TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-29, n. 202301662
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Pubblicato il 29/06/2023
N. 01662/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N V e con domicilio fisico eletto presso lo studio Gianluca Ranzani in Milano, corso XXII Marzo, 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto Prot.: -OMISSIS- del 28.12.2021 del Questore di -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione, notificato il 04/04/2022 recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a causa di una serie di condanne per reati che comportano l’arresto in flagranza.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, dell’art. 4, terzo comma, e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98. Difetto e/o insufficiente motivazione, istruttoria inadeguata in relazione alla pericolosità sociale e all’integrazione della ricorrente. Omessa valutazione del possesso dei requisiti per il rinnovo del titolo di soggiorno. Violazione di legge (art. 97 Cost.), per mancato rispetto del miglior
contemperamento degli interessi e del minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa.
Il ricorrente lamenta che la motivazione del diniego sarebbe di mero stile in quanto fa dipendere il diniego dalle condanne senza tenere conto della pericolosità in concreto.
II) Violazione art. 30, comma 1 lett. c), e art. 9 D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia valutato che egli è giunto in Italia il 12.02.2009, all’età di quattordici anni, per ricongiungimento al padre ed ha in Italia i soli parenti.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 27 aprile 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.