenza passata in giudicato.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Siracusa, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

All’udienza camerale del -OMISSIS-, fissata per la trattazione della domanda cautelare allegata al ricorso, è stato dato avviso alle parti – anche ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. – dell’intenzione di definire il contenzioso in esame con sentenza cd. “breve” che il Collegio pronunciava all’esito dell’udienza di trattazione della sospensiva ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Il ricorso è infondato.

La licenza di cui all’art.134 T.U.L.P.S. è un atto discrezionale che l’Amministrazione può concedere o negare sulla base di motivazioni puntuali e concrete che diano atto, tra l’altro, dell’esito dell’istruttoria procedimentale condotta.

A fronte di poteri discrezionali così ampi, il sindacato in sede giurisdizionale del controverso provvedimento è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi funzionali costituenti chiaro sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione degli stessi, alla sufficienza ed adeguatezza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.

Con riguardo al caso in esame si lamenta l’illegittimità del decreto di rigetto in questione poiché adottato soltanto in ragione del deferimento del legale rappresentante della società ricorrente all’Autorità Giudiziaria per fatti ritenuti ascrivibili nella fattispecie incriminatrice di esercizio abusivo dell’attività di vigilanza di cui all’art.140 T.U.L.P.S.

Sennonché, dalla lettura della motivazione dell’impugnato provvedimento può desumersi che la ragione della decisione adottata dal Prefetto di Siracusa è rinvenibile negli esiti degli accertamenti condotti dalla Questura di Siracusa e dal Commissariato di -OMISSIS- comunicati con la nota del 12 ottobre 2017 e non nel mero deferimento all’Autorità Giudiziaria del legale rappresentante della società ricorrente per i fatti riportati come accertati nella suddetta nota. Secondo quanto, infatti, precisato nella nota in questione, il Commissariato di Polizia di Stato di -OMISSIS- aveva rilevato vari elementi (quali la sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di vigilanza ed il rilascio di fatture da parte della società ricorrente a fronte dei servizi svolti) univocamente indicativi dell’avvenuto svolgimento di attività di vigilanza ad opera della -OMISSIS-. senza il preventivo rilascio della relativa licenza. La società, nelle controdeduzioni prodotte alla Prefettura di Siracusa, aveva confermato di avere sottoscritto i contratti indicati nella nota trasmessa dalla Questura di Siracusa, precisando, però, che i fatti riportati dovevano essere interpretati in modo diverso da come ivi intesi e rappresentati.

La decisione, dunque, di rigettare l’istanza di rilascio della chiesta licenza è stata adottata dalla Prefettura di Siracusa sulla base dei fatti accertati dalla Questura di Siracusa e dal Commissariato di -OMISSIS- ed (in parte) confermati dalla società ricorrente nelle proprie controdeduzioni, a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi, considerato che la Prefettura non ha motivato il rigetto esclusivamente in ragione delle future determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, avendo, infatti, precisato, a pagina 3 del decreto di rigetto, di dover procedere in tal senso, non accogliendo l’istanza, “ nelle more della definizione del procedimento penale pendente nei confronti del sig. -OMISSIS- e fatta salva ogni ulteriore valutazione all’esito del suddetto giudizio ”, così mostrando di non volersi vincolare alle future decisioni che saranno adottate in sede penale.

Pertanto, il ricorso non è fondato e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo all’attività difensiva svolta, al valore indeterminabile della controversia ed allo scaglione di riferimento di cui all’art.5 co.6 del D.M. 55/2014 (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) vanno liquidate a favore dell’Amministrazione resistente ed a carico della ricorrente nella misura di seguito indicata:

COMPENSI PROFESSIONALI

Fase di studio della controversia (rid.50%) € 977,50

Fase introduttiva del giudizio (rid.50%) € 675,00

Fase di trattazione € -

Fase decisionale € -

Fase cautelare € -

Totale compenso per fasi € 1.652,50

Rimborso forfettario 15,00% € 247,88

Somma finale € 1.900,38

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