TAR Parma, sez. I, sentenza 2011-05-10, n. 201100136
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N. 00136/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2010, proposto da R O, rappresentato e difeso dall’avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Parma, Borgo Antini 3;
contro
l’Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
nei confronti di
V N;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell'Università di Parma n. 994 del 23.12.2009, con il quale è stato dichiarato il vincitore della selezione per progressione verticale a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D/1 -Area Amministrativa Gestionale;
dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 09.12.2009, n. 2 del 11.12.2009, n. 3 del 11.12.2009, n. 4 del 14.12.2009 e n. 5 del 17.12.2009;
del decreto rettorale n. 883, in data 26.11.2009, di nomina della commissione esaminatrice;
del decreto rettorale n. 771 in data 21.09.2009, con il quale veniva bandita la suddetta selezione;
del regolamento di ateneo per le progressioni verticali;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente di essere dipendente dell’Università dell’Università degli Studi di Parma e di essere stata nominata in ruolo con decreto rettorale n. 336 del 03.02.1992, con inquadramento nella ex VI qualifica funzionale, confluita a partire dal 1999 nella categoria C.
La ricorrente è in possesso del diploma di istruzione di 2° grado in Ragioneria conseguito nel luglio 1998.
Dall’ottobre 1999 al 20 marzo 2007 la ricorrente ha svolto la propria attività al Servizio Scambi Didattici Internazionali;a decorrere dal 21.03.2007, con decreto rettorale n. 48 del 17.01.2008 è stata nominata responsabile dell’organizzazione dell’apparato amministrativo del Servizio di Medicina preventiva dell’Università di Parma.
Con decreto rettorale del 27 luglio 2009 l’interessata è stata nominata capo servizio incaricato di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell’Università.
Nel mese di ottobre 2009 , l’Amministrazione ha quindi emanato taluni bandi per la progressione verticale interna all’Università degli Studi di Parma, dalla categoria C alla categoria D, riservati al personale che abbia i requisiti.
E’ stata, in particolare, indetta la selezione per 1 posto di categoria D. posizione economica D/1 - area scambi amministrativa gestionale presso il servizio scambi didattici per studenti italiani dell’Università. I requisiti di partecipazione previsti erano: 1) diploma di laurea oppure 2) cinque anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite compreso il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 16 della l. 808/77.
La ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione corredata dai titoli da valutare.
Il 26 novembre 2009 il Rettore nominava la Commissione, che si riuniva il 9 dicembre 2009 per definire i criteri di selezione della prova scritta, criteri che venivano individuati nella “correttezza e pertinenza dell’esposizione” e nella “proprietà di sintesi”.
Il giorno 11 dicembre 2009 si è svolta la prova scritta;quindi, la commissione si è riunita per attribuire i punteggi ai titoli, assegnando a ciascun candidato un uniforme e identico punteggio di 31 punti su 40 per la formazione, arricchimento professionale, anzianità di servizio;a tale punteggio è stato aggiunto quello per gli incarichi di posizione e altri incarichi.
Il giorno 14 dicembre 2009 si è riunita la commissione per la correzione della prova scritta;al termine della prova sono stati corretti gli elaborati ed è stato attribuito il punteggio numerico.
Il 17 dicembre 2009 è stata espletata la prova orale, al termine della quale la commissione ha attribuito i punteggi e individuato il vincitore.
Con decreto rettorale del 23 dicembre 2009 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva e è stato dichiarato vincitore il signor V N, mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto con un distacco di 0,50 punti dal vincitore.
Il signor V N è stato inquadrato nella categoria D1 del c.c.n.l. del comparto Università e la sua nomina a capo servizio è avvenuta con d.r. 1008 del 23.12.2009.
La signora R O, impugna con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 febbraio 2010 depositato in data 16 marzo 2010, gli atti e i provvedimenti relativi all’intera procedura e, in via principale, la dichiarazione di nomina del vincitore.
Si duole per i seguenti motivi di diritto:
Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, violazione del regolamento delle progressioni verticali dell’Università di Parma – Violazione dell’art. 80 del C.C.N.L. per il comparto Università del 16.10.2008 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e falso supposto di fatto. Il vincitore del concorso, contro interessato, non è in possesso né della laurea richiesta per l’accesso alla categoria D, né del diploma di scuola secondaria superiore, titolo che unitamente al servizio prestato, avrebbe potuto consentire la partecipazione al concorso. Il contro interessato è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e ha già usufruito di un passaggio interno alla categoria C, pur non avendo il titolo necessario per l’accesso alla categoria medesima nel 2002. Il regolamento di Ateneo dell’Università di Parma, a cui rinvia la disposizione contrattuale (art. 80 C.C.N.L. del 16.10.2008, in precedenza art. 57 C.C.N.L. del 9.8.2000), stabilisce che per le progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D venga richiesto il possesso dei seguenti requisiti: “Diploma di laurea – diploma universitario per le figure sanitarie- ovvero cinque anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi obbligatori”. Inoltre il regolamento precisa che “un ulteriore passaggio alla categoria superiore, riservato al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza”. Ciò significa che, mentre è ammissibile un primo passaggio dalla categoria C alla categoria D, senza il possesso del diploma non sarà possibile l’ulteriore passaggio dalla categoria C alla categoria D, senza il possesso del diploma stesso, oltre che degli anni di servizio, passaggio che è si è verificato nel caso del controinteressato.
Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza - contraddittorietà fra atti della stessa amministrazione. Il regolamento di Ateneo prevede che per le progressioni verticali vengano attribuiti punteggi per tipologia di titoli, comprendenti, tra gli altri, la formazione certificata e permanente, l’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa, la qualità delle prestazioni individuali. Altra norma del regolamento sancisce che, poiché non è stato possibile realizzare un Piano di Ateneo di formazione e non è ancora stata emanata l’ordinanza delle strutture decentrate, in prima applicazione si procederà alla attribuzione del totale dei punti previsti per ognuno dei due titoli ad ogni candidato. Secondo la ricorrente la disposizione citata è illegittima in quanto non consente di valorizzare l’aspetto della esperienza professionale acquisita, che avrebbe dovuto costituire il parametro fondamentale per valutare i titoli. Inoltre, per alcuni elementi, quali l’esperienza professionale acquisita e le pubblicazioni, l’amministrazione ben avrebbe potuto compiere una valutazione.
In via subordinata, solamente nel caso in cui non venga accolto il primo motivo di ricorso, la ricorrente propone i seguenti ulteriori mezzi d’impugnativa:
3. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della’rt. 35, III c. d.lgs. 165/2001, violazione dell’art. 9 d.P.R. 487/1994 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – violazione del regolamento di ateneo per le progressioni verticali approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 434/27139 del 22.11.2005. Il posto messo a concorso riguarda il Servizio Scambi Didattici Internazionali, me nessuno dei tre membri della commissione ha mai avuto esperienza diretta degli scambi internazionali o risulta essere esperto nelle materie oggetto di concorso, il che risulta in contrasto con gli articoli di legge e regolamento indicati in rubrica, oltre che con il principio di “tecnicità” delle valutazioni delle commissioni di concorso.
4. Violazione di legge per violazione dell’art. 12 d.P.R. 487/1994 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. I criteri elaborati dalla commissione di concorso per correggere la prova scritta risultano del tutto generici e tali da non consentire alla commissione stessa di assegnare i relativi punteggi in quanto sono volti a verificare elementi formali dell’esposizione, ma nulla dicono in ordine alle conoscenze dimostrate dai candidati.
5. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24171990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione. Le prove di concorso non presentano alcun segno o correzione e ciò, unitamente alla circostanza di cui al precedente motivo (assenza dei criteri) rende non intellegibile l’iter logico seguito dalla commissione di concorso. Il punteggio numerico attribuito è inidoneo a fornire quella parvenza di motivazione sintetica, che pure parte della giurisprudenza riconosce come attendibile motivazione sintetica.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo che il ricorso sia respinto.
Con l’ordinanza n. 61/2010 in data 13 aprile 2010, il Collegio, nel respingere la domanda cautelare, ha contestualmente fissato l’esame di merito del ricorso alla pubblica udienza del 09 febbraio 2011.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere in relazione alla fondatezza del primo motivo.
Con tale mezzo la ricorrente ritiene che sia stato violato l’articolo 97 della Costituzione nonché l’articolo 80 del C.C.N.L. per il comparto Università del 16.10.2008, in quanto il vincitore del concorso, signor V N, ha il titolo di studio costituito dal diploma di scuola secondaria di primo grado ed era stato originariamente inquadrato nella categoria B del sistema di classificazione del personale approvato con il C.C.N.L. del 2000.
Ha, quindi, già effettuato un passaggio alla categoria C nel 2002, pur non avendo il titolo di scuola secondaria di secondo grado, in quanto gli è stata applicata dall’Università di Parma la norma dell’articolo 80 del C.C.N.L. del 2008 (ex articolo 57 del C.C.N.L. del 2000).
Tale disposizione consente di derogare al possesso del titolo di studio per il passaggio alla qualifica superiore per una sola volta successivamente all’entrata in vigore del C.C.N.L. del 27/01/2005, qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle disposizioni in materia e nel rispetto delle sentenze della corte Costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002.
Ciò che la disposizione contrattuale non consente (e che sarebbe in contrasto anche con le sentenze della Corte Costituzionale nn. 1/99 e 194/2002, che hanno sancito l’incostituzionalità degli avanzamenti di carriera nel pubblico impiego basati esclusivamente sull’anzianità di servizio, in quanto costituenti deroghe abnormi al principio del pubblico concorso e dell’accesso dall’esterno), è un “doppio salto” tra le categorie contrattuali, che consente a chi non sarebbe stato fornito del titolo di studio per la qualifica immediatamente superiore, ma che l’ha conseguita in forza della deroga e della valorizzazione della esperienza acquisita), di arrivare a ricoprire una qualifica ancora più elevata, in forza di un’ulteriore deroga e di un’interpretazione del disposto contrattuale che appare non conforme allo spirito della deroga “una tantum” al titolo di studio.
La circostanza del doppio salto di qualifica è ciò che si è verificato nel caso del controinteressato in questione.
Né può accedersi alla tesi dell’amministrazione per cui, avendo il signor N maturato i cinque anni nella categoria C, alla data di indizione della procedura concorsuale, 21 settembre 2009, poteva legittimamente fruire nuovamente del regime derogatorio, in quanto ciò che non è consentito dal Regolamento dell’Ateneo è di derogare per due volte consecutive al principio del possesso del titolo di studio;sul puntola disposizione regolamentare è sufficientemente chiara nel precisare che un ulteriore passaggio è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza. Ove non fosse così, sarebbe vanificata, attraverso tale deroga, la regola del pubblico concorso sancita direttamente dalla Costituzione e reiteratamente confermata in chiave interpretativa dalla Corte Costituzionale, per l’accesso agli impieghi pubblici.
Alla luce di quanto rilevato il primo motivo appare fondato.
La sua assorbenza rispetto agli altri motivi di ricorso, presentati, dal terzo in poi, in via subordinata, esime il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della materia trattata.