TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-12-21, n. 201101333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-12-21, n. 201101333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201101333
Data del deposito : 21 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00888/2011 REG.RIC.

N. 01333/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00888/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2011, proposto da:
C A ed Altri 46, rappresentati e difesi dagli avv. I O, G B, con domicilio eletto presso l’avv. I O in Torino, via Peyron, 27;

contro

Comune di Rivoli, rappresentato e difeso dall'avv. M G G, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

per l'accertamento

delle ingiunzioni di pagamento

della non debenza delle somme meglio indicate negli atti di ingiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 639/1990, con i quali il Comune di Rivoli ha richiesto ai ricorrenti il pagamento di "oneri e maggiori per esproprio area su cui insiste il Condominio Agrippina" di cui alla convenzione Rogito Notaio Zamparelli del 15.1.1980, nonché

per l'annullamento

se del caso di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione relativa agli atti di ingiunzione notificati ai ricorrenti in data 10-11 maggio 2011


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.Con il gravame in epigrafe i ricorrenti impugno gli atti di ingiunzione fiscale emessi da una società di recupero per conto del Comune di Rivoli, con i quali l’Ente locale richiede ai deducenti, proprietari di immobili realizzati da società cooperativa edilizia in attuazione di un PEEP, il conguaglio dei maggiori oneri corrisposti dal Comune a suo tempo per l’acquisizione in proprietà, mediante esproprio, delle aree occorrenti ed utilizzate dall’Ente locale per la realizzazione del predetto PEEP.

1.2.Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 20.12.2011, tutte le parti depositavano memorie.

1.3.Alla Udienza pubblica odierna, uditi i procuratori delle parti e la Relazione del Primo Referendario Alfonso Graziano il gravame è stato trattenuto a sentenza.

2.1.Il Collegio ritiene di non poter esaminare il merito del ricorso stante il difeto di giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia, sollevata d’ufficio, per ragioni diverse dalle generiche affermazioni contenute sul punto nella memoria del Comune che afferma il difetto di giurisdizione in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto pretese patrimoniali.

2.2. Segnala al riguardo il Collegio che proprio sullo specifico caso sotoposto al suo esame le SEzi0oni Unite si sono pronunciate con sentenza che ha statuito che la giurisdizione è del Giudice ordinario.

Ha infatti affermato la Corte regolatrice che: “pacifico essendo che, nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti la quantificazione della indennità di esproprio dell'area occupata in zona "167" e ceduta al V ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e la conseguente determinazione del prezzo di cessione della stessa al soggetto beneficiario, ma semplicemente il recupero da parte del Comune del conguaglio che l'Ente ritiene competergli in conseguenza della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio e che il V assume invece non dovuto, nessuna riserva di conguaglio essendo stata specificata nell'atto notarile di cessione stipulato il 19 aprile l983;
è del tutto evidente che la controversia avente ad oggetto il recupero di un credito dell'Amministrazione che il privato assume non competerle in quanto non contemplato nel negozio stipulato "iure privatorum" con l'Amministrazione medesima, non possa che appartenere, sotto tale diverso profilo, alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. S. U.29.4.2004, n. 8210).

Ebbene, al caso che ci occupa è pertinente la suindicata sentenza delle S.U. vertendosi proprio in un’ipotesi di atti di recupero per preteso conguaglio dell’indennità espropriativa che il Comune di Rivoli ha corrisposto per l’acquisizione di un’area sottoposta al procedimento ablatorio per la realizzazione del PEP.

Che questo sia l’ambito del contendere si evince a chiare note nel ricorso: “ solo a partire dall’ano 1999 il comune stesso si è risolto a procedere ad una determinazione delle maggiori somme che i soggetti che avevano usufruito, per interventi di edilizia popolare di terreni derivanti da procedure di esproprio, avrebbero dovuto, a parere dell’amministrazione, corrispondergli a titolo di conguaglio” (ricorso, pag. 10).

Al terzo motivo, poi si rinviene la coincidenza con quanto precisato dalle Sezioni Unite nel passo appena riportato, secondo cui “è del tutto evidente che la controversia avente ad oggetto il recupero di un credito dell'Amministrazione che il privato assume non competerle in quanto non contemplato nel negozio stipulato "iure privatorum" con l'Amministrazione medesima, non possa che appartenere, sotto tale diverso profilo, alla giurisdizione del giudice ordinario”.

Invero i ricorrenti assumono sul punto che “è di tutta evidenza che la regolamentazione del corrispettivo che la Cooperativa Edilizia Agrippina (e i suoi aventi causa) avrebbe dovuto versare al Comune per l’acquisizione della proprietà dell’area, si trova chiaramente specificato nella convenzione Cooperativa Agrippina- Comune di Rivoli del 15/01/1980”.

2.3. Dirimenti inoltre a parere del Collegio sono le nuove disposizioni dettate sul punto dal codice del processo amministrativo, che all’art. 133 definisce i casi in cui il Giudice amministrativo gode di giurisdizione esclusiva.

Orbene la lett. f) dell’art. 133 dispone essere devolute alla predetta giurisdizione esclusiva del G:A.: “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche (…) nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

A sua volta e a completamento del quadro delineato dalla riportata lettera, la successiva lett. g) stabilisce essere devolute ala giurisdizione esclusiva del G.A “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi , i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

Non v’è dubbio che alla giurisdizione del AGO appartengano le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione non solo delle indennità dovute ai proprietari espropriati ma altresì quelle dovute al Comune da un soggetto beneficiario dell’utilizzazione di un terreno che il Comune abbia dovuto espropriare per realizzare un PEEP o un PIP.

La lettera delle due riportate norme del c.p.a. è chiara là dove parla “delle indennità” con locuzione omnicomprensiva, che include anche la seconda tipologia di indennità, quale quelle per ci è causa.

Per le illustrate ragioni, dunque, il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 11 del c.p.a. si indica quale giudice competente il Tribunale di Torino.

Ai sensi del comma 2 della citata norma sono fati salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

La novità delle questioni affrontate è motivo di compensazione delle spese di lite.

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