TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202304243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202304243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304243
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 04243/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01724/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2023, proposto da
R V, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele D'Alterio e Michele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giugliano in Campania, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Giugliano in Campania sull'istanza della ricorrente del 14.2.23, che ha chiesto all'Ente “di procedere, con la massima urgenza, ad avanzare richiesta al Commissariato di P.S. di Giugliano in Campania o alla competente A.G. di rilascio di copia della concessione edilizia n. 93/05 e della Var. n. 59/06, con i rispettivi grafici di progetto” ;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha presentato al Comune di Giugliano, in data 30.1.23, istanza di accesso agli atti (prot. 12221/23) della concessione edilizia n. 93/05 e della variante n. 59/06, con i rispettivi grafici di progetto, in quanto titolare di un interesse diretto relativo alla “Verifica di fattibilità per lavori connessi ai vari bonus di ristrutturazione previsti dalla legge e per probabile vendita dell’appartamento”.

Il Comune ha negato l’accesso, affermando che gli atti richiesti sono oggetto di sequestro penale dal 2008.

Con successiva istanza del 14.2.23, la ricorrente ha chiesto al Comune di procedere, con la massima urgenza, “ad avanzare richiesta al Commissariato di P.S. di Giugliano in Campania o alla competente A.G. di rilascio di copia della concessione edilizia n. 93/05 e della Var. n. 59/06, con i rispettivi grafici di progetto” senza ottenere risposta.

Con il ricorso all’esame, notificato il 3 aprile 2023 la ricorrente agisce perché sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 14 febbraio 2023.

Il Comune di Giugliano pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In linea generale la giurisprudenza è univoca nel ritenere sottratti al diritto d’accesso i documenti sottoposti a sequestro penale, non essendo essi nella libera disponibilità dell’Amministrazione (“ L'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria;
tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241 del 1990.” Ex multis
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 01/02/2017, n.229).

Tale affermazione – riportata di solito per circoscrivere i limiti all’accesso di atti che siano connessi con indagini penali – deve, tuttavia, essere precisata.

Come insegna condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 04/01/2016, n. 7), infatti, ai sensi dell'art. 258 c.p.p. l'Autorità Giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente: l'estrazione di cui al menzionato art. 258 c.p.p. è consentita, ovviamente, in relazione alle specifiche esigenze di segretezza degli atti di indagine che solo l'Autorità Giudiziaria procedente può valutare in concreto, soppesando i diversi interessi coinvolti e la relativa richiesta è proponibile, a sua volta, solo da parte di coloro che "detenevano legittimamente" gli atti sequestrati, ovvero, nel caso di specie, l'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso ex lege 241/90.

Pertanto, ad attento esame del rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p., va ritenuto che l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copie consentita dall'art. 258 c.p.p.

Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando l'Amministrazione sequestrataria riceve una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un privato avente titolo a richiederlo, l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona fede e secondo diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo possibile per soddisfare l'interesse ad ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha titolo.

Alla stregua delle predette considerazioni il ricorso in parte qua risulta fondato nei limiti di cui sopra.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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