TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-05-29, n. 201706379
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2017
N. 06379/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2008, proposto da:
L M s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I M in Roma, via Premuda, n.6;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
ASIA Napoli s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato E S, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via degli Avignonesi, n.5
per l'accertamento
dell’inadempimento dei resistenti agli obblighi nascenti dall’Accordo di programma del 4 aprile 2000 e relativo protocollo d’intesa stipulato con l’ASIA Napoli e successiva ordinanza n. 2277 del 13 gennaio 2003 nei confronti della ricorrente, nonchè
per la condanna
dell’Amministrazione e dell’Azienda resistenti in solido a rimuovere, con la massima urgenza, i “sovvalli” dall’impianto di Volla della società ricorrente.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ASIA Napoli s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2017 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente L M s.r.l., società attrezzata per la selezione dei rifiuti differenziati, espone di essere stata inclusa dal 29 gennaio 2003 tra le società convenzionate con l’Accordo di programma del 4 aprile 2000 del Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.
Tale Accordo, prosegue la ricorrente, ha disciplinato la collaborazione con ASIA Napoli s.p.a. ed è stato prorogato sino al completamento delle procedure di gara previste per la costituzione dell’EPAR di Napoli dall’ordinanza commissariale n. 2277 del 31 gennaio 2003, che ha autorizzato ASIA a continuare ad affidare l’attività di selezione del multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata in Napoli alle predette aziende.
Narra la società che, conseguentemente, l’ASIA, con separati atti del 2013 (n. 1227 del 10 febbraio 2003 e n. 1370 del 13 febbraio 2003), ha comunicato la diponibilità della Langella ai consorzi operanti nell’industria del riciclo (COMIECO, COREPLA, CNA e CIAL) e ha comunicato il conferimento anche alla Langella della raccolta differenziata multimateriale al fine della selezione dei materiali.
Così inserita nel ciclo di selezione della frazione multimateriale, la Langella rappresenta di aver provveduto a selezionare e a imballare l’alluminio, la carta, il ferro e la plastica da affidare ai predetti consorzi, stoccando i relativi “sovvalli” (che costituiscono, nell’ambito della vagliatura dei rifiuti, la parte di materiale che rimane sopra le maglie di separazione), il cui smaltimento, secondo la società, alla luce dell’Accordo di programma di cui sopra, avrebbe dovuto essere effettuato dal Commissariato di Governo, che non vi ha invece provveduto.
Soggiunge la società:
- di aver acquisito per lo smaltimento dei sovvalli la disponibilità della FIBE s.p.a.;
- di aver ripetutamente sollecitato il Commissariato e l’ASIA Napoli, anche costituendoli formalmente in mora, alla definizione dei sovvalli, mediante intervento diretto ovvero autorizzazione alla società a provvedere di sua iniziativa, con successivo rimborso dei costi di smaltimento indicati dalla FIBE e degli ulteriori costi di trasporto, senza peraltro ottenere alcun positivo riscontro, e che la prolungata giacenza dei menzionati rifiuti residui nel proprio stabilimento ne sta determinando il deterioramento quanto alle condizioni igienico-sanitarie;
- che il TAR di Napoli, originariamente adito dalla società, con ordinanze 4 agosto 2004, n. 4235 e 17 giugno 2005, ha ordinato al Commissariato la rimozione dei predetti sovvalli, nominando il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta . Tali ordinanze sono state però annullate dal Consiglio di Stato (ordinanza 4930/2005) per questioni di rito;
- che, riproposta la controversia, e sopravvenuto il d.l. 245/2005, convertito dalla l. 21/2006, che all’art. 2 ha introdotto nella materia la competenza funzionale di questo TAR, il TAR Napoli, con sentenza 15 ottobre 2007 n. 9817, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di competenza funzionale.
Tanto premesso, la società ha agito innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 1372 e ss. c.c., al fine di ottenere l'accertamento dell’inadempimento del Commissariato all’obbligo nascente dal predetto Accordo 4 aprile 2000 nei confronti della società, relativo alla rimozione dei “sovvalli” giacenti nel proprio impianto di Volla (che ha quantificato nella misura di oltre Kg 400.000), e la condanna in solido del Commissariato e di ASIA Napoli s.p.a, per quanto di rispettiva competenza, alla rimozione degli stessi con la massima urgenza.
