TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-01-30, n. 202301528
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01528/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10325 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R R C, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio-diniego del Ministero dell'Interno, formatosi sulla domanda di accesso agli atti inoltrata in data 9 agosto 2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R C Roberto il 23 novembre 2022 :
della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato – Servizio funzionari, n. 333/FUN/I, prot. n. 46480 del 25 ottobre 2022;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso, mediante esame ed estrazione di copie, dei documenti in possesso del Ministero dell'Interno, indicati nell'istanza di accesso agli atti, e la conseguente condanna ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'amministrazione ad esibire i documenti richiesti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del dott. M C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto innanzi al Tribunale di Milano, sez. lav., r.g. n. 3838/2022, il dott. R R C ha impugnato la graduatoria finale della procedura di mobilità indetta dal Comune di Milano per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di Dirigente Comandante di Polizia locale (che lo vedeva collocato al secondo posto, dietro il vincitore dott. M C).
2. Con istanza del 9 agosto 2022, il dott. R C ha chiesto al Ministero dell’Interno, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, « di poter prendere visione e estrarre copia di tutti gli atti e i provvedimenti, nessuno escluso od eccettuato, che hanno conferito e/o confermato il possesso delle diverse qualifiche conseguite dal Dott. M C nel corso del servizio dal medesimo prestato nel corpo della Polizia di Stato e, in particolare, degli atti e dei provvedimenti che hanno lui conferito e/o confermato le qualifiche di Commissario, Commissario Capo, Vice Questore Aggiunto e Vice Questore », evidenziando che la predetta richiesta di accesso era finalizzata « alla difesa dei propri diritti e interessi nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano, r.g. n. 3838/2022 » e specificando in particolar modo che « la conoscenza delle qualifiche possedute dal dott. M C precedentemente alla qualifica dirigenziale di cui risulta titolare dal 1 gennaio 2017 [era] necessaria per poter verificare il possesso dei requisiti del dott. M C di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Milano ».
3. Decorsi trenta giorni dall’invio dell’istanza, il dott. R C ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio diniego opposto dall’amministrazione, lamentandone l’illegittimità per « violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24, comma 7, e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. [nonché] dell’art. 24 Cost. [e] dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost . [nonché ancora per] eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto [e] sviamento di potere » e ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere « l’esibizione e la copia di tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti inoltrata in data 9 agosto 2022 e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, all’ostensione della predetta documentazione entro un termine prefiggendo, nominando sin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione nel caso di perdurante inerzia della stessa ».
4. In data 3 ottobre 2022 si è costituito in giudizio il controinteressato dott. C, il quale – con successiva memoria – ha insistito per il rigetto del ricorso, osservando in particolare:
a) che l’istanza di accesso non era stata sottoscritta dal diretto interessato;
b) che medio tempore il ricorso proposto dal dott. R C innanzi al Tribunale di Milano era stato definito con sentenza del 21 settembre 2022 e che il giudice del lavoro – nell’ambito di tale giudizio – aveva evidenziato l’irrilevanza dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, osservando che la domanda di accesso agli atti « era meramente esplorativa e astrattamente funzionale, peraltro, a un’argomentazione affatto nuova e in quanto tale tardiva ex art. 414 c.p.c. ».
5. Nelle more della trattazione del giudizio, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato – Servizio funzionari, con nota 25 ottobre