TAR Brescia, sez. I, sentenza 2009-03-25, n. 200900679
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N. 00679/2009 REG.SEN.
N. 00508/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 508 del 1994, proposto da:
S L, D T D (erede), D T M (erede), rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Brescia, via Solferino, 34 (Fax=030/9158725);
contro
Comune di Desenzano del Garda e Commissario Prefettizio del Comune di Desenzano del Garda, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO ANTISTANTE IL BAR AGORA’, DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE DEL 10.3.94, PROT. N. 4474.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la documentazione depositata in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra S L espone di essere titolare dell’esercizio “Bar Agorà” ed in quanto tale di aver sempre ottenuto, dal Comune di Desenzano, l’autorizzazione per l’occupazione del plateatico antistante il bar stesso.
Anche successivamente all’esecuzione, da parte del Comune, dei lavori di sistemazione della piazza Malvezzi (nel corso dei quali fu realizzata una nuova pedana con alcuni gradini degradanti verso la piazza) l’autorizzazione veniva rilasciata nel 1991 e rinnovata nel 1992.
Nell’anno 1993 l’attività veniva sospesa e poi riaperta l’anno successivo dopo aver ottenuto il trasferimento (dell’attività e conseguentemente della licenza amministrativa) presso i nuovi locali adiacenti a quelli preesistenti.
Anche per l’anno 1994, quindi, la titolare dell’esercizio chiedeva al Comune l’occupazione temporanea di suolo pubblico in p.zza Malvezzi antistante il proprio esercizio.
Acquisito il parere favorevole della Commissione per il Commercio, con provvedimento del 23 febbraio 1994, prot. n. 14686, il Sindaco autorizzava detta occupazione.
Il Commissario prefettizio, insediatosi pochi giorni dopo, in data 10 marzo 1994 revocava detta autorizzazione all’occupazione temporanea: ciò in quanto il palco, che rappresenta parte della superficie occupata, sarebbe stato realizzato in vista di destinazione ad uso estemporaneo da parte del pubblico oltre che per manifestazioni ufficialmente organizzate dall’Amministrazione.
Ritenuto illegittimo tale provvedimento, l’interessata ha notificato il ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze: