TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2014-01-20, n. 201400113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2014-01-20, n. 201400113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201400113
Data del deposito : 20 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01388/2013 REG.RIC.

N. 00113/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01388/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2013, proposto da:
S.I.D.A.L. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

A.A.M.P.S. S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota in data 05.08.2013, prot. n. 686, a firma del Dirigente, nella parte in cui, limitandosi ad indicare la normativa sulla base della quale è stato svolto il procedimento istruttorio attraverso il quale è stata accolta la richiesta di riesame per l'assegnazione della Categoria 28 senza fornire gli estremi e le copie degli atti applicativi della suddetta normativa, ha di fatto negato l'accesso e l'estrazione di copia della documentazione richiesta dalla S.I.D.A.L. S.r.l. con formale richiesta formulata in data 17.06.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente aveva richiesto all’A.A.M.P.S. S.p.A., che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Livorno, di modificare la categoria assegnatale per il calcolo delle somme dovute a titolo di T.I.A. facendola rientrare nella categoria 28, riferita agli ipermercati, e non nella categoria 25, riguardante i supermercati.

Il gestore del servizio accoglieva nel 2009 la richiesta della società ricorrente modificando la categoria e restituendo le somme versate in eccedenza per l’anno 2009.

Veniva avanzata richiesta di rimborso anche delle somme versate in eccedenza per i tre precedenti anni di imposta senza ottenere risposta;
al fine di poter verificare se il rimborso ottenuto per l’anno 2009 fosse estensibile agli anni precedenti in cui aveva pagato la T.I.A. secondo la tariffa prevista per la categoria 25, chiedeva di ottenere l’accesso alla documentazione relativa all’assegnazione prima della categoria 28 e successivamente della categoria 25 nonché dei provvedimenti che avevano portato ad emettere le note di credito con le quali era stata restituita l’eccedenza d’imposta.

La richiesta di accesso veniva riscontrata con la nota indicata in epigrafe, nella quale si faceva riferimento al fatto che la tariffa era un atto pubblico e poteva essere reperito nel sito della rete civica del Comune ed in quello aziendale.

La risposta non veniva ritenuta esauriente dell’istanza e veniva reiterata senza più ottenere alcuna risposta da parte della società che gestisce il servizio.

Nell’unico motivo di ricorso la società lamenta la sussistenza dei presupposti per ottenere l’accesso e cioè la sussistenza di un interesse personale e concreto alla conoscenza dei documenti richiesti e la presentazione di idonea istanza motivata;
la risposta censurata non poteva essere ritenuta esauriente poiché alla società non interessava conoscere il contenuto delle categorie riportate nel regolamento della T.I.A., ma sapere attraverso quali atti specifici era stata prima formulata una valutazione che riconduceva l’attività gestita dalla ricorrente nella categoria 25 e successivamente nella categoria 28.

L’A.A.M.P.S. S.p.A. non si costituiva in giudizio.

Il ricorso è fondato.

Alla società non interessava conoscere le norme regolamentari ma i singoli atti amministrativi che avevano portato la società che gestisce il servizio ad inquadrare l’attività svolta dalla S.I.D.A.L. Srl, in un primo momento nella categoria 25 e successivamente nella categoria 28.

Lo scopo di tale verifica era quello di valutare l’attendibilità del rimborso anche per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 nei quali la ricorrente aveva corrisposto la tariffa sulla base della classificazione nella categoria 25 che comportava un esborso maggiore rispetto alla categoria 28.

Sussiste, di conseguenza, un interesse concreto ad ottenere gli atti richiesti non coincidono con atti pubblici conoscibili mediante la consultazione di un sito informatico.

Deve, pertanto, essere ordinato all’A.A.M.P.S. S.p.A. di esibire, rilasciandone copia, tutti documenti inerenti alla avvenuta classificazione dell’attività svolta dalla società ricorrente ai fini dell’applicazione della tariffa in esame.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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