TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-03-20, n. 202400676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-03-20, n. 202400676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400676
Data del deposito : 20 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2024

N. 00676/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01641/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2022, proposto da
Ctour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dagli avvocati F P, F C e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



nei confronti

Salerno Container Terminal S.p.A., parte non costituito in giudizio;



per l’annullamento:

a) del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n. 16941 del 4.7.2022, avente ad oggetto “Salerno/Porto Commerciale – Richiesta di autorizzazione ex artt. 16 L. 84/94 allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione sulla nave Ctour Delta. Provvedimento di diniego”;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché sconosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: (i) la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n. 334 del 10.1.2022, avente ad oggetto “Salerno/Porto Commerciale – Richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione”, recante il preavviso di rigetto dell’istanza di Ctour s.r.l.; (ii) la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n. 27784 del 7.12.2021 avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione per lo svolgimento, nel porto di Salerno, in autoproduzione, delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 Legge 84/94. Procedimento istruttorio”; (iii) gli artt. 4 e 15 dell’ordinanza n. 1 del 7.1.2019 adottata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale recante “Regolamento per la disciplina coordinata dell’art. 16 l. n. 84/94 operazioni e servizi portuali”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Prima di esporre il contenuto del ricorso va brevemente riassunto quanto verificatosi prima dell’instaurazione dell’odierno giudizio, nonché il contenuto degli atti impugnati.


1.1. In data 20.10.2021 la ricorrente ha presentato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale istanza per il rinnovo dell’autorizzazione n. 01/2017, rep. N. 645 del 13.2.2017 “ allo svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione sulla nave sociale Ctour Delta e, conseguentemente, il rinnovo dell'iscrizione della suddetta società per n. 4 anni, nel registro di cui all'art. 16 L. 84/94 e successive modifiche, tenuto da codesta spettabile Autorità, al fine di poter svolgere le attività di Rizzaggio/Derizzaggio ”.


1.2. Con nota prot. n. 27784 del 7.12.2021 l’amministrazione intimata ha comunicato l’avvio della preliminare verifica prevista dall’art. 16, comma 4 bis, della L. 84/1994, al fine di accertare il rispetto delle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione ed ha richiesto alla ricorrente svariate integrazioni.


1.3. Con nota prot. n. 334 del 10.1.2022 l’amministrazione resistente, all’esito della nota di parte ricorrente del 27.12.2021, ha comunicato che l’istanza presentata non poteva trovare accoglimento, in quanto alla luce dell’art. 16, comma 4 bis, della L. 84/1994 l’autorizzazione può essere rilasciata solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda di operazioni portuali:

- né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo …;

- né tramite il ricorso all’impresa o all’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell’articolo 17 l.84/94.

A tal riguardo si rappresenta infatti che, in merito alla suddette previsioni normative, sono stati eseguiti opportuni approfondimenti per verificare il possibile esercizio delle sopracitate operazioni dalle imprese portuali o dalla impresa autorizzata alla fornitura temporanea di manodopera.

Da tale verifica è emersa la presenza in porto di impresa portuale dotata di adeguata organizzazione per effettuare tutte le attività connesse all’arrivo ed alla partenza delle navi rientranti nel comparto delle autostrade del mare e rotabili, ivi incluse quindi, le operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo della nave indicata in oggetto.

Infatti, pur prendendo atto delle argomentazioni riportate da Codesta Società riguardanti l’invito formulato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a rivedere la suddetta normativa, il legislatore, all’attualità, non ha adottato alcun provvedimento atto a modificare il quadro normativo.

Per quanto riguarda, invece, l’altra tematica rappresentata - e cioè la necessità di disapplicare una norma che si presume sia in contrasto con la legislazione comunitaria – si valuta che all’attualità non sussistano evidenze tali (quali quelle dei casi a cui fanno riferimento la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10/12/1991 causa C-179/90 e la sentenza n. 18 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria del 09/11/2021, entrambe richiamate nella nota in riferimento) per cui possa direttamente desumersi la non applicabilità della citata normativa nazionale.

Infine, laddove Codesta Società evidenzia che non è stato emanato il decreto attuativo inerente la fattispecie dell’autoproduzione, si ritiene che, in ogni caso, la norma primaria contiene delle disposizioni Self-executing (come ad esempio non viene messa in dubbio l’immediata applicabilità dell’art. 18 l.84/94 benché manchi il decreto attuativo) e, pertanto, avendo eseguito una verifica sui presupposti fondanti della norma in questione, si ritiene che gli stessi ostino alla prosecuzione dell’istruttoria ”.

L’Autorità di Sistema Portuale ha quindi assegnato a parte ricorrente termine per la presentazione di osservazioni.


1.4. Presentate le relative osservazioni ad opera della ricorrente in data 21.1.2022, l’amministrazione intimata con provvedimento prot. n. 16941 del 4.7.2022 ha respinto l’istanza proposta dalla ricorrente, confermando quanto già osservato nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Con questo provvedimento l’amministrazione ha prima di tutto richiamato l’art. 16, commi 1 e 4 bis, della L. 84/1994, nonché l’ordinanza n. 1 del 7.1.2019 adottata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale recante “Regolamento per la disciplina coordinata dell’art. 16 l. n. 84/94 operazioni e servizi portuali” ed ha riepilogato l’andamento del procedimento scaturito dall’istanza della ricorrente ed il contenuto delle osservazioni presentate da parte ricorrente.

In replica alle osservazioni presentate dalla ricorrente l’amministrazione resistente ha quindi evidenziato quanto segue:

… questa AdSP … ritiene che la norma primaria introdotta dal D.L. 34/2020 ovvero i commi 4 bis e 4 ter dell’art. 16 della legge n. 84/94 contenga disposizioni self executing e pertanto possa trovare applicazione in quanto prevede la disciplina della fattispecie a cui si indirizzerebbe senza attività integrativa e, quindi, senza che vi sia bisogno di alcuna norma secondaria che deve regolamentare elementi di dettaglio (come ad esempio non viene messa in dubbio l’immediata applicabilità dell’art. 18 l.84/9 benché manchi il decreto attuativo da circa 20 anni);

… si conferma che, ad oggi, nonostante l’invito formulato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a riedere la normativa in argomento, il legislatore non ha adottato alcun provvedimento diretto a modificare il quadro normativo vigente. In particolare, il D.D.L. Concorrenza 2022, presentato dal Governo al Parlamento … non tocca in alcun punto la normativa in argomento. Inoltre, riguardo alla necessità di disapplicare una norma che si presume sia in contrasto con la legislazione comunitaria – si valuta che all’attualità non sussistano evidenze tali … per cui possa direttamente desumersi la non applicabilità della citata normativa nazionale ”.


2. Con ricorso notificato in data 30.9.2022 e depositato in data 5.10.2022 il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe.


2.1. Per quanto non già esposto al precedente paragrafo la ricorrente ha dedotto quanto segue in punto di fatto:

- di essere società di navigazione appartenente a gruppo che tramite apposita nave offre quotidianamente il servizio di collegamento marittimo tra il porto di Messina e quello di Salerno, assicurando il trasporto di passeggeri e mezzi gommati tra queste due destinazioni;

- di essere stata da tempo autorizzata a svolgere in autoproduzione i servizi di rizzaggio e derizzaggio presso il porto di Salerno;

- che si tratta delle attività “ che si svolgono a bordo delle unità navali, ancorché ferme in porto, attraverso cui vengono fissati e/o liberati i carichi pesanti con l’utilizzo di apposite rizze ” (v. pag. 5 del ricorso).


2.2. Parte ricorrente ha quindi censurato gli atti impugnati per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa

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