TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-06-06, n. 201800815

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-06-06, n. 201800815
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800815
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00815/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02259/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2001, proposto da
Soc. Geingros s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U F, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio 7;

contro

il Comune di San Vincenzo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso lo studio Luca Capecchi in Firenze, via Giorgio La Pira 17;

per l'annullamento

- dell'ordinanza 13.7.2001 n. 102, con la quale è stata in parte respinta e in parte dichiarata improcedibile la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente per la sanatoria di due manufatti ed è stata ordinata la demolizione di uno di essi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente, e per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2018 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna ricorrente è proprietaria di un terreno sito in San Vincenzo a fronte del mare, ove sono posti diversi manufatti pertinenziali risalenti nel tempo. Il complesso immobiliare è stato acquistato nel 1990 per realizzarne il recupero a fini turistico ricettivi e dopo la reiezione della domanda di concessione per ristrutturazione, allo scopo di accorpare tutti i volumi dei manufatti sparsi, essa ha presentato il 28 febbraio 1995 domanda per ottenere il condono edilizio di cinque immobili.

Con nota 26 novembre 1995, protocollo di entrata n. 24615 del 4 dicembre 1995, alcuni cittadini hanno segnalato all’Amministrazione comunale il fatto che sull’area non esisteva uno dei piccoli fabbricati per cui il condono era stato richiesto. La ricorrente ha spiegato la circostanza col fatto che il manufatto era precario e “di cantiere” e, pertanto, non esisteva nell’anno 1994 e non era stato oggetto della domanda di condono. Il Comune di San Vincenzo ha disposto accertamenti al termine dei quali l’ufficio istruttore della Polizia Municipale, con nota 19 dicembre 1995, ha concluso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal legale rappresentante della ricorrente ai fini del condono edilizio fosse mendace in riferimento ad alcuni fabbricati. Ulteriori accertamenti sono stati disposti dal Responsabile di procedimento con nota 6 ottobre 2000, protocollo 19256, in ottemperanza alla quale la Polizia Municipale ha assunto informazioni dal progettista della ricorrente e da alcuni vicini mentre con nota 4 ottobre 2000, protocollo 19099, era stato chiesto all’odierna ricorrente di fornire elementi di prova che dimostrassero l’esistenza e il completamento funzionale al 31 dicembre 1993 di due dei manufatti oggetto della domanda.

Infine l’Amministrazione comunale, con ordinanza 13 luglio 2001 n. 102, ha rilasciato il provvedimento di condono per tre immobili;
ha respinto la domanda di condono relativamente ad uno degli immobili oggetto della richiesta formulata dalla ricorrente perché ritenuto voliera e non pertinenza, e sarebbe stata trasformata in un locale di sgombero dopo l’anno 1993, e l’ha dichiarata improcedibile relativamente alla serra poiché non sarebbe un locale di sgombero e potrebbe essere realizzata nel centro storico urbano senza particolari prescrizioni dimensionali né concorrerebbe alla capacità edificatoria del lotto. Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 20 ottobre 2001 e depositato il 14 novembre 2001, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di San Vincenzo chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 28 novembre 2017, n. 1455, è stato ordinato al Comune di San Vincenzo di depositare copia del provvedimento impugnato. Il deposito è stato effettuato il 7 dicembre 2017 e all’udienza del 17 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’oggetto del contendere nella presente controversia è rappresentato dall’epigrafato provvedimento del Comune di san Vincenzo, con cui la domanda di condono presentata dalla ricorrente è stata respinta relativamente ad un immobile ritenuto voliera e non pertinenza, che sarebbe stata trasformata in un locale di sgombero dopo l’anno 1993, ed è stata dichiarata improcedibile con riguardo ad altro immobile poiché ritenuto serra.

