TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-07-06, n. 201200333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-07-06, n. 201200333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201200333
Data del deposito : 6 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00251/2010 REG.RIC.

N. 00333/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. V F A, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t.
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento del provvedimento prot. N. 208417/T5-2 del 15/5/2010, di trasferimento d'autorità.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi i difensori Avv. Marianna De Stefano, su delega dell'avv. Vincenzo Aliperti, per la parte ricorrente;
Avv. Amedeo Speranza, per le Amministrazioni dello Stato resistenti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 15 luglio 2010 e depositato il 20 luglio successivo l’appuntato scelto -OMISSIS- ha impugnato la nota del 15.05.2010 con cui il Capo del 1° Reparto – SM- Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto “ il trasferimento d’autorità dell’appuntato scelto -OMISSIS- dalla Legione Carabinieri Campania al 1° Battaglione Carabinieri “ Lombardia”, quale addetto, senza alloggio di servizio”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

L’interessato riferisce

- di prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1982 e di aver ricoperto diversi incarichi nelle numerose sedi in cui ha prestato servizio, sempre con lodevole impegno;

- che da circa 20 anni ha riportato la valutazione di “ eccellente”;

- che, incredibilmente, si è visto notificare la nota innanzi indicata che ha disposto il suo trasferimento d’autorità dalla Legione Carabinieri della Campania al 1° Battaglione Lombardia, quale addetto, senza alloggio di servizio.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi.

1) violazione e falsa applicazione art. 52 Cost.;
violazione e falsa applicazione Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri;
violazione degli artt. 4 e 12 L. 11.7.1978 n. 382;
violazione del DPR n. 545 del 18.7.1986;
violazione L. 241 del 7.8.1990;
eccesso di potere;
inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
mancanza assoluta di motivazione;

2) ancora violazione delle norme indicate sub 1) e di eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto e mancanza assoluta di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 223 del 28 luglio 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva.

Con ordinanza n. 5035 del 05.11.2010 la IV sezione del C.di S. ha confermato il provvedimento cautelare del giudice di primo grado.

In ottemperanza alle decisioni cautelari l’Amministrazione ha riesaminato la posizione del ricorrente ed ha adottato un nuovo provvedimento di revoca dell’assegnazione al 1° Battaglione Carabinieri “ Lombardia ” ed ha disposto il trasferimento del predetto all’11° Reggimento Carabinieri “ Puglia”, con sede in Bari, quale addetto, senza alloggio di servizio.

Avverso tale ultimo atto l’interessato ha prodotto ricorso per motivi aggiunti notificati in data 24 febbraio 2011 e depositati il 22 marzo successivo.

Con tale mezzo di impugnativa sono state riprodotte censure sostanzialmente analoghe a quelle introdotte con il ricorso principale con l’integrazione del vizio di elusione del giudicato cautelare. La richiesta di sospensiva proposta contestualmente all’atto per motivi aggiunti è stata respinta con ordinanza n.83/2011.

Alla Pubblica Udienza del 09 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Alla suddetta udienza, con ordinanza n. 427 del 09 giugno 2011 il Collegio ha disposto incombenti istruttori per conoscere in particolare quanto meno il tipo di indagini nelle quali risultasse coinvolto il ricorrente e, considerato ormai il notevole lasso di tempo trascorso, lo stato delle eventuali indagini, l’ufficio giudiziario che le stesse svolgendo ed il tipo di reato per il quale il ricorrente sarebbe indagato.

In ottemperanza a quanto richiesto con l’ordinanza n. 427/2011 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con nota del 2 dicembre 2011, ha rappresentato che “ l’A.G. competente, interessata in merito, ha precisato che, presso la D.D.A. di Napoli, sono in corso tuttora indagini – non ostensibili – afferenti gravi fatti- reato collegati alla criminalità organizzata campana, riguardanti anche la posizione del nominato in oggetto”.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per essere decisa.

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione resistente nella memoria di costituzione.

