TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-11-25, n. 201101656
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Testo completo
N. 01656/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2011, proposto da:
M K, rappresentato e difeso dall'avv. S O, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
AVVERSO IL SILENZIO SULL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA 04/09/2008 AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che come da nota della p.a. depositata il giorno 10 ottobre 2011 il provvedimento richiesto è stato emesso il 15 settembre 2011, ovvero dopo la notifica del ricorso;
- che pertanto lo stesso va dichiarato improcedibile;
- che sussiste giusto motivo per compensare le spese, mente l’amministrazione, dato che la pretesa del ricorrente era fondata, va come per legge condannata a rifondere l’importo del contributo unificato;