TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-01-10, n. 201700013

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-01-10, n. 201700013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700013
Data del deposito : 10 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2017

N. 00013/2017 REG.SEN.

N. 00672/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L P, A S, P P B, P o P Alda Wanna Maria Muzi, M B, V P, M I, F P, A M T, P G, G P G, E R S, S C S, G G P, rappresentati e difesi dagli avvocati F M P, M P, M G R e G G, con domicilio eletto presso l’avv. M P in Cagliari, Via Puccini n. 2;
A R M, A C, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, M P e M G R, con domicilio eletto presso l’avv. M P in Cagliari, Via Puccini n. 2;



contro

Il Comune di Santa Teresa Gallura, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Corda, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Tului in Cagliari, Via Dante n. 69;



nei confronti di

Cala D'Oro Srl, Edil Sifi Srl non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Condominio il Castello di Gallura, Laura In De Petris Torghele, Anna Bampi, Armando Zaninelli, Giovanni Pohl, Maria Johanna Vanvugt, Alfeo Festi, Franco Zambiasi, Norma Pezzi, Bauflex Italiana Srl, Alessandro Quintini, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Pantezzi e M P, con domicilio eletto presso l’avv. M P in Cagliari, Via Puccini N.2;
Tononi Snc di Svaldi Elio & C, Lucia Decarli, Mario Bampi, Marcellina Nardelli, Ezio Brugnara, Alceo Andreoni, Pierina Paoletto, Massimo Bertoldo, Laura Gretter, Bartolotti Alberto Srl, Graziella Broseghini, Immobiliare Santa Caterina di Mazzariol Elvira & C Sas, Silvana Covi, Renzo Ebli, Sandra Alimonta, Davide Paolo Bianco, Massimiliano Caridi, Alessandro Busi, Franco Croce', Giancarla Peveri, Mariangelo Corda, Carla Maria Colombo, Immobiliare Punto Bierre Srl, Gianluca Della Casa, Mauro Vaccari, Giulio Campani, Isabella Tambani, Olivia Giovani, Alberto Violi, Enzo Novelli, Luisa Monici, Rosella Neri, Cecilia Francesca Scarlini, Giuliana Quallio Rinaldi, Marina Storero, Luisa Boccalatte, Agata Zingarelli, Tiziana Trebbi, Luca Trebbi, Almo Sas di Catenacci Angelo, Giuliana Tabella, Ennio Allodi, Aires Giglioli, Giovanna Baranzoni, rappresentati e difesi dagli avvocati M P e Stefano Pantezzi, con domicilio eletto presso M P in Cagliari, Via Puccini N.2;
Wanda Tasselli, non costituita in giudizio;
Sebastiano Schifano, Giuliano Tasini, Maria Jose Dos Santos Motta, Gianfranco Mario Cerrone, Piera Zecchinato, Antonio Ceretti, Francesco Giglietti, rappresentati e difesi dall'avvocato F M P, con domicilio eletto presso l’avv. M P in Cagliari, Via Puccini N.2;



per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura:

- di provvedere in adempimento della convenzione di lottizzazione di porto Quadro - Cala d'Oro, stipulata in data 14/09/1974, dello schema di convenzione integrativa e modificativa della suddetta convenzione, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/1994 nonchè di quanto previsto dall'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, nell'ambito della Convenzione suddetta, dalle società SIFI s.p.a. e Cala d'Oro s.r.l., nonchè delle aree su cui queste insistono e ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, correlati alla gestione delle medesime opere di urbanizzazione;

- nonché, per l'accertamento e la declaratoria

dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura, in persona del Sindaco p.t., in adempimento della Convenzione Lottizzazione di Porto Quadro - Cala d'Oro, stipulata in data 14/09/1974 dello schema di Convenzione Integrativa e Modificativa della suddetta convenzione, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/1994, nonchè di quanto previsto dall'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, ad ottenere la cessione - da parte delle società S.I.F.I. d.p.a e cala d'Oro s.a.s - delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione di cui sopra, nonchè delle aree destinate a spazi pubblici o riservati alle attività collettive ed a verde pubblico, anche, se del caso, emanando sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c.;

- nonchè per la conseguente condanna dell'amministrazione a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione sopra menzionata;

con i motivi aggiunti depositati in data 18/07/2014:

- della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18/04/2014, alla firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Santa Teresa di Gallura;

- della delibera della Giunta Comunale n. 51 del 23.4.2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa Gallura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti sono proprietari di immobili compresi nella lottizzazione Porto Quadro in Comune di S. Teresa di Gallura, oggetto di convenzione sottoscritta in data 14 settembre 1974 tra il predetto Comune e le due lottizzanti Cala D'Oro s.r.l. e Edil Sifi s.r.l., ove si prevedeva di adibire alcune aree (in catasto al foglio 4) a standards e si imputava alle lottizzanti l’onere di realizzare le opere di urbanizzazione, precisando che le stesse sarebbero poi rimaste in proprietà privata o condominiale (artt. 5, 6, 7, e 8); si prevedeva, altresì, che in caso di inadempimento a da parte delle lottizzanti il Comune avrebbe incamerato la fideiussione e realizzato esso stesso le opere di urbanizzazione mancanti.

Con deliberazione consiliare 24 febbraio 1994, n. 7, il Comune di Santa Teresa aveva prorogato di cinque anni il termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, conseguentemente, era stata stipulata una convenzione integrativa, con cui le lottizzanti avevano rinnovato il proprio impegno a terminare e collaudare tutte le opere, prestando una nuova cauzione di lire 536.584.360.

In data 24 ottobre 2010 e 2 marzo 1999 sono stati depositati in Comune i certificati di collaudo relativi, rispettivamente, alla rete elettrica e a quella idrica e fognaria; in seguito, esattamente nel novembre 2009, è stata depositata su incarico del Comune una relazione tecnica attestante il fatto che le opere realizzate necessitavano di interventi di adeguamento, così come nel marzo del 2012 il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ha redatto una relazione sui costi necessari per l’adeguamento delle stesse opere. Con successiva nota del 13 marzo 2012, il Comune ha invitato formalmente i lottizzanti e i proprietari della lottizzazione Porto Quadro a provvedere al completamento delle opere, quantificando le somme necessarie in euro 212.000.

Nel frattempo, non avendo il Comune preso in carico la gestione delle urbanizzazioni, si è costituita l’ Associazione Lottizzanti di Porto Quadro , allo scopo di gestire i servizi essenziali di uso comune della lottizzazione, quali la rete idrica, fognaria, stradale, telefonica, elettrica, depurativa e di illuminazione stradale.

Su tali presupposti i ricorrenti, ritenendo inadeguato e contra legem il sistema gestionale di fatto instauratosi, hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo accertarsi l’obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, nonché di acquisire formalmente la proprietà delle aree su cui esse insistono e delle aree destinate a standards , con i conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria; hanno, altresì, domandato l’adozione di una sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cc., che tenga luogo a tutti gli effetti del contratto di cessione delle aree interessate al Comune, nonché la condanna di quest’ultimo, in forma generica, al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi in separato giudizio.

2. - Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

3. - Con atto depositato il 12 marzo 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Santa Teresa di Gallura, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

4. - Con motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2014 gli stessi ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Santa Teresa di Gallura n. 51 del 23 aprile 2014, ove si prevede l’intervento sostitutivo del Comune nella realizzazione e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, con il coinvolgimento dei proprietari interessati nei relativi costi, come meglio si illustrerà nella parte in diritto.

5. - Con atto depositato in data 4 marzo 2014

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi