TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-10, n. 202400328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-10, n. 202400328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400328
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00868/2024 REG.RIC.

N. 00328/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00868/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 868 del 2024, proposto da

-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Foggia, in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’interdittiva antimafia n. 44830 del 2 luglio 2024 emessa dal Prefetto di Foggia;

- di tutti gli atti richiamati nel provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 l’avv. D T e uditi per le parti i difensori avvocati G P e P R, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la parte resistente;

Considerato che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare e alla luce del fornito quadro fattuale ed indiziario – complessivamente considerato - posto a sostegno della determinazione interdittiva impugnata, appare plausibile la ritenuta “più probabile che non” permeabilità dell’impresa interdetta al pericolo di ingerenza da parte del clan -OMISSIS- avuto riguardo ai plurimi, circostanziati ed analiticamente indicati elementi, fra i quali, tra gli altri, la presenza nelle imprese di famiglia di dipendenti controindicati quali -OMISSIS- (protagonista dell’episodio legato al furto dei mezzi), -OMISSIS- e le frequentazioni di -OMISSIS- con -OMISSIS-;

Ulteriormente considerato che il giudizio sotteso all’interdittiva gravata si basa su elementi obiettivamente sintomatici di possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, senza che sia necessario un grado di concludenza probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo mafioso;

Conseguentemente ritenuto che gli elementi tenuti presenti dall’Autorità prefettizia possano suffragare la logicità e ragionevolezza della prognosi di infiltrazione configurata nell’interdittiva gravata, alla stregua della natura intrinsecamente e altamente preventiva propria dell’atto di che trattasi;

Conseguentemente escluso che la domanda cautelare sia assistita dal prescritto fumus boni juris ;

Ritenuto, infine, di compensare inter partes le spese della presente fase cautelare;

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