La ricorrente, con primo motivo di gravame, lamenta che l’Amministrazione avrebbe concluso che i manufatti oggetto della domanda di condono non sono locali di sgombero accessori all’immobile principale in ragione della sola apparenza, della circostanza cioè che sono stati realizzati con i materiali tipici delle voliere e delle serre ma non ha attribuito alcun rilievo al fatto che essi da anni sono stati adibiti al ricovero di vecchi arredi dell’immobile principale. Peraltro, anche ove gli immobili in questione fossero uno serra e l’altro voliera, il Comune avrebbe comunque dovuto procedere al loro condono poiché si tratta di opere che richiedono il previo rilascio del titolo abilitativo.

L’istanza, secondo la ricorrente, è poi stata istruita prendendo in considerazione anche la pratica edilizia dell’anno 1993 riguardante la ristrutturazione del fabbricato principale e la demolizione dei locali oggetto di condono per consentire ricupero della volumetria e la realizzazione di una villetta sicché i beni da condonare non sarebbero stati esaminati per se stessi ma in vista del loro recupero edilizio, effettuando così anche valutazioni riguardanti la ristrutturazione nell’ambito della procedura per il condono edilizio.

Sarebbe poi illegittimo l’ordine di demolizione del locale asseritamente adibito a voliera in quanto non si comprenderebbe perché i lavori eseguiti sulla stessa sono stati ritenuti abusivi mentre quelli eseguiti sul locale asseritamente adibito a serra sono stati ritenuti legittimi, e comunque relativamente al primo non sarebbe legittimo l’ordine di demolizione e l’Amministrazione avrebbe solamente potuto ordinarne la riduzione in pristino a voliera.

La dichiarazione di improcedibilità, poi, pronunciata relativamente al secondo fabbricato sarebbe illegittima anche perché non rientra tra i provvedimenti tipici con i quali le Amministrazioni comunali possono definire le domande di sanatoria.

La ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni.

Il Comune replica alle deduzioni della ricorrente.

2. Il ricorso non può essere accolto.

Le fotografie aeree del terreno della ricorrente, da essa depositate in atti il 30 novembre 2017, dimostrano l’esistenza dei manufatti e la loro consistenza alle date del 24 maggio 1976 e 16 settembre 1992, quando sono state scattate, e che erano dotati di copertura e di basamento in cemento e a quella data costituivano volumi. Peraltro altre fotografie del terreno allegate alla segnalazione inoltrata al Comune di San Vincenzo il 26 novembre 1995, che risultano scattate nell’agosto 1994 e tanto viene dimostrato dalle dichiarazioni rilasciate dai proprietari delle auto parcheggiate accanto e assunte dalla Polizia Municipale, le quali hanno confermato la loro presenza nel periodo luglio/agosto 1994, mostrano che a tale epoca lo spazio risultava libero. Se ne deduce quindi che i lavori sugli edifici de quibus sono stati effettuati successivamente e quindi dopo il 31 dicembre 1993, costituente limite temporale di realizzazione delle opere al fine della loro sanatoria edilizia ex artt. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a prescindere dalla preesistenza e consistenza pregressa di tali manufatti che, peraltro, l’Amministrazione non ha messo in discussione e non pertiene all’oggetto del contendere. Il Comune intimato non nega infatti che al 31 dicembre 1993 fossero presenti sia la voliera che la serra;
ritiene invece che gli interventi di trasformazione sui manufatti siano avvenuti successivamente e la correttezza di tale conclusione risulta dimostrata dalle fotografie allegate all’esposto del 26 novembre 1995.

Il gravame non può quindi essere accolto poiché quanto al manufatto adibito a locale di sgombero, i lavori sono avvenuti dopo il 31 dicembre 1993 e per questa parte si rivela infondato, mentre con riguardo al manufatto adibito a serra, la cui domanda di condono è stata dichiarata improcedibile, è carente dell’interesse a ricorrere in quanto esso non è oggetto del potere repressivo comunale e per questa parte deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, nei termini sopradescritti.

Le spese processuali vengono tuttavia compensate in ragione della complessità fattuale della fattispecie.

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