In proposito devesi osservare che ai sensi dell’art. 43 del c.p.a., con i motivi aggiunti è possibile introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove, purchè connesse a quelle già proposte, principio questo che presuppone la possibile autonomia delle impugnative proposte e risponde ad esigenze di economia processuale, essendo alternativo alla riunione di due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente.

Di conseguenza deve ritenersi rimessa alla facoltà del ricorrente gravare con motivi aggiunti, anziché con autonomo ricorso, i provvedimenti sopravvenuti purchè questi risultino connessi con l’oggetto del giudizio pendente.

Va poi soggiunto che il rapporto di intima connessione che intercorre fra il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti nei casi in cui il primo sia rivolto contro un dato provvedimento ed il secondo contro un provvedimento sostanzialmente di conferma del precedente, il quale di esso vada ad integrare la motivazione sotto un particolare profilo, fa sì che lo stesso giudice debba decidere entrambi i ricorsi, e in particolare che non debba dichiarare l’improcedibilità per ciò solo dell’intero ricorso principale, in quanto il provvedimento successivo non è andato a sostituirsi al precedente, ma si è limitato a confermarne la legittimità sotto un particolare profilo.

Orbene, nel caso di specie, non può certamente porsi in dubbio che il provvedimento gravato con motivi aggiunti, adottato in dichiarata esecuzione delle ordinanze cautelari di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, oltre a non essere espressione di una autonoma determinazione dell’Amministrazione resistente, si inserisce pur sempre nella stessa vicenda procedimentale che ha interessato il trasferimento del ricorrente dalla sua originaria sede di servizio e ripete sostanzialmente statuizioni analoghe a quelle contenute nel provvedimento impugnato con il ricorso principale, salvo che per l’individuazione di una nuova sede posta a minore distanza da quella dapprima disposta.

Ne consegue che ben poteva l’interessato utilizzare il mezzo dei motivi aggiunti che andavano quindi proposti, per evidenti ragioni di economia processuale, innanzi al giudice del ricorso introduttivo e quindi da quest’ultimo decisi, unitamente al ricorso stesso.

Passando, poi, all’esame del merito, con il ricorso introduttivo l’APP.SC. -OMISSIS- ha impugnato la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 208417/T5-2 del 15 maggio 2010 con la quale è stato disposto il trasferimento del predetto militare dalla Legione Carabinieri Campania al 1° Battaglione Carabinieri “ Lombardia”, quale addetto, senza alloggio di servizio;
movimento di immediata esecuzione.

Il ricorso merita di essere accolto in relazione alla censura di difetto assoluto di motivazione prospettata con il primo motivo e ripresa e sviluppata ulteriormente anche con il secondo motivo di ricorso.

In realtà la nota gravata non reca alcun elemento motivazionale a sostegno e giustificazione del disposto trasferimento, il che, naturalmente, implica una palese violazione dei principi sanciti dalla legge n. 241/90, tra cui l’obbligo motivazionale, al quale, per costante orientamento giurisprudenziale devono ritenersi soggiacere anche i provvedimenti riguardanti il personale militare, quale quello del trasferimento di sede.

Nel caso di specie il militare , con il provvedimento impugnato, si è visto, invero, trasferire dalla sede di servizio di -OMISSIS- , distante pochi chilometri dal luogo di residenza suo e della sua famiglia, al 1° Battaglione Carabinieri “Lombardia” e per giunta senza concessione dell’alloggio di servizio, senza una minima indicazione degli elementi univocamente idonei a provocare nocumento al prestigio dell’amministrazione e alla sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità ed il comportamento del dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolto solo con il suo allontanamento.

E ciò pur senza voler tener conto della circostanza che il ricorrente è ormai da lunghissimo tempo al servizio dell’Arma dei Carabinieri e che negli ultimi vent’anni anni ha riportato la lusinghiera valutazione di “ eccellente”.

Meritevoli di condivisione sono altresì le censure introdotte con i motivi aggiunti.

Come rappresentato nella ricostruzione in fatto, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sia pure in dichiarata volontà di ottemperare a quanto disposto dall’ordinanza di questo Giudice, ha proceduto ad un riesame della posizione di impiego del ricorrente e con provvedimento del 21 dicembre 2010 ha revocato il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ed ha contestualmente disposto il trasferimento “ d’autorità” del ricorrente all’11° Battaglione Carabinieri “ Puglia”, con sede in Bari, quale addetto, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione.

Il provvedimento ravvisa l’inopportunità di ridestinare il ricorrente, anche in via provvisoria, alla Compagnia di -OMISSIS- ( NA) , al fine di elidere una concreta situazione di incompatibilità ambientale a lui riferibile, con evidenti riflessi sul servizio “ evidenziata a seguito della sua sottoposizione ad indagini, il cui contenuto risulta tuttora non ostensibile per le limitazioni poste dal c.p.c., concretizzatasi in una lesione dell’immagine istituzionale nonché nel venir meno del necessario rapporto fiduciario tra il militare, la scala gerarchica e l’A.G. di riferimento”;
e conclude ritenendo sussistente la necessità di destinare il graduato al di fuori dei confini della Campania ed in incarico che non comporti l’ordinario esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

Per vero anche tale provvedimento risulta adottato in violazione dei principi secondo cui l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, da uno speciale rapporto di gerarchia e da mancato obbligo di disciplina, si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità anche per l’Amministrazione della Difesa, di osservare ( in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego) i principi ed i criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato, Apparato e Cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico.

Orbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato assume a suo presupposto fondante la circostanza che il ricorrente sarebbe sottoposto ad indagini, il cui contenuto risulta “tuttora” non ostensibile per le limitazioni imposte dal Codice di Procedura Penale, il che concretizzerebbe una lesione dell’immagine istituzionale nonché il venir meno del necessario rapporto fiduciario tra il militare, la scala gerarchica e l’A.G. di riferimento.

Il tutto, quindi, in una situazione di assoluta genericità ed incertezza nella quale non è dato evincere né la natura delle indagini che l’amministrazione ha posto a fondamento del disposto trasferimento, né tanto meno il tipo di coinvolgimento nelle stesse del ricorrente.

Il che rende, allo stato, insufficiente il corredo motivazionale del provvedimento, ancor più se si considera che a quest’ultimo l’Amministrazione è pervenuta in affermata volontà di ottemperare all’ordinanza di accoglimento della domanda di sospensiva con cui questo Tribunale ha tra l’altro rilevato l’estremo disagio per il ricorrente, in conseguenza dell’assegnazione ad una sede notevolmente distante da quella di residenza della propria famiglia.

Né alla carenza motivazionale riscontrata può dirsi abbia posto decisivo rimedio la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, depositata in data 5 dicembre 2011 in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 427/2011, con la quale la predetta Autorità si è limitata a riferire che l’A.G. ha precisato che presso la DDA di Napoli, sono in corso tuttora indagini – non ostensibili- afferenti gravi fatti – reato collegati alla criminalità organizzata campana, riguardanti anche la posizione del nominato in oggetto;
trattandosi, come è agevole osservare, di attività investigativa che nonostante il lungo lasso di tempo trascorso non ha ancora dato luogo a provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti dell’odierno ricorrente, né ha in qualche modo fatto emergere situazioni di concreto coinvolgimento dello stesso nelle richiamate indagini.

Va da ultimo osservato che risulta altresì meritevole di condivisione anche la censura di incongruità ed inadeguatezza del provvedimento impugnato (anche nella seconda formulazione) atteso che l’Amministrazione non ha comunque dato conto di aver tenuto in dovuta considerazione la situazione familiare del ricorrente al quale poteva essere assegnata una sede che, pur tenendo conto delle esigenze rappresentate dall’Amministrazione di salvaguardia degli interessi superiori dell’Arma, non comportasse un allontanamento definitivo dalla città di residenza del proprio nucleo familiare.

In conclusione, quindi, il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, risulta fondato e merita di essere accolto, nel mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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