TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-11, n. 202306281
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 06281/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08872/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8872 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Baglioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Cappella e Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Del Vecchio e Francesco Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gruppo Cty, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Bozzetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 2 della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti meccanici installati presso il Compendio del Quirinale e la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, nonché del parziale diniego di accesso all'offerta (amministrativa, tecnica ed economica) della Ditta aggiudicataria ed ai verbali di gara e per la declaratoria dell'obbligo di ostensione dell'offerta stessa e dei verbali di gara nella loro versione integrale, senza alcun oscuramento, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e del Gruppo Cty;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia attiene alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali (lotto 1) e degli impianti meccanici (lotto 2) installati presso il Compendio del Quirinale e presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, procedura indetta dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21 giugno 2021.
L’appalto doveva essere aggiudicato per mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed era suddiviso nei due sopracitati lotti, di durata triennale, rinnovabile per uguale periodo.
Segnatamente, la procedura aveva ad oggetto: - per il lotto 1, il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva e predittiva degli impianti elettrici, degli impianti antincendio e degli impianti elevatori e relativa assistenza impiantistica alle attività istituzionali; nonché la manutenzione straordinaria da eseguirsi, su specifica richiesta dell’amministrazione, entro un plafond appositamente stanziato; per il lotto 2, il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva e predittiva degli impianti meccanici e relativa assistenza impiantistica alle attività istituzionali, nonché la manutenzione straordinaria eseguirsi, sempre su specifica richiesta dell’amministrazione, entro un plafond appositamente stanziato.
Le offerte sono state valutate con assegnazione fino a un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.
Tra i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica del lotto 2 era indicato anche il criterio sub 2), in forza del quale l’amministrazione doveva valutare “l’utilizzo di Tecnologie informatiche e di Software specialistici in logica BIM per la gestione e l’aggiornamento della documentazione e degli elaborati dell’anagrafica tecnica di cui all’articolo 18 del capitolato speciale”.
Il relativo punteggio, ai sensi del punto 10.3 del disciplinare di gara, doveva essere attribuito discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, all’esito dell’esame della relazione tecnica prescritta (paragrafo 6.2).
In data 8 luglio 2021, l’amministrazione rispondeva ad una richiesta di chiarimento proprio in merito al criterio sub 2) e precisava che “[i] servizi di cui al criterio sub 2 della Relazione tecnica - Utilizzo di tecnologie informatiche e di software specialistici in logica BIM per la