TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-03-31, n. 201100518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-03-31, n. 201100518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100518
Data del deposito : 31 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01850/2009 REG.RIC.

N. 00518/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01850/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2009, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avv. M C, V O e F P B, con domicilio eletto presso M C in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro

Comune di Mola di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Bari, via Cognetti, 25;

Regione Puglia;

nei confronti di

So.Gra.Co. s.r.l.;

Converso P R;

e con l'intervento di

D B C, rappresentata e difesa dall’avv. N D M, con domicilio eletto presso N D M in Bari, via Abate Gimma, 189;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota protocollo n. 19361/23996 del 25 agosto 2009, successivamente notificata, con cui il Capo Settore Urbanistica Assetto del Territorio Espropri ed E.R.P. del Comune di Mola di Bari ha dichiarato il ricorrente «decaduto dal beneficio dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione» intercorso con la So.Gra.Co. s.r.l., relativamente all’alloggio di edilizia convenzionata realizzato dalla summenzionata società in attuazione del «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”»;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresa - ove occorra - la determinazione n. 354 del 4.4.2008, a firma del Dirigente Settore Urbanistica - Assetto del Territorio - E.R.P. - Espropri del Comune di Mola di Bari, e dell’allegato “Avviso Pubblico”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di D B C;

Visto il ricorso incidentale proposto da D B C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti F P B, M C, S P e N D M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente M C contesta con il ricorso introduttivo il provvedimento che l’ha dichiarato decaduto dal beneficio della avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione intercorso con la So.Gra.Co. s.r.l. relativamente all’alloggio di edilizia convenzionata realizzato dalla summenzionata società in attuazione del «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”».

Il M in precedenza era stato infatti beneficiario dell’assegnazione in locazione a canone convenzionato di un immobile di edilizia residenziale convenzionata sito nel Comune di Mola di Bari.

Con il provvedimento gravato l’odierno ricorrente viene dichiarato decaduto poiché “non rientra tra le categorie aventi diritto di priorità come espressamente individuate dal più volte citato avviso pubblico ed alle quali la S.V. ha dichiarato di non appartenere per espressa dichiarazione resa al riguardo con l’istanza di partecipazione”.

L’amministrazione comunale rileva conseguentemente nel corpo motivazionale del provvedimento gravato che, pur essendo il M in possesso dei requisiti soggettivi, lo stesso non ha diritto di accedere alla stipula del contratto di locazione con priorità poiché non rientra tra le categorie aventi diritto di priorità come espressamente sancito dall’avviso pubblico.

Infatti l’avviso pubblico prevede alcune categorie aventi diritto di priorità

Il M nel modello di domanda ha dichiarato di non appartenere ad alcuna delle suddette categorie.

Il ricorrente sostiene nell’atto introduttivo del presente giudizio che non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale l’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato in questa sede;
che in base all’art. 7 della delibera di Giunta Regionale n. 693/2003 (che disciplinava l’intervento di edilizia convenzionata in parola) “… il Comune sede dell’intervento trasmette al soggetto attuatore apposito elenco entro sessanta giorni dalla ultimazione lavori, in caso di intervento di nuova costruzione o recupero, e entro sessanta giorni dal decreto definitivo di concessione, comunicato dall’operatore al Comune, in caso di acquisto. In caso di mancata comunicazione comunale, entro i termini innanzi fissati, l’attuatore può scegliere direttamente il conduttore nel solo rispetto del requisito del reddito e, per quanto possibile, nel rispetto degli altri requisiti. …”;
che pertanto in base a tale disposizione della D.G.R. citata, essendo l’elenco pervenuto alla So.Gra.Co. s.r.l. ( i.e. il soggetto attuatore dell’intervento in questione) ben oltre il limite massimo di sessanta giorni, la So.Gra.Co. s.r.l. poteva “direttamente” e quindi liberamente scegliere il conduttore.

Preliminarmente, va rilevato che, quanto alla eccezione, formulata dalla interventrice D B C, di inammissibilità del ricorso principale per omessa notifica a tutti i controinteressati, la stessa non può trovare accoglimento poiché, nel caso di specie, né dall’atto impugnato né dagli altri atti versati in giudizio risulta l’esistenza di soggetti che, dalla conservazione della dichiarata decadenza, potrebbero ricevere vantaggio.

Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Invero, come correttamente rilevato dalla amministrazione comunale resistente, è il Comune di Mola di Bari che ha indetto il bando pubblico e pertanto spetta allo stesso Comune la potestà di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del bando anche in ordine alla spettanza dei titoli prioritari.

Peraltro ai sensi dell’art. 11 legge Regione Puglia 15 dicembre 2000, n. 25 competono ai Comuni le funzioni relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento dell’assegnazione e decadenza da questa.

Per quanto riguarda la censura relativa alla possibilità per la So.Gra.Co. s.r.l. di scegliere “direttamente” il conduttore, sottolinea l’amministrazione comunale con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere che si tratta di una facoltà del soggetto attuatore e non già della parte odierna ricorrente che, avendo partecipato al bando con dichiarazioni non veritiere, ne ha accettato gli esiti e gli effetti giuridici.

Inoltre, come correttamente rilevato dalla interventrice D B C, il soggetto attuatore privato (So.Gra.Co. s.r.l.) giammai avrebbe potuto attribuire liberamente un beneficio di ordine pubblico;
viceversa il soggetto attuatore, avendo sottoscritto la convenzione con il Comune, si era obbligato per quindici anni a locare gli immobili prioritariamente a soggetti appartenenti a categorie deboli e non solo nei limiti di reddito previsti.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo, fermo restando che l’amministrazione comunale dovrà considerare il ricorrente come soggetto in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un immobile di edilizia residenziale convenzionata sia pure nell’ambito di coloro che non sono titolari del diritto di priorità.

Deve infine dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dalla interventrice D B C stante l’esito della presente controversia.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

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