TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-09, n. 202406875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-09, n. 202406875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406875
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 06875/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07844/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2023, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 3;



contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma n.-O- (c.d. DASPO) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni dell’odierno ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’istante ha impugnato per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, il provvedimento emesso dal Questore di Roma il 24.03.2023 (n.-O-), con cui gli è stato fatto divieto, per cinque anni a far data dalla notifica del provvedimento, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati. Tale divieto è esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana di calcio.

Il provvedimento è stato adottato in occasione dell’incontro di calcio -O-, valevole per il campionato di Seria A stagione 2022/2023, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma in data-O-alle ore 18:00. In particolare, a quanto si legge nel provvedimento, il ricorrente, nel corso di detto incontro sportivo, “ all’interno degli spalti della -O- lato sud, esponeva un pezzo di stoffa nero sul quale erano raffigurati dietro -O-. La predetta immagine veniva alcuni giorni dopo pubblicata da una testa giornalistica”, “che la bandiera esposta ha un valore simbolico e chiaramente antisemita, che rimanda all’ideologia nazista e a valori politici di discriminazione e di intolleranza, offensiva per il contenuto ed in grado di incitare all’odio razziale, specie nell’ambito di una manifestazione sportiva già fortemente condizionata dai ripetuti cori antisemiti scanditi dalla curva, nonché dalla presenza di un tifoso laziale in -O- che indossava una maglia con su scritto “-O-”, che ha destato risalto mediatico e unanimi sentimenti di condanna”.

Avverso il suddetto DASPO il ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I. violazione di legge – (violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990 e ss.mi. in combinato con la normativa in materia di d.a.spo.) - illogicità della motivazione; eccesso di potere (per illogicità manifesta; carenza di motivazione anche per difetto di approfondita istruttoria). Eccepisce in proposito parte ricorrente che: i) nello striscione in questione non vi è alcun riferimento all’antisemitismo, nessuna ideologia nazista sottesa, nessuna attribuzione politica o discriminatoria, alcun incitamento all’odio razziale e che, sulle divise dei soldati raffigurate nel vessillo, la PA non ha svolto alcun tipo di istruttoria; ii) che lo striscione è esibito da 20 anni durante le principali partite nazionali ed europee senza destare scalpore né alcun provvedimento inibitorio; iii) esso raffigura due soldati italiani ed è stato ideato e pensato dall’odierno ricorrente per identificare sé medesimo ed il di lui nonno, -O-, soldato italiano durante la seconda guerra mondiale, nonché grande tifoso della AS. Roma. Il provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe conto del profilo soggettivo del ricorrente che è: soggetto incensurato, svolge l’attività di noleggio con conducente, per passione è allenatore patentato di calcio, padre di due figli che giocano al calcio, da sempre tifoso della AS. Roma, squadra che segue durante le partite in casa ed in trasferta, senza aver mai fatto parto di gruppi politici, gruppi ultras o essersi mai trovato in situazioni di disordini e/o problematiche di sicurezza pubblica.

II. violazione di legge – (violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990 e ss. mi.) - mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; eccesso di potere per illogicità manifesta sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per contraddittorietà nella condotta della p.a., atteso che nel caso che ci attiene la mancata comunicazione di avvio del procedimento non sia in alcun modo giustificata dall'urgenza di intervenire, posto tra l’altro che il vessillo veniva esposto durante le partite di calcio nazionali e no da oltre vent’anni.

In data 6 giugno 2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando il gravame ed instando per la reiezione del medesimo. Ha rappresentato, tra l’altro, al riguardo che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Questore di Roma sulla base degli atti d’ufficio che sono confluiti nella comunicazione di notizia di reato redatta il 24 marzo 2023 dalla DIGOS della Questura di Roma; che a compimento dell’attività istruttoria svolta, il ricorrente è stato deferito all’AG competente per la violazione dell’art. 2, comma 1, della legge Mancino, ed il procedimento penale che ne è scaturito è pendente

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