TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2014-02-14, n. 201400753
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N. 00753/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00295/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2014, proposto dai Signori G M P e G L P, rappresentati e difesi dall'avv. S P, con domicilio eletto presso l’avv. Oreste Cantillo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17 Sc B Int10;
contro
il GSE - Gestore dei Servizi Energetici – S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F S, A R, M A F, A P, con domicilio eletto presso l’avv. F S in Roma, Foro Traiano, 1/A;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri p.t.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti del GSE prot. n. GSE/P20130206276 del 28.10.13 e prot. n. GSE/20130206277 in pari data con i quali è stata dichiarata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivati, di cui al D.M. 19.02.07, relativamente agli impianti, rispettivamente, di G M P e di G L P e l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di ammissione alle tariffe incentivanti e ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GSE - Gestore dei Servizi Energetici - Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il pregiudizio allegato dai ricorrenti, in relazione alla mancata ammissione a fruire delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007, ha natura prettamente economica;
ritenuti in ogni caso necessari, ai fini della verifica della fondatezza della domanda, ulteriori approfondimenti valutativi involgenti profili, sia fattuali che giuridici, che appaiono al momento controversi e che non consentono di considerare integrato, ai fini cautelari, il requisito del “fumus boni juris” ;
ritenuta infine carente la dimostrazione dell’irreparabilità del pregiudizio, richiesta dall’art. 55, comma primo, c.p.a., la quale non può esaurirsi nella generica allegazione di un pregiudizio meramente patrimoniale, in assenza di deduzioni sulla situazione economica degli interessati, tali da far ipotizzare un esito potenzialmente irreversibile, in relazione alla ritardata fruizione della tariffa incentivante denegata dal GSE;
ritenuto di compensare le spese della presente fase, stante la peculiarità della fattispecie;