TAR Aosta, sez. I, sentenza 2021-04-23, n. 202100024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2021-04-23, n. 202100024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202100024
Data del deposito : 23 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2021

N. 00024/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00075/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2020, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, rappresentato e difeso dall'R J, domiciliataria ex lege in Aosta, piazza Deffeyes 1;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 552 dell’11 dicembre 2020 punti 15, 16 e 17 del capo intitolato “Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettive”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 20 aprile 2021 il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che, con dichiarazione condivisa anche dall’amministrazione regionale resistente, parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione in ragione del fatto che l’ordinanza impugnata ha cessato di produrre effetti.

Ne consegue l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo ormai definitiva l'inconfigurabilità di qualsiasi possibile utilità discendente dalla definizione nel merito della controversia.

Si ritiene che in relazione a tali circostanze sopravvenute ed alla concorde volontà delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

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