TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-21, n. 201711514
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Pubblicato il 21/11/2017
N. 11514/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07519/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7519 del 2003, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del 2 maggio 2003 del Ministero della Difesa, con cui gli è stato comunicato che la sua posizione è stata definita in conformità a legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’Appuntato scelto U.P.G. dell’Arma dei Carabinieri, L B, nato ad Ardore (RC) il 23 gennaio 1953, e collocato in congedo a domanda a far data dal 1 settembre 1995, ha impugnato la nota del 2 maggio 2003 del Ministero della Difesa, Persomil, II Reparto, 5° Divisione, con cui, in risposta ad una sua diffida tendente ad ottenere la ricostruzione di carriera e conseguenti provvidenze economiche, è stato comunicato che la sua posizione è stata definita in conformità a legge.
L’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente.
A seguito di decreto di perenzione poi revocato, la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 17 novembre 2017 e, all’esito, è stata decisa.
2. Il ricorrente, Appuntato scelto U.P.G. dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda a far data dal 1 settembre 1995.
Successivamente, con dispaccio del 31 luglio 1996, veniva richiamato in servizio, con decorrenza 28 agosto 1996, con il grado di Appuntato scelto precisandosi che avrebbe mantenuto l’attribuzione funzionale della qualifica U.P.G. e sarebbe stato impiegato nella Regione Piemonte – Valle D’Aosta.
Il richiamo in servizio veniva disposto, di volta in volta, anche per gli anni successivi.
A marzo 2003 il ricorrente notificava all’amministrazione un atto di diffida e messa in mora con cui chiedeva la ricostruzione di carriera mediante attribuzione, a far data dal 1 settembre 1995, del grado di Vicebrigadiere con riliquidazione di tutte le sue spettanze, invocando l’applicazione dell’art. 47 D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
L’amministrazione, con la nota impugnata, rispondeva che la sua posizione era stata definita in conformità a legge, potendosi applicare l’invocata norma soltanto al personale in servizio alla data del 1 settembre 1995.
3. Il ricorrente sostiene che al suo caso si applicherebbe la norma di cui all’art. 47 D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 perché, sebbene fosse in congedo alla data del 1 settembre 1995, il suo richiamo in servizio dopo un anno e per gli anni a venire avrebbe determinato una sorta di reviviscenza della sua posizione di militare in servizio.
Tanto anche in considerazione della norma di cui all’art. 53, comma 4, dello stesso decreto legislativo, a tenore del quale “Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto”.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
In disparte i profili di inammissibilità, derivanti dalla mancata impugnazione di tutti i provvedimenti con i quali il ricorrente è stato di volta in volta richiamato in servizio con il grado di Appuntato scelto con l’attribuzione funzionale della qualifica U.P.G., è dirimente il dato normativo.
Dispone l’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 198/95: “A decorrere dal 1° settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio”.
E’ di palmare evidenza che detta norma non possa applicarsi al ricorrente il quale, per sua espressa ammissione, alla data del 1 settembre 1995 non era più in servizio.
Né, tanto meno, è invocabile la previsione contenuta nell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. in discorso, la quale dispone: “Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216”.
La norma si riferisce, non a tutte le disposizioni del decreto legislativo, ma solo a quelle riguardanti “l'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il ricorrente, infatti, non ha trascritto per intero il testo della norma.
In ogni caso la norma non sarebbe comunque applicabile al suo caso, anche se il testo fosse quello “monco” riportato dal ricorrente, per la dirimente ragione che il L alla data del 31 agosto 1995 non si trovava ancora “nella posizione di ausiliaria”, poiché era ancora in servizio.
Il ricorrente, invero, pur avendone avuto la possibilità, non si era avvalso della facoltà di revocare l’istanza di collocamento in congedo presentata nel 1995, così da una parte ricadendo negli effetti, decorrenti dal 17 agosto 1995, delle nuove previsioni normative contenute nell’art. 1 L. 335/95 con sospensione dei trattamenti di pensione anticipata (cfr. doc. 7), dall’altra non potendo rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 198/95, riguardante il personale ancora in servizio alla data del 1 settembre 1995.
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.