TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300140
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00140/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00867/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2017, proposto da
Commissario liquidatore del Concordato Preventivo N 12/92 Rgcp, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B D V, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Roma 28;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;
Presidente della Giunta Regionale della Campania, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 12915 del 17 marzo 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza ex art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prot. n. 12915 del 17 marzo 2017 del Comune di Nocera Inferiore, con la quale si ordina la demolizione dell’intervento realizzato senza permesso di costruire in sopraelevazione (sottotetto di circa 642,63 mq) sull’immobile indicato nel provvedimento;

-l’ordinanza è stata notificata all’odierna ricorrente quale Commissario Liquidatore nominata nella procedura di concordato preventivo recante n. 12/92 Rgcp del Tribunale di Salerno nei confronti dei attuali proprietari dell’immobile, eredi dell’originario titolare.

-a fondamento della domanda di annullamento viene dedotto un solo vizio, concernente la illegittima individuazione del destinatario della misura ripristinatoria, non potendo il Commissario Liquidatore individuarsi nel proprietario del bene ex art. 27 del d.P.R. 380/2001, sia perché, in generale, il trasferimento del diritto reale non è previsto dalla disciplina vigente, sia perché, in particolare, con il provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Salerno del 12 ottobre 2011, il Commissario Liquidatore è stato autorizzato a rinunciare alla liquidazione dell’immobile di via Roma n. 25 di Nocera Inferiore.

Ritenuto che il ricorso sia fondato e che la controversia, fondata su tale unica questione, possa decidersi ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) del c.p.a. mediante il rinvio ai precedenti di seguito richiamati;

Osservato, in particolare, che “ come si ricava dall’art. 169 l. fall., che fra le norme applicabili alla procedura di concordato preventivo non richiama il precedente art. 44, l’ammissione al concordato non comporta (…) il trasferimento agli organi della procedura della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Il debitore concordatario conserva pertanto il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, e non è sostituito a tal fine dal commissario giudiziale, realizzandosi una situazione di “spossessamento attenuato” in virtù della quale il debitore, a differenza che nel fallimento, conserva l’amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ” (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850;
cfr. anche Corte Cass., Sez. Civile V, 29 maggio 2019, n. 27277, id. 17 dicembre 2019 n 33422, secondo cui la legittimazione processuale del liquidatore del concordato preventivo non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l’accertamento di un credito e la condanna al pagamento, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere)

Ritenuto che pertanto il ricorso sia fondato e che il provvedimento debba essere annullato, con la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione trattata.

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