In via cautelare, la società ha invocato l’art. 1168 c.c., rappresentando che la prolungata permanenza dei “sovvalli”, che occupano interamente l’impianto della ricorrente, costituisce spogliamento delle aree aziendali.
Questo Tribunale non ha peraltro mai pronunziato in ordine alla richiesta misura cautelare, atteso che alla camera di consiglio del 23 gennaio 2008, fissata per la relativa delibazione, la ricorrente ha rinunziato alla sospensiva.
Si sono costituite in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, e ASIA Napoli s.p.a.
Entrambe le parti resistenti hanno negato la rinvenibilità a loro carico di un obbligo quale quello individuato dalla ricorrente.
In particolare, ASIA Napoli, con più memorie, rilevando che l’Accordo di programma del 4 aprile 2000 pone in capo alla società il solo conferimento alle società aderenti dei sacchi di multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata, da selezionare e smaltire, ha esposto il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendosi estranea alle vicende afferenti l’inadempimento de quo , che ritiene doversi ricondurre esclusivamente in capo al Commissariato straordinario, e ciò alla luce della specifica previsione contenuta nell’Accordo stesso.
A sua volta, con memoria depositata il 6 dicembre 2014, ormai cessata l’emergenza rifiuti di cui trattasi, l’Unità tecnica amministrativa di cui all’art. 5 del d.l. 136/2013, convertito dalla l. 6/2014, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, competente al completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, ha sostenuto di non poter essere in alcun modo individuata quale soggetto tenuto allo smaltimento dei “sovvalli”, stante l’inesistenza di un qualsiasi provvedimento direttamente assunto dal Commissario nei confronti della società, il dubbio in ordine alla ricomprensibilità dell’attività svolta dalla società nell’arco temporale di vigenza dell’accordo di programma 4 aprile 2000, l’attuale inesistenza di competenze nella materia in capo alla Struttura.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha indi affermato che il soggetto tenuto all’obbligo di cui si discute va individuato esclusivamente nell’ASIA Napoli, con la quale la ricorrente ha sempre intrattenuto rapporti diretti, connessi alle attività di smaltimento di cui trattasi.
Con ordinanza 8 gennaio 2015, n. 174, questo Tribunale ha ordinato alle parti in causa e alla Regione Campania di produrre chiarimenti in ordine alla vicenda controversa, relativi anche alla persistenze presenza dei sovvalli.
All’esito:
- ASIA Napoli con documentazione depositata il 10 marzo 2015 ha ribadito la propria estraneità alla vicenda;
- la ricorrente ha depositato il 29 aprile 2015 una relazione giurata sullo stato attuale dei “sovvalli” e una memoria difensiva, facendo presente che ASIA Napoli provvede ancora allo stato a conferire i rifiuti presso l’impianto di cui trattasi;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato il 30 novembre 2015 una relazione esplicativa che ha confermato le difese già svolte, e ha riferito di aver commissionato una verifica dello stato dei luoghi, da cui è emersa la persistente presenza dei sovvalli.
In vista dell’udienza di trattazione della controversia, la società ricorrente e ASIA Napoli hanno ribadito con memorie le conclusioni già precedentemente rassegnate.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto la non estraneità di ASIA Napoli alle formulate domande, e ciò in quanto, a prescindere dalla sussistenza o meno di suoi profili di responsabilità, l’attività svolta dalla società era inquadrata nell’ambito di un Accordo di programma intervenuto tra il Commissariato e l’ASIA, secondo cui quest’ultima presceglieva le imprese abilitate da convenzionare.
ASIA Napoli ha, a sua volta, contestato la tardività dei depositi della ricorrente e della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto ai termini fissati dalla predetta ordinanza interlocutoria, e ha eccepito la genericità della domanda svolta nei confronti di ASIA, rimarcando come l’obbligo di cui si discute sia ravvisabile solo in capo alla parte pubblica.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2017.
DIRITTO
1. La L M s.r.l. ha adito questo Tribunale per ottenere l'accertamento dell’inadempimento del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania e di