TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2017-01-13, n. 201700030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2017-01-13, n. 201700030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700030
Data del deposito : 13 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2017

N. 01299/2016 REG.RIC.

N. 00030/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01299/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2016, proposto da:


Winnamir Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M C.F. MRBFNC82A13H703T, A M C.F. MRLLCA84H48L219A, con domicilio eletto presso F M in Torino, via M. Buniva 11;


contro

Comune di Chieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P S C.F. SCPPLA41C27A479D, C P C.F. PCCCNZ63L62A518T, con domicilio eletto presso P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

Co.S.I' S.a.s. non costituita in giudizio;
Roberto Pezzini, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Beltramo C.F. BLTLSN66P62L219E, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cavour 19;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Scollo C.F. SCLGNN54B54C351Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della ordinanza dirigenziale 14.10.2016 n. 240 dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Chieri notificata in pari data;

- del provvedimento dirigenziale 29.11.2016 dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Chieri di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, notificata in data 29.11.2016 via pec;

- della nota 30.9.2016 n. 15624 della Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Commercio e Terziario, della Regione Piemonte conosciuta dal ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento, ancorché non conosciuto, con il quale il Comune abbia compiuto/documentato le attività di verifica per adottare l'ordinanza dirigenziale 14.10.2016 n. 240 dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Chieri notificata in pari data;

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in conseguenza all’adozione dell'ordinanza dirigenziale 14.10.2016 n. 240 dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Chieri.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chieri e di Roberto Pezzini e di Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, quanto al periculum in mora , che, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, non se ne ravviserebbe la sussistenza poichè:

la società svolgerebbe generalizzata attività di catering, sicchè l’inibizione di un’unica location non impedirebbe l’attività stessa;

ove, come sostenuto in ricorso, la società non avesse avuto alcun ruolo nell’individuazione della villa Margherita quale sede degli eventi, essendo pacifico in atti che la villa Margherita è un immobile a destinazione residenziale non idoneo ad una continuativa attività ricettiva, la responsabilità della mancata realizzazione degli eventi dovrebbe al più addebitarsi agli sposi che avrebbero scelto un luogo inidoneo, ovvero alla società Co.S.I’, che avrebbe svolto attività commerciale/ricettiva in una inidonea struttura residenziale;

ritenuto, quanto al fumus boni iuris che :

a) con riferimento alla parte del provvedimento impugnato in cui si contesta la incompatibilità urbanistica della sede di via Santa Margherita n. 14, la società ricorrente non ha svolto alcun tipo di difesa;

b) con riferimento all’immobile di via Santa Margherita n. 25 si evince dagli atti che:

1. la società ricorrente offre “pacchetti” che comprendono la scelta della location ;

2. la società pubblicizza la villa Margherita non quale luogo in cui, a mero titolo di esempio, ha svolto la propria attività bensì quale luogo che può mettere a disposizione degli interessati;

3. nelle conferme d’ordine prodotte in atti dalla ricorrente (cfr. doc. 11) risulta esplicitato “l’opzione è confermata gli spazi sono riservati. Servizio catering presso villa santa Margherita”, o ancora si precisa, con riferimento alla villa Margherita, “la location ospita un solo ricevimento a servizio, uno a pranzo e uno a cena. E’ possibile prevedere l’esclusiva sull’intera giornata con sovrapprezzo pari ad € 30 a persona”, ove il sovrapprezzo è chiaramente riferito all’esclusiva “sulla location ”;
in definitiva la società dimostra di avere titolo a confermare gli spazi e a disporne, quantomeno in virtù di un rapporto societario di fatto;

ritenuto che pertanto l’istanza non sia assistita né dal periculum in mora né dal prescritto fumus boni iuris;

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