TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-10-29, n. 201102586

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-10-29, n. 201102586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102586
Data del deposito : 29 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03375/2010 REG.RIC.

N. 02586/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03375/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2010, proposto da:
Giuseppe Butta', M B, D C, M C, C P, L H, G C, Luigi Giuseppe Angio', M G, C D S, S S, M M T, A D R, G B, A A, G C, G G, R T, Carlo Mazzu', E L R, Domenica Mazzu', M S, C P, R M D, P V G, L R, G S, R D, A B, G T, Giuseppe Giuffre', A P, rappresentati e difesi dall'avv. S L, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Universita' degli Studi di Messina, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

F T, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Astone, Mario Caldarera, Antonino Favazzo, con domicilio eletto presso Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, 303;

per l'annullamento

MODIFICA STATUTO DI ATENEO - PROROGA MANDATI ELETTIVI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Messina e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di F T;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono tutti dipendenti dell’Università degli studi di Messina (la maggior parte professori ordinari) e, quindi, godono del diritto all’elettorale attivo e passivo per l’elezione delle varie cariche accademiche.

I provvedimenti impugnati, prorogando di un anno le cariche in corso, impediscono loro di esercitare entrambi i diritti elettorali, ledendo pertanto una situazione soggettiva meritevole di tutela, in quanto incidente sul loro stato giuridico, limitando la sfera delle loro attribuzioni.

Con il presente gravame si formulano delle censure comuni agli articoli 57 e 57 bis dello statuto e sul regolamento di attuazione, la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 6 del D.P.R. 28 novembre 2000, e quella della violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 7 settembre 1944, n. 264.

Si sono costituiti in giudizio, per chiedere la reiezione del ricorso, l’Università degli studi di Messina, il Ministero dell’Università e Ricerca ed il controinteressato prof. F T.

Il ricorso è stato tratto in decisione alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011.

A causa dell’assoluta necessità di pubblicare tempestivamente la relativa sentenza, evidenziata con apposita nota del difensore dei ricorrenti in data 27 ottobre 2011, atteso che la relatrice, cons. G L, è attualmente impegnata in incombenze di uguale urgenza, l’onere della redazione della sentenza relativa viene assunta dal Presidente del Collegio giudicante.

'DIRITTO'

DIRITTO

1)Il gruppo di censure con cui si deduce la “nullità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 3 e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293” va condiviso:

Affermano i ricorrenti, in proposito, che, nelle sedute del 17 maggio 2010, nel corso delle quali è stata approvata la modifica dell’art. 57 dello Statuto di Ateneo della proroga di tutti i mandati accademici elettivi in corso, sono intervenuti, con diritto di parola e di voto, i rappresentanti degli studenti, ancorchè le loro cariche fossero scadute dal 31 ottobre 2009;
analoga circostanza si è verificata nelle riunioni del 2 agosto, nel corso delle quali si è votato l’art. 57 bis dello statuto, e in quelle del 4 novembre 2010, nel corso delle quali è stato approvato il regolamento di attuazione dell’art. 57 bis.

I soggetti menzionati erano stati nominati per “ il biennio accademico 2007/2008 e 2008/2009 ”;

e poiché l’anno accademico 2008/2009 e l’anno finanziario 2009 sono terminati, rispettivamente, il 31 ottobre ed il 31 dicembre 2009, i rappresentanti degli studenti, in seno al Senato accademico ed al C.d.A., al momento dell’approvazione degli atti impugnati non erano in carica, essendo ormai scaduto il termine di “ prorogatio ex lege ” di quarantacinque giorni.

E non può correre alcun dubbio sul fatto che “ tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli ” (come recita l’art. 6 del D.L. n. 293/1994).

Conclusivamente, poiché i provvedimenti qui impugnati sono stati deliberati alla presenza e con il voto dei rappresentanti degli studenti il 30 aprile, il 30 maggio, il 2 agosto e il 4 novembre 2010, ne consegue l’insanabile invalidità degli atti posti in essere da un Senato accademico e da un C. d. A non legittimamente composti.

2)Anche il motivo di gravame con cui si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 6 del D.P.R. 28 novembre 2000” va condiviso.

Il Collegio non può non condividere il ragionamento dei ricorrenti, secondo il quale tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che, rispettivamente, hanno approvato e reso parere sulla proposta di modifica dell’art. 57 e sull’inserimento dell’art. 57 bis dello Statuto avrebbero dovuto astenersi dal deliberare, perché in oggettivo e palese conflitto di interesse, a norma degli artt. 6 del D.P.R. del 28 novembre 2000 e 51 del c.p.c., secondo cui ha l’obbligo di astenersi colui che “ ha interesse nella causa o in altro vertente su identica questione di diritto ”.

Il Collegio non ignora di certo che tale norma è direttamente riferita all’obbligo di astensione del giudice;
tuttavia essa, per pacifica giurisprudenza, esprime un principio di ordine generale, applicabile anche ai Collegi amministrativi deliberanti, derivante dal principio di imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

3)Appaiono fondati anche i motivi di censura con i quali si deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 33 e 48 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 preleggi”.

I ricorrenti sottolineano che la modifica statutaria in questione ha efficacia retroattiva sui mandati in corso di svolgimento, molti dei quali iniziati ben tre anni prima e ormai prossimi alla definitiva scadenza (per cumulo di rinnovi).

E va pienamente condivisa l’asserzione secondo cui “se è possibile per la legge derogare al principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, non lo è in nessun caso per una fonte di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente regolamentare quale è uno statuto di Ateneo (cfr. Consiglio di Stato-Sezione 6^, nn. 416/2004 e 973/2004).

L’originaria norma dello statuto, poi modificata, aveva fatto sorgere nei ricorrenti l’aspettativa, giuridicamente qualificata, della durata predeterminata e certa del mandato.

La modifica retroattiva ha travolto tale illegittima aspettativa senza che sia possibile percepire alcun interesse pubblico meritevole di tutela per giustificare la lesione della posizione soggettiva dei ricorrenti.

4)Quanto già esposto è sufficiente a dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati, indipendentemente dall’esame e dall’eventuale fondatezza degli altri motivi di gravame che, pertanto, vanno assorbiti.

In definitiva, il ricorso va accolto.

5)Quanto alle spese giudiziali, infine, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi