TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-01-29, n. 201400688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-01-29, n. 201400688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201400688
Data del deposito : 29 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03095/2012 REG.RIC.

N. 00688/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03095/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3095/12 R.G., proposto da:
S L, rappresentata e difesa dagli avvocati L A e M S, con domicilio eletto presso Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34;

contro

Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cesario Console,3;

nei confronti di

P P, rappresentata e difesa dall'avvocato F P P, con domicilio eletto presso Francesco Cappuccio in Napoli, piazza dei Martiri n.30;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 97/12 del 13/04/2012 in sanatoria per il recupero abitativo di un sottotetto in variante al permesso a costruire.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e di P P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

data per letta nell'udienza pubblica del 22 gennaio 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con permesso di costruire n. 34 del 24 febbraio 2011 il Comune di Aversa rilasciava provvedimento di sanatoria per un intervento di manutenzione straordinaria e restauro realizzate dalla signora Pagliuca Potenzia su un appartamento di sua proprietà ubicato alla via San Biagio 38;
le opere edili consistevano in una nuova distribuzione degli spazi interni dell’abitazione, oltre al rifacimento di un antico granaio sovrastante al fine di migliorare il microclima degli spazi sottostanti, mediante coibentazione della copertura e montaggio di infissi a taglio termico sulle finestre esistenti. In data 9 marzo 2012 parte del granaio veniva sottoposto a giudiziale sequestro, essendo stata accertata la predisposizione di impianto elettrico e idrosanitario, nonché tramezzature interne ed intonaco, in modo da ricavare tre camere da letto e due servizi, per una superficie di 55 mq.

Veniva poi presentata istanza di accertamento di conformità, esitata con permesso di costruire n. 97 del 13 aprile 2012 a mezzo del quale il Comune di Aversa, ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, sanava anche tali ulteriori opere, ritenendone la conformità urbanistica sia al momento della realizzazione, che della presentazione della domanda.

Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale la signora Lacanna Silvana, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Parte ricorrente, assumendo di essere comproprietaria di un terrazzo in comune su sui affaccia il granaio, ha rappresentato che l’intervento edilizio oggetto di sanatoria, tra l’altro, aveva comportato la trasformazione di una delle originarie luci in un varco di accesso al terrazzo, prima inesistente;
ha inoltre lamentato che l’Amministrazione, nel rilasciare il titolo in sanatoria, non aveva accertato che l’apertura dell’accesso aveva violato i suoi diritti dominicali, trattandosi di una terrazza in comune, per cui l’intervento avrebbe dovuto ricevere l’assenso di tutti i comproprietari;
con il secondo motivo è stata dedotta l’inapplicabilità della legge regionale 21 novembre 200 n. 15, in materia di recupero di sottotetti, dal momento che si sarebbe in presenza di opere abusive. Con l’ultimo motivo è stata dedotta la violazione del Piano di Recupero del Centro Storico di Aversa, per non essere stata rispettata l’Unità Minima di Intervento ed avendo le opere determinato un aggravio urbanistico per la trasformazione del granaio in superficie abitabile.

Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa eccependo la tardività del ricorso rispetto alla data di adozione dei due permessi di costruire, nonché l’omessa notifica al controinteressato;
inoltre, parte ricorrente non avrebbe dimostrato la propria legittimazione ad impugnare.

Si è costituita in giudizio la controinteressata signora P P, rilevando come la questione involgesse la tutela di diritti soggettivi la cui cognizione appartiene al giudice civile.

Alla camera di consiglio del 24 luglio 2012 la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari e trattenuta per la decisione all’udienza del 22 gennaio 2014, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale.

Quanto all’omessa notificazione del ricorso al controinteressato, la contestazione non è meritevole di accoglimento, essendovi stata notifica dell’atto alla signora Pagliuca Potenzia in data 15 giugno 2012, parte comunque regolarmente costituitasi in giudizio. Quanto all’irricevibilità del ricorso per tardività, osserva il Collegio che, trattandosi dell’impugnazione di un atto non a comunicazione individuale per la parte ricorrente, né potendo validamente assumersi ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione quella di rilascio del permesso di costruire, l’eventuale intempestività dell’azione dovrebbe apprezzarsi come superamento del termine decadenziale o rispetto alla data di pubblicazione o a quella di piena conoscenza, ipotesi rispetto a nessuna delle quali la difesa del Comune di Aversa ha offerto idonea prova dell’inutile spirare del termine di legge.

Riguardo, infine, alla carenza di legittimazione a ricorrere è sufficiente esaminare l’allegato 6) della produzione di parte ricorrente, per inferire la sua qualità di comproprietaria del terrazzo interessato dall’accesso abusivamente realizzato e poi sanato. Né pregio ha l’eccezione della controinteressata di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa, avendo il giudizio ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, rispetto alla cui legittimità l’ampiezza del profilo giuridico della tutela del terzo può rilevare come «quaestio iuris» attinente al merito della domanda proposta.

Passando al merito, il primo motivo di ricorso è fondato.

L’art.11, terzo comma del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce che “il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi”. Osserva il Collegio che la disciplina urbanistica, in quanto di natura pubblicistica, è volta a salvaguardare ed a promuovere, su un piano generale ed un certo senso indifferenziato, il razionale ed ordinato sviluppo di valori territoriali, e ciò anche ponendo statuizioni conformative degli assetti proprietari ivi presenti;
potrebbe, allora, assiomaticamente inferirsi che siffatta disciplina dovrebbe essere idonea a comprendere ogni profilo di tutela e sviluppo del territorio, in sé risolvendo ogni possibile condizione di conflitto;
in realtà, la disciplina urbanistica non ha lo scopo, né la capacità di disciplinare compiutamente tutti gli aspetti dell’attività edificatoria, soprattutto relativamente a situazioni critiche di interferenza che possano insorgere tra specifici proprietari;
di qui, la ratio della norma di salvezza richiamata del t.u., che, nel collocarsi accanto alla disciplina urbanistica – di cui il permesso di costruire costituisce specifica applicazione - implicitamente riconosce l’esistenza di regole giuridiche che vivono al di fuori dall’alveo pubblicistico, sebbene latistanti ad esso (potendo, tra l’altro, opinarsi che molte disposizioni rivolte alla disciplina di rapporti interprivati abbiano afferenza anche alla tutela di interessi che superano la dimensione individuale);
vi sono addirittura aspetti di regolazione e tutela che finiscono per condividere entrambe tali matrici, come ad esempio accade in materia di distanze, oggetto di disciplina sia civilistica che pubblicistica. Ma ad eccezione di ipotesi specifiche come quella ora accennata, le due discipline non sono sovrapponibili, tanto che differenti sono le situazioni giuridiche soggettive sostanziali che si prospettano, di interesse legittimo rispetto alla normativa di azione, di diritto soggettivo riguardo a quelle (civilistiche) di relazione;
ebbene, fermo restando che il terzo, titolare di diritti ai sensi del richiamato art. 11, non potrà che richiedere tutela al suo giudice naturale, ossia quello civile, occorre invece domandarsi – il che giustifica il radicamento della controversia innanzi a questo Tribunale - se tali diritti costituiscano anche oggetto del potere pubblicistico di applicazione della disciplina urbanistica al caso concreto, segnatamente al rilascio di uno specifico titolo edificatorio, nel caso di specie, un permesso di costruire in sanatoria. Rileva il Collegio che alla domanda debba rendersi una risposta affermativa, dal momento che parametro di legittimità del provvedimento sono tutte le norme giuridiche che lo regolano, anche quelle di natura diversa da quella di stretta inerenza pubblicistica. In altri termini, compito specifico dell’amministrazione al momento del rilascio del permesso di costruire è anche quello di verificare se il titolo possa porsi in contrasto con norme giuridiche civilistiche;
si pensi, ad esempio, alle disposizioni che identificano e qualificano i soggetti legittimati a richiedere il titolo, quelle che disciplinano le differenti ipotesi di regime dominicale o personale di godimento delle aree, oltre che eventuali vicende ambulatorie delle stesse;
pertanto, il titolo edificatorio deve rispondere non solo a parametri di conformità o, comunque, di non contrarietà alla disciplina generale pubblicistica, ma anche a condizioni dettate dalla disciplina civilistica a cui l’esercizio del potere abilitativo non può restare indifferente.

Ne discende innanzitutto l’obbligo per l’amministrazione di procedere ad un’adeguata istruttoria, onde acquisire al procedimento tutte le necessarie informazioni volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edificatorio anche con riferimento a regole civilistiche inderogabili;
è ovvio che la misura di tale adempimento sarà circoscritta entro i confini di un’attività oggettivamente esigibile e in relazione al dovere di partecipazione dell’istante al procedimento o di eventuali controinteressati. In tal modo, la disposizione di cui all’art. 11, terzo comma si pone sia come regola di condotta dell’azione autoritativa rispetto a diritti di terzi che l’amministrazione dovrebbe conoscere e valutare, sia come norma di salvezza per questi stessi diritti, ove pregiudicati, così come di quelli, estranei alla decisione pubblica, ma pur sempre giuridicamente rilevanti;
si pensi ad assetti pattizi che, senza incidere sulla legittimità del provvedimento abilitativo, e, quindi, senza comportarne la disapplicazione da parte del giudice civile, abbiano comunque rilevanza ai fini di una modifica inter partes del regime delle distanze o di particolari modalità costruttive.

Venendo al caso di specie, rettamente parte ricorrente ha rilevato che dai grafici di progetto allegati all’istanza di sanatoria si evinceva che l’accesso al terrazzo – quindi un abuso da sanare siccome privo di titolo – riguardava la disponibilità di un bene non di proprietà esclusiva della controinteressata;
non avrebbe di conseguenza, l’amministrazione potuto rilasciare il titolo, senza previamente accertare l’esistenza dell’accettazione da parte del proprietario della cosa comune all’apertura del varco di accesso alla terrazza, da intendersi come fatto di legittimazione alla proposizione della stessa istanza di sanatoria;
va aggiunto che non deve essere confusa la coesistenza fisiologica, ancorchè eventuale, di profili di rilevanza pubblicistica ed aspetti di matrice civilistica dell’oggetto del provvedere, rispetto alle differenti opportunità di tutela giurisdizionale;
in altri termini, che il terzo possa rivolgersi al giudice civile per ottenere soddisfazione diretta del proprio diritto leso dal comportamento del titolare del permesso di costruire, non deve essere inteso come l’unica strada percorribile, dal momento che quel diritto soggettivo, costituendo “anche” doveroso elemento di valutazione del provvedere, dà origine ad un fatto di legittimazione ad impugnare il titolo edificatorio per vizio dell’istruttoria e della consequenziale decisione.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, dovendo l’amministrazione nuovamente pronunciarsi sull’istanza di sanatoria della controinteressata, tenendo conto dell’esistenza del diritto di comproprietà di parte ricorrente sulla terrazza comune. Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione, attesta, allo stato, la mancanza di un presupposto giuridico per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, segnatamente l’assenso del comproprietario della terrazza.

In considerazione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

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