TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-21, n. 201711514

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-21, n. 201711514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711514
Data del deposito : 21 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2017

N. 11514/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07519/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7519 del 2003, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della nota del 2 maggio 2003 del Ministero della Difesa, con cui gli è stato comunicato che la sua posizione è stata definita in conformità a legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’Appuntato scelto U.P.G. dell’Arma dei Carabinieri, L B, nato ad Ardore (RC) il 23 gennaio 1953, e collocato in congedo a domanda a far data dal 1 settembre 1995, ha impugnato la nota del 2 maggio 2003 del Ministero della Difesa, Persomil, II Reparto, 5° Divisione, con cui, in risposta ad una sua diffida tendente ad ottenere la ricostruzione di carriera e conseguenti provvidenze economiche, è stato comunicato che la sua posizione è stata definita in conformità a legge.

L’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente.

A seguito di decreto di perenzione poi revocato, la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 17 novembre 2017 e, all’esito, è stata decisa.

2. Il ricorrente, Appuntato scelto U.P.G. dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda a far data dal 1 settembre 1995.

Successivamente, con dispaccio del 31 luglio 1996, veniva richiamato in servizio, con

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi