TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-11-04, n. 202107010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-11-04, n. 202107010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202107010
Data del deposito : 4 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2021

N. 07010/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00791/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2020, proposto da
F S, rappresentato e difeso dall’Avv. M L, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

contro

COMUNE DI N, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A A, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, E C, B C, A C, A I F, G P, B R e G R, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo presso l’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;

nei confronti

TANGENZIALE DI N S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato discendente dalla sentenza n. 18210/19 del 9 aprile 2019, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VI Sezione Civile, nei confronti del Comune di Napoli e di Tangenziale di Napoli S.p.A. in materia di risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza individuata in epigrafe, nella parte in cui il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di “€ 700,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo”;

- in adesione alla puntuale eccezione della difesa comunale, l’azione si appalesa all’attualità inammissibile in quanto, come comprovato dalle emergenze processuali, il Comune di Napoli con deliberazione consiliare n. 85 del 29 novembre 2018 ha approvato, ai sensi dell’art. 1, commi 888 e 889, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, la quale risulta ancora sottoposta alla fase di approvazione, prevista dal successivo art. 243-quater, commi 1 e 3, di competenza della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Ciò ha comportato per il Comune di Napoli una sostanziale ridefinizione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che risulta perciò nuovamente attivata sulla base di ulteriori proiezioni contabili, in modo da rendere pienamente applicabile alla fattispecie il disposto del comma 4 dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, che così recita: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.”;

- infatti, siccome l’odierno ricorso è stato incardinato dopo l’avvio della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive, rientrando così a pieno titolo nell’ambito applicativo della disposizione da ultimo citata (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. I, 11 luglio 2013 n. 2045;
TAR Puglia Bari, Sez. III, 11 marzo 2013 n. 362), non può non essere ravvisata l’inammissibilità del gravame per mancanza di una condizione oggettiva dell’azione;

Ritenuto, in conclusione, che:

- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

- alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti e particolari